Dettaglio Legge Regionale

Puglia
n.73 del 21-5-2012
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
1) Deliberazione statutaria recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 è stata impugnata, da parte del Governo, la deliberazione statutaria, pubblicata in seconda lettura sul BUR n. 73 del 21 maggio 2012, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 24, comma 1, dello Statuto, riduce il numero dei consiglieri regionali da 70 a 60, in difformità di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Il ricorso governativo si fondava sul fatto che, avendo la Regione Puglia, in base alle rilevazioni statistiche (fonte: sito www.comuni-italiani.it), 4.091.259 abitanti, la previsione di un numero massimo di 60 consiglieri regionali contrastava con la citata norma statale e con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Successivamente, la Regione Puglia, con deliberazione statutaria n. 125, approvata in seconda lettura, in data 4 dicembre 2012 e pubblicata sul BUR n. 185 del 20 dicembre 2012, ha disposto, all'articolo 1, la revoca delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 74 del 24 gennaio 2011 e n. 86 dell'11 maggio 2012 disponendo, con l'articolo 2 tra l'altro, la riduzione del numero dei Consiglieri regionali da 70 a 50, conformemente a quanto disposto dal citato articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 138/2011.

Si ritiene quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
15-6-2012 / Impugnata
Con la legge in esame, composta di un unico articolo, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia) - approvata dal Consiglio regionale in prima lettura in data 24 gennaio 2012 e confermata in seconda lettura in data 11 maggio 2012 - la regione apporta delle modifiche ed integrazioni sulla composizione del Consiglio e della Giunta regionale.

La legge regionale è censurabile per la seguente motivazione:

- L'articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 24, comma 1, dello Statuto riduce il numero dei consiglieri regionali eletti da "settanta" a "sessanta". Tale modifica, pur prevedendo una riduzione sostanziale del numero dei componenti del Consiglio regionale, non è conforme al disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti.

Considerato che la Regione Puglia, in base alle rilevazioni statistiche (fonte: sito www.comuni-italiani.it) risulta avere 4.091.259 abitanti, la previsione di un numero massimo di 60 consiglieri regionali contrasta con la citata norma statale e con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
A nulla varrebbe, in senso contrario, sostenere la riserva di potestà organizzativa in favore di ciascuna regione: i limiti dell'autonomia organizzativa, infatti, non possono essere dilatati fino al punto della non osservanza delle norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Si ritiene, pertanto di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

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