Dettaglio Legge Regionale

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici. (2-12-2011)
Abruzzo
Legge n.40 del 2-12-2011
n.73 del 7-12-2011
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Il Governo , con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2012 ha impugnato la legge regionale in oggetto, che prevede norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici.
Era stato infatti rilevato che essa presentasse aspetti di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune previsioni difformi dalle norme statali di riferimento di cui all'art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006 e agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 204 del 2006, che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente cui possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche ( governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione) di cui all’articolo 117, comma 3 , della Costituzione. In particolare , si era evidenziata l' illegittimità di alcune disposizioni regionali, perché lesive dei principi fonamentali dettati dalle norme statali di riferimento, riguardanti :
- L’ articolo 2, comma 2, attribuiva al Comitato regionale tecnico Amministrativo – Sezione lavori pubblici , di nuova costituzione, compiti di consulenza in materia di opere e lavori pubblici, affermando che esso svolge le funzioni demandate al comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e al Consiglio superiore dei lavori pubblici. La previsione regionale è apparsa invadere le attribuzioni statali, considerato che le competenze del costituendo Comitato regionale andavano a sovrapporsi a quelle che le norme statali (art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 1 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204) riservano agli organi statali.
- L’articolo 3 comma 1, secondo cui il Comitato poteva esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione, il cui importo dei lavori a base di gara fosse uguale o superiore a un milione di euro, e su altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici. Tale norma si poneva in contrasto con quanto previsto dall’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonchè dall’articolo 2, del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, recante “Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici” del codice dei lavori pubblici.
Per i motivi sopra esposti è stata quindi impugnata la legge in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
La Regione, al fine di adeguarsi ai rilievi governativi , aveva approvato la l.r. n. 12/2012 che interveniva sulle le norme impugnate. La modifica non era tuttavia risultata tale da consentire di superare le eccezioni. La Regione quindi , con l'art. 14 della legge regionale n.23/2012, ha nuovamente modificato le citate norme della l.r. n. 40, con un testo vagliato positivamente , in via preventiva, dal competente Ministero delle Infrastrutture.
Venuti meno i motivi fondanti il ricorso avanti la Corte Costituzionale, ricorrono i presupposti per la rinuncia all'impugnativa
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27-1-2012 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante” Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
- L’ articolo 2, comma 2, attribuisce al Comitato regionale tecnico Amministrativo – Sezione lavori pubblici , di nuova costituzione, compiti di consulenza in materia di opere e lavori pubblici, affermando che esso svolge le funzioni demandate al comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e al Consiglio superiore dei lavori pubblici. La previsione regionale invade le attribuzioni statali, considerato che le competenze del costituendo Comitato regionale risultano sovrapporsi a quelle che le norme statali (art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 1 del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204) riservano ai citati organi statali. Si evidenzia pertanto una lesione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente cui possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche ( governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione) di cui all’articolo 117, comma 3 , della Costituzione.

- L’articolo 3 comma 1, prevede che il Comitato possa esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore a un milione di euro, e su altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

Si sottolinea che l’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonchè dell’articolo 2, del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, recante “Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici” del codice dei lavori pubblici dispone che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
Si segnala inoltre che l’articolo 8, comma 1, n. 6), della legge 18 giugno 2009, n. 69, tra le modifiche alla legge n. 241 del 1990, volte alla certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, ha introdotto una specifica disposizione a salvaguardia della previsione di cui all’articolo 127 del predetto codice dei contratti pubblici.
Considerato che, rispetto all’obbligatorietà del parere previsto dalla normativa statale di riferimento in materia di opere pubbliche di interesse in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, la legge regionale nulla dispone e che, anzi, attribuisce l’attività valutativa esclusivamente agli uffici regionali competenti, si ritiene che la suddetta disposizioni violi i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione di cui all’articolo 117, comma 3 , della Costituzione alle quali possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche.
Per questo motivo la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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