Dettaglio Legge Regionale

Norme urgenti in materia di autonomie locali. (9-3-2012)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.3 del 9-3-2012
n.11 del 14-3-2012
Politiche ordinamentali e statuti
30-4-2012 / Impugnata


L’articolo 1, comma 1, della legge in esame prevede che nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine del contenimento della spesa pubblica e nelle more dell'attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applichi "la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia". Inoltre, l'articolo 1, comma 2, prevede che "fino al recepimento della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio".
Tali disposizioni non sono conformi al disposto dell’art. 23, commi da 16 a 20 bis del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011.
Le citate disposizioni prevedono per le province modalità di elezione e di composizione dell'organo difformi da quello indicato nell’articolo 1 della legge regionale in esame. Infatti, viene previsto che siano organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia e che il Consiglio provinciale sia composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e che il Presidente della Provincia venga eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.
Inoltre, il comma 20 dell’articolo 23 del d.l. n. 201/2011 afferma che agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si proceda alla nomina di un commissario straordinario in attesa della definizione delle nuove modalità delle elezione stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’art. 141 del TUEL (d.lgs. N. 267/2000), mentre viene disposta una proroga degli organi provinciali, qualora gli stessi debbano essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012.
Viene previsto, inoltre, che le regioni a statuto speciale debbano adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni in esame entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge di cui trattasi (comma 20 bis).
A tal riguardo, si ritiene che il citato art. 23, comportando la trasformazione delle amministrazioni provinciali in enti di secondo livello, si configura quale principio fondamentale della legislazione statale e come tale, da valere sull’intero territorio nazionale, nell’ottica di una diversa organizzazione degli enti locali connessa alla riduzione della spesa pubblica.
Si ritiene, inoltre, che tali disposizioni costituiscano esplicazione della competenza statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" di cui all'articolo 117, comma 3, Cost.
Pertanto, pur evidenziando che lo statuto della regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, attribuisce alla stessa potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 4, punto 1 bis), le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale in esame eccedono dalla competenza statutaria, ponendosi in contrasto con il principio di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" di cui all'articolo 117, comma 3, Cost. per la quale la Regione ha competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, e conseguentemente con l’articolo 23, commi da 16 a 20 bis, del d.l.n. 201/2011, essendo tale disposizione qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Tale principio, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, deve ritenersi applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all’azione di risanamento della finanza pubblica (sent. 289/2008).

Per tali motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.

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