Dettaglio Legge Regionale

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative. (23-12-2011)
Umbria
Legge n.18 del 23-12-2011
n.61 del 29-12-2011
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Umbria n. 18 del 23.12.2011, recante " Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”.
E' stata sollevata questione di illegittimità costituzionale in quanto la disposizione di cui all’articolo 28 , comma 1, in combinato disposto con l'articolo 19, prevede che l'Agenzia forestale regionale possa realizzare "lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all'articolo 19… in amministrazione diretta fino all'importo di 200.000 euro". Tale norma risulta in contrasto con l'articolo 125 del D.Lgs. N. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che al comma 5, prevede espressamente che "i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro", e al comma 6, che deve trattarsi di lavori di manutenzione o riparazione di opere o impianti già esistenti e che non sia possibile, per eseguire i lavori, utilizzare i sistemi ordinari di scelta del contraente.

Successivamente, la Regione Umbria, con l’articolo 22 della legge regionale n. 7 del 04/04/2012, esaminata favorevolmente, per quanto riguarda detto articolo 22, nel Consiglio dei Ministri del 30 maggio scorso, è intervenuta sulle norme impugnate della l.r. n. 18 del 2011, abrogando il sopracitato articolo 28.
Si ritiene quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
24-2-2012 / Impugnata
La legge regionale dell'Umbria n.18/2011 detta norme di riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e prevede l'istituzione dell'Agenzia forestale regionale.

La legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:


1) L'articolo 28, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 19, prevede che l'Agenzia forestale regionale possa realizzare "lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all'articolo 19… in amministrazione diretta fino all'importo di 200.000 euro". Tale norma risulta in contrasto con l'articolo 125 del D.Lgs. N. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che al comma 5, prevede espressamente che "i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro", e al comma 6, che deve trattarsi di lavori di manutenzione o riparazione di opere o impianti già esistenti e che non sia possibile, per eseguire i lavori, utilizzare i sistemi ordinari di scelta del contraente.
Infatti, l'amministrazione diretta continua ad essere caratterizzata dal limite massimo della spesa e dalla definizione precisa delle prestazioni acquisibili mediante detta procedura. Tali limitazioni hanno lo scopo di qualificare la procedura in esame quale eccezione al principio della gara pubblica e, quindi, di limitare le ipotesi in cui l'Ente pubblico, affidandosi ad una esecuzione in house, possa evitare di ricorrere al mercato. La violazione dei suddetti limiti determina un evidente pregiudizio del principio di tutela della concorrenza di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera, e) della Costituzione.
Inoltre, la disposizione contrasta con l'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. N. 163/2006, che ha individuato quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, in particolare : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Tali materie essendo riconducibili alla nozione di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) e l) Cost., richiedono una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007 e nella sentenza n. 411/2008, che dichiara l'illegittimità di una norma regionale in materia di lavori pubblici, che disciplina i criteri di ricorso al mercato in modo difforme dalla norma posta dal legislatore statale, titolare della competenza esclusiva in materia di concorrenza.


Per le suesposte considerazioni, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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