Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (10-2-2012)
Calabria
Legge n.7 del 10-2-2012
n.2 del 15-2-2012
Politiche infrastrutturali
6-4-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, presenta numerosi profili di illegittimità costituzionale. In particolare:
1) l’articolo 2, comma 1, prevede, genericamente, per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale, l’ammissibilità della modifica della sagoma plano-volumetrica dell’edificio, in contrasto con il principio fondamentale in materia di governo del territorio contenuto nell’articolo 5, comma 9, lettera d) del decreto-legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, che consente, ai fini dei previsti interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, le sole modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. La norma regionale, pertanto, viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


2) l’articolo 2, comma 2, aggiunge all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, il comma 3 in base al quale gli interventi previsti dalla legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, facendo salva, ma solo ai fini di eventuali delocalizzazioni, l’applicazione della normativa statale di principio che impone vincoli di vario genere. L’espressa previsione che la le suddette discipline statali vincolistiche trova applicazione solo in caso di localizzazione, implica la violazione della stessa normativa statale di principio in tutti gli altri casi di intervento edilizio (ad esempio in caso di interventi di ampliamento di cubatura) e, conseguentemente, comporta la violazione della competenza statale esclusiva o concorrente in diverse materie. Sulla scorta di tali argomentazioni si rileva l’illegittimità costituzionale delle seguenti norme:

- l’art. 2, comma 2, lettera a), della legge in esame, escludendo (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l’applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 1444/68 che, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, contiene disposizioni integrative del codice civile, viola l’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzionale che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile;

-l’art. 2, comma 2, lettere b) e c), esclude (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l’applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 1404/68 e del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del Codice della Strada) contenenti norme sulle distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione e dettate ai fini della sicurezza stradale. La citata previsione normativa viola, pertanto, l’articolo 117, comma 2, lett. h), ed l), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della sicurezza e quella dell’ordinamento civile e penale (in tal senso vedi Corte Costituzionale sent. n. 428/2004);

-l’ articolo 2, comma 2, lettera d), esclude (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l’applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 236/1989, contenente prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata e, pertanto, viola l’articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di governo del territorio;

-l’articolo 2, comma 2, lettera e), esclude (in caso di intervento diverso dalla delocalizzazione) l’applicazione delle disposizioni delle norme statali sulle costruzioni in zona sismica ed in particolare del D.M. 14 gennaio 2008 e, pertanto i viola l’articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di protezione civile e governo del territorio (cfr. sent. C.Cost. n. 254/2010);

L’articolo 2, comma 2, della legge n. 7 del 2012, in conclusione, nell’affermare che gli interventi ampliativi previsti dal “piano – casa” possono essere realizzati in deroga agli strumenti territoriali, facendo salve alcune disposizioni “solo ai fini di eventuali delocalizzazioni”, eccede dalle competenze regionali per la parte in cui introduce surrettiziamente la possibilità di realizzare alcuni degli interventi edilizi straordinari previsti dalla legge senza osservare prescrizioni statali vincolanti per le Regioni, in violazione quindi dell’articolo 117, comma 2, lettere h), l), e s) e 117, comma 3, della Costituzione.

3) L’articolo 4, comma 3, lettera h), numero 6) prevede che nelle zone “A” e “B”, ovvero nelle aree definite urbanizzate ai sensi della legge regionale della Calabria n.19/2002 e nelle aree già edificate, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche in deroga alle norme che disciplinano le distanze minime e le altezze massime di zona, se la tessitura urbana consolidata e l’immobile considerato risultano già a distanza inferiore o altezza superiore.
Poiché le zone indicate dalla norma regionale comprendono i centri storici, essa contrasta con il principio fondamentale in materia di governo del territorio, contenuto nell’articolo 5, comma 10 del decreto legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni nella legge n.106/2011, che esclude, tra l’altro, dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 9 del medesimo articolo, ovvero di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, gli edifici siti nei centri storici. La disposizione regionale in esame viola, pertanto, dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi fondamentali in materia di governo del territorio.

4) L’articolo 5, comma 2, introduce un nuovo comma 2 all’articolo 5 della legge regionale della Calabria n.21/2010, prevedendo, alla lettera c), la non obbligatorietà del rispetto del DM 1444/1968 per gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria. La disposizione contrasta con le prescrizioni del decreto ministeriale n.1444 del 1968, in tema di altezza degli edifici e distanze tra i fabbricati, nonché di densità edilizia, che, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 120/1996 e 232/2005, hanno carattere inderogabile in quanto materia inerente all'ordinamento civile che rispondono ad esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli, e rientrano quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. La norma regionale viola, pertanto, l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile;


5) L’articolo 6, commi 3 e 6 ammettendo gli interventi in tutti i casi di condono conseguito anche mediante silenzio-assenso, apre la strada al condono edilizio con silenzio-assenso anche per gli abusi successivi al 1994 (e anteriori al marzo 2003) ricadenti nel terzo condono edilizio, introdotto dal d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, per i quali la condonabilità è esclusa a priori ed è dunque inconfigurabile il silenzio-assenso. Infatti il condono del 2003, a differenza dei precedenti due del 1985 (legge n. 47) e del 1994 (legge n. 724), soggiace a stringenti limiti di ammissibilità per gli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo (tra cui quello paesaggistico), giusta la previsione del comma 27, lettera d), dell’art. 32 del d.l. citato. (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2010, n. 1200; Id., sez. IV, 19 maggio 2010, n. 3174, che hanno chiarito come “Ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, sono sanabili le opere edilizie abusivamente realizzate in aeree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, anche se questo non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area; b) che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto legge n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo”);
La normativa in esame, incidendo, limitandola, sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si pone in contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia della tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; la normativa in oggetto si pone, inoltre, in contrasto con l’art. 9 della Costituzione nella parte in cui le suddette disposizioni regionali diminuiscono o eliminano le misure di tutela dei beni culturali e paesaggistici previste dalla vigente disciplina statale.



Per questi motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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