Dettaglio Legge Regionale

Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA). (26-3-2012)
Marche
Legge n.3 del 26-3-2012
n.33 del 5-4-2012
Politiche infrastrutturali
25-5-2012 / Impugnata
La legge in esame, recante norme in materia di procedure per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione a molteplici disposizioni.

1. Alcune norme risultano non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Di conseguenza, esse violano l’articolo 117, comma 1, della Costituzione che impone alla Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nell’esercizio della loro potestà legislativa. A tal proposito, è necessario sottolineare che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. (t.u. ambientale), con cui è stata recepita la normativa europea in materia di VIA e a cui, probabilmente, la legge regionale de qua si è ispirata, è attualmente oggetto di censure, analoghe a quelle che verranno di seguito rappresentate, da parte della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086 (Direttiva 85/337/CEE Valutazione d’Impatto ambientale - Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening)).
1.1. L’articolo 2, comma 1, lettera c) definisce il progetto quale “insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi”. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 2011/92/UE, invece, qualifica il progetto come “la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere” ovvero di “altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”. Risulta evidente che tali definizioni siano tra loro non equivalenti, dal momento che la norma regionale confonde la nozione di “progetto” con la “documentazione progettuale” (l’insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti. Tra l’altro sono esclusi dalla formulazione resa dalla Regione i lavori di costruzione, ritenuti dalla normativa europea distinti dagli impianti e dalle opere e dagli altri interventi sull’ambiente e sul paesaggio, ed esclude l’esplicito riferimento agli interventi sull’ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
1.2. La normativa regionale ha fissato delle soglie al di sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale) e B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale), B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) sono di tipo dimensionale.
È pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all’allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l’obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all’allegato III, come peraltro discende dal dettato dell’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (a questo proposito si vedano anche l’Ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-156/07 e le sentenze C-66/06, C-255/08 e C-435/09). L’allegato III della direttiva distingue: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell’utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell’inquinamento e disturbi ambientali; 2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell’utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell’ambiente naturale; 3) le caratteristiche dell’impatto potenziale, con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata. Una regione la quale, sulla base dell’articolo 4(2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva. Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attività corrispondenti a quelle dell’allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa.
1.3. L’articolo 3, comma 4, stabilisce che le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% quando: a)i progetti siano localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16; b) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento d impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c)si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Al riguardo, occorre osservare che gli incrementi delle soglie dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, non prendono in considerazione tutti gli elementi indicati nell’allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi) escludendo, ad esempio, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica. La disposizione regionale è, pertanto, non conforme alla direttiva.
1.4. L’articolo 8, comma 4, non prevede, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente - il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell’albo pretorio dei Comuni interessati l’avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico – l’obbligo di specificare nel predetto avviso: il fatto che sul progetto occorrerà verificare la sua assoggettabilità ad una procedura di VIA; i termini entro i quali potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al progetto, compreso quelli entro i quali dovranno essere acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti sul progetto; le modalità con cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli uffici pubblici e possibilità di estrarne copia, scaricare file etc.); la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto d decisione finale. Oltre a ciò, l’art 13, con riferimento agli obblighi informativi concernenti la procedura di VIA, non contempla, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, l’indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l’acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni, le modalità, i giorni e gli orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura possono essere acquisite dal pubblico interessato, la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione etc. L’articolo 6 della direttiva 2011/92/UE recependo la Convenzione di Aarthus, ratificata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005, impone di fornire al pubblico una serie di informazioni atte a garantire, fin dalla fase precoce, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale. In particolare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, “Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: a) la domanda di autorizzazione; b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’art. 7; c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione; e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5; f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalità precise della partecipazione. […]”. Pertanto, la mancanza degli obblighi informativi summenzionati relativi alla procedura di assoggettabilità a VIA (articolo 8, comma 4) e alla procedura di VIA (articolo 13) comportano la non conformità della normativa regionale a quanto sancito dall’articolo 6 della direttiva europea.

2. Altre norme si pongono in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nel decreto legislativo 152/2006 non oggetto di censure da parte della Commissione europea, determinando quindi la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
2.1. L’articolo 5, comma 1, lettera c) prevede, nel caso in cui l’intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l’AIA e le autorità competenti per le due procedure coincidono (in questo caso il provvedimento di VIA tiene luogo dell’AIA), che la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure suddette. L’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 dispone, a tal proposito, l’obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione al pubblico. È, perciò, evidente che la norma regionale, subordinando l’unicità della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure, non dà garanzia al predetto obbligo.
2.2. L’articolo 9, comma 2, lettera d) indica tra i documenti che il proponente deve allegare alla domanda per l’avvio della fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale - finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio del SIA (c.d. fase di scoping)- l’ “elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto”. L’art. 21, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 152/2006, al riguardo, non si limita alle sole autorizzazioni c.d. “ambientali”, prevedendo l’inclusione dell’ “elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto”. La norma regionale, dunque, restringe la portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale, ponendosi, altresì, in contrasto con la specifica giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 227/2011, punti 5; 5.1; 5.2).
2.3. L’articolo 12, comma 1, lettera c), ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, prescrive al proponente di corredare la domanda da presentare all’autorità competente con la copia dell’avviso da pubblicare a mezzo stampa. L’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 prevede che sia allegata alla domanda “copia dell’avviso a mezzo stampa”, ovvero che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell’istanza di VIA. Dalla formulazione della disposizione regionale si evince, invece, che la pubblicazione sia successiva alla presentazione. Ciò, peraltro, è confermato dal comma 6 del medesimo articolo 12 che sancisce la possibilità per il proponente di procedere alla pubblicazione a mezzo stampa, trascorsi i termini entro i quali l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento delle spese istruttorie. Si evidenzia, inoltre, il contrasto delle disposizioni regionali in parola con la specifica giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 227/2011, punti 6; 6.1; 6.2).
2.4. L’articolo 12, comma 1, lettera e), sempre ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, enumera fra i documenti da allegare alla domanda l’ “elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale”. L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 prevede che la domanda sia corredata di tutte le autorizzazioni e non solo quelle di natura ambientale (“Alla domanda è altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento […]”. Anche in questo caso, la norma regionale restringe l’ambito delle autorizzazioni rispetto a quanto dettato dal legislatore statale e si pone, perciò, in contrasto con la specifica giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 227/2011, punti 5; 5.1, 5.2).
2.5. L’allegato A1 al punto n) esenta dalla sottoposizione a VIA regionale “le piccole utilizzazioni locali di cui all’art. 10, comma 7, del D.lgs. 11 febbraio 2011, n. 22”, vale a dire “gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche”. Detta previsione si pone in difformità con quanto stabilito al riguardo dal decreto legislativo 152/2006 che menziona, alla lettera v) dell’allegato III, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti “le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche”.
2.6. L’allegato A2, al punto h) reca, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto “Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km”. In tal modo viene ampliato il campo di applicazione della VIA provinciale a progetti non previsti dalla norma nazionale, dato che il decreto legislativo 152/06, allegato III, lettera z) circoscrive l’obbligo di procedura VIA ai soli progetti riguardanti “elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km”.
2.7. L’allegato B1, al punto 2.h) esclude dalle tipologie progettuali relative le attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici. Anche in questo caso, si denota una difformità con la norma statale interposta: l’allegato IV, punto 2, lettera g) non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l’attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
2.8. L’allegato B2, al punto 7.p) prevede tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale quelli attinenti “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno”. La disposizione in questione ricalca in parte il contenuto del punto 7, lettera z.a.) dell’allegato IV del testo unico ambientale il quale, tuttavia, non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale.
2.9. L’allegato B2, al punto 7.q) indica tra le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale gli “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione”. Sul punto, il decreto legislativo 152/2006 all’allegato IV, punto 7, lettera z.b), cui chiaramente la norma fa riferimento, non pone eccezioni, pertanto anche questa deroga risulta difforme dalla norma statale.

3. L’articolo 5, comma 10, prevede che “Il provvedimento di VIA comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia”. Tale norma contravviene proprio a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 42/2004) che, all’articolo 146 attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, funzione che si estrinseca nell’espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del soprintendente e che, all'opposto, viene obliterata dalla disposizione regionale. Anche nella procedura di VIA statale, nonostante il richiamo di cui all’articolo 26 del d.lgs.n. 152/2006, non è in discussione la necessità di acquisire comunque l’autorizzazione paesaggistica sulla base del progetto esecutivo, a valle della VIA , che , come è noto, ha ad oggetto il progetto preliminare o quello definitivo. Se, dunque, rimane ferma la necessità di coerenza e di non contraddizione dell’autorizzazione paesaggistica rispetto al parere reso in sede VIA, ben può accadere, in concreto, che l’autorizzazione paesaggistica possa essere negata o sottoposta a particolari condizioni in relazione ad aspetti esecutivi di dettaglio non valutati in sede VIA. La disposizione regionale risulta, per questo motivo, in contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela paesaggistica.

Alla luce di quanto descritto, si ravvisa la necessità di impugnare le descritte norme della legge regionale Marche n. 3/2012 dinanzi alla Corte costituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 127, comma 1, della Costituzione.

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