Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misutre urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. (5-4-2012)
Liguria
Legge n.9 del 5-4-2012
n.6 del 11-4-2012
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 il Governo ha impugnato diverse disposizioni della l.r. Liguria n. 9 del 2012, pubblicata sul BUR n. 6 dell’11 aprile 2012, recante “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.

L’impugnativa ha riguardato l’articolo 28 della predetta l.r. n. 9/2012 che, nel modificare la disciplina del certificato di agibilità contenuta all’art. 37 della l.r. Liguria n. 16/2008, è stato ritenuto in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti all’art. 24 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo unico dell’edilizia). Con l’art. 13 della l.r. n. 3/2013, la Regione Liguria ha ulteriormente modificato la formulazione dell’art. 37 della l.r. n. 16/2008, rendendola compatibile con i principi generali espressi dal testo unico dell’edilizia. Per effetto di questa modifica, non sono più contemplate in tale articolo fattispecie di interventi edilizi per le quali, in luogo del certificato di agibilità rilasciato dal Comune, sia sufficiente la presentazione del certificato di collaudo finale o la comunicazione di fine lavori.
Considerato che la Regione ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che la disposizione impugnata non ha trovato applicazione nel periodo di vigenza, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.

L’impugnativa ha riguardato anche l’articolo 32, comma 1, della l.r. n. 9/2012. Tale norma, che sostituiva l’art. 43 della l.r. n. 16/2008, è stata ritenuta in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’accertamento di conformità. Il comma 8 dell’art. 43, come modificato dalla norma impugnata, infatti, prevedeva che, in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA e di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria, la sanatoria fosse ammessa anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale», in evidente contrasto con l’art. 36, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, che condiziona il rilascio del permesso in sanatoria ad una duplice condizione: la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Successivamente,con l'art. 14 della l.r. n. 3/2013, la Regione Liguria ha abrogato il comma 8 dell’articolo 43. Considerato che la Regione ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che la disposizione impugnata non ha trovato applicazione nel periodo di vigenza, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.

Infine, l’impugnativa ha riguardato l’articolo 37, comma 1, della l.r. n. 9/2012. Anche in questo caso la norma, che sostituiva l’art. 49 della l.r. n. 16/2008, è stata ritenuta in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’accertamento di conformità. Con una disposizione sostanzialmente analoga a quella contenuta all’articolo 32, comma 1, infatti, il comma 5 dell’art. 49, come modificato dalla norma impugnata, consentiva la sanatoria anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale», in evidente contrasto con l’art. 36, comma 1, D.P.R. n. 380/2001. Anche questa disposizione è stata abrogata dall’art. 15, comma 1, della l.r. n. 3/2013. Considerato che la Regione ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che la disposizione impugnata non ha trovato applicazione nel periodo di vigenza, anche in questo caso si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.

In conclusione, ritenendo venuti meno i motivi del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, si propone la rinuncia totale al ricorso proposto avverso la legge della Regione Liguria n. 9 del 2012.
7-6-2012 / Impugnata
La legge in parola presenta profili di illegittimità costituzionale.

1. L’art. 28, comma 3, che sostituisce l’art. 37 della l.r. n. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina del certificato di agibilità.
La norma infatti prevede che per alcuni interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA, il certificato di agibilità è sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori (art. 37, co. 2-3, l.r. n. 16/2008, come modificata dalla l.r. n. 9/2012). Secondo l’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di igiene, sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati. Il certificato è richiesto, oltre che per le nuove costruzioni e per le ricostruzioni e sopraelevazioni, per tutti gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio energetico, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell’intervento. La disposizione regionale, limitando l’obbligo del certificato di agibilità in base alla tipologia degli interventi edilizi realizzati, restringe arbitrariamente l’ambito di applicazione dell’art. 24 del testo unico, escludendo da esso interventi che comunque vi sarebbero soggetti in base alla legislazione statale.
Per quanto esposto, l’art. 28 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sul certificato di agibilità di cui all’art. 24, d.P.R. 380/2001.
2. L’art. 32, comma 1, che sostituisce l’art. 43 della l.r. n. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’accertamento di conformità. La disposizione infatti prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA e di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria, la sanatoria sia ammessa anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale» (art. 43, co. 8, l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012).
L’art. 36, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), invece, condiziona il rilascio del permesso in sanatoria ad una duplice condizione: la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La legge regionale, eliminando la prima condizione, vale a dire la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento di realizzazione dell’intervento, consente la sanatoria di interventi edilizi che non sono riconducibili alla categoria degli “abusi formali”, bensì degli “abusi sostanziali”, introducendo un vero e proprio condono edilizio (come peraltro confermato dal fatto che in questo caso la regolarizzazione amministrativa è subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria maggiore rispetto a quella prevista per gli altri casi di accertamento di conformità). La disposizione regionale, quindi, finisce con lo snaturare l’istituto dell’accertamento di conformità, già previsto dall’art. 13 della L. n. 47/1985, con il quale il Legislatore ha inteso consentire la sanatoria solo di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull’utilizzo del territorio, e non solo di quella vigente al momento dell’istanza di sanatoria, ma anche di quella vigente all’epoca della loro realizzazione (come da costante giurisprudenza di merito ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 9 .9. 2004, n. 11896; T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 .5. 2005, n. 670).
Per quanto esposto, l’art. 32 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull’accertamento di conformità di cui all’art. 36, d.P.R. 380/2001.
Si osserva che per le stesse ragioni è stata deliberata l'impugnazione della l.r. Toscana n. 4/2012.
3. L’art. 37, comma 1, che sostituisce l’art. 49 della l.r. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’accertamento di conformità. La disposizione infatti prevede che, nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, DIA alternativa a permesso di costruire o a DIA obbligatoria, la sanatoria sia ammessa anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria sia conseguita all’approvazione di un nuovo PUC.» (art. 49, co. 5, l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012).
Per le stesse ragioni esposte al punto 2, l’art. 37 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull’accertamento di conformità di cui all’art. 36, d.P.R. 380/2001

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