Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche. (10-8-2011)
Calabria
Legge n.30 del 10-8-2011
n.14 del 10-8-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
6-10-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1.
Tale articolo, che contiene un complesso omogeneo di norme che prevedono e disciplinano il conferimento, per una sola volta, della titolarità delle farmacie a favore di coloro che ne abbiano la gestione provvisoria almeno da tre anni, eccede dalle competenze regionali. Esso infatti deroga al principio generale (ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 1988, al punto 2.4.1. del “Considerato in diritto”) dell’assegnazione della titolarità di farmacie in base ad un concorso pubblico e incide pertanto direttamente e necessariamente su interessi di cui soltanto il legislatore statale può disporre. Tale norma regionale in particolare contrasta con l’art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326), secondo il quale il conferimento delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione ha luogo a seguito della vincita di un concorso, bandito ogni quattro anni dalla regione, e consistente in una selezione basata sulla valutazione di titoli professionali e su una prova attitudinale (espletata attraverso quiz, il superamento del 70% dei quali fa conseguire idoneità, secondo quanto disposto dal d.P.C.M. n. 268 del 30.3.1994).
Detto articolo, pertanto, che disciplina il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità, viola il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., e contrasta con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
La Corte Costituzionale ha infatti avuto più volte occasione di sottolineare (cfr. tra le altre, la sent. n 295 del 2009) che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall’art. 117 della Costituzione, la materia della organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta “al titolo di competenza concorrente della tutela della salute”, in quanto “la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci é preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute (..)”.
La regola, oggi vigente, del concorso pubblico risponde poi all’esigenza di “garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico” sull’intero territorio nazionale.
E’ proprio il concorso infatti ad assicurare la parità di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione. Inoltre, se si considera che, sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio, la regola del concorso costituisce lo strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a garanzia dell’efficace ed efficiente erogazione del servizio. Ne discende la natura di “principio fondamentale” della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all’albo dei farmacisti, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
La norma regionale in esame, che introduce una disciplina sostanzialmente analoga a quella dettata da una legge statale di sanatoria (l. n. 3 del 2003, art. 46) giudicata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87 del 2006, indubbiamente contrasta pertanto con un principio fondamentale in materia di tutela della salute: essa sottrae infatti al concorso un certo numero di sedi farmaceutiche.

Per i motivi esposti si ritiene che l’art. 1 della legge in esame debba essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

« Indietro