Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese). (13-10-2011)
Puglia
Legge n.27 del 13-10-2011
n.165 del 21-10-2011
Politiche infrastrutturali
13-12-2011 / Impugnata
La legge regionale, che detta modifiche alla precedente legge regionale n. 9/2011, concernente l'istituzione dell''Autorità idrica pugliese, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 3 che modifica il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2011, concernente il personale del nuovo Ente pubblico.
Tale disposizione consente l'inquadramento nei ruoli nel nuovo ente pubblico di personale dipendente dall'ATO Puglia , che sarebbe stato assunto anche in base alla normativa di cui ai commi 90 e 94 dell’articolo 3 della l.n. 244/2007 ( legge finanziaria 2008) . Poiché tale normativa è rivolta alle Amministrazioni regionali e locali, il richiamo operato dalla norma regionale in parola risulta inconferente rispetto al personale del disciolto ATO (Ambito Territoriale Ottimale).
Presso il nuovo ente pubblico viene pertanto assunto personale senza la richiesta procedura selettiva concorsuale, in contrasto con l’articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabilisce, per il personale non dirigente, tassative modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010.
La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, al principio di uguaglianza, nonché alla regola dell'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, regola posta a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.
L'automatico generico trasferimento di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia all'istituenda Autorità idrica pugliese viola il principio costituzionale che impone l’accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, come stabilito dall'art. 97 Cost., principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione.
La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sentt. n. 81/2006 e 52/2011) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” ( si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
Inoltre la Consulta nella recente Sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, poiché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).
Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l’articolo 117 comma 3, della Costituzione.

Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

« Indietro