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Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti) (5-8-2011)
Toscana
Legge n.41 del 5-8-2011
n.41 del 10-8-2011
Politiche infrastrutturali
6-10-2011 / Impugnata
LLa legge regionale in esame, che modifica la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 concernente norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) L’art. 2 della legge regionale sostituisce l’art. 6 ter della l.r. 25/1998 rubricato “Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall’Autorità marittima” dispone al comma 4 che “la comunità di ambito, o l'ente che assumerà le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita
convenzione con l'Autorità marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute”.
A tal proposito, si rileva che il D.lgs. 182 del 2003, come da ultimo modificato dalla L. 66/2009, già stabilisce le competenze relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in capo alla Regione prevedendo all’art. 5, comma 4 “ Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d’intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima".
Le previsioni regionali, pertanto, confliggono con la normativa statale vigente laddove prevedono che la Comunità di ambito provvede, "in avvalimento e per conto della stessa Autorità Marittima", all’espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, previa stipula di apposita convenzione per il rimborso delle spese sostenute, non contemplando l’intesa con la regione, prevista dall’art. 5, comma 4 del su citato D.lgs. 182 del 2003 .
Si ritiene, pertanto, che la previsione normativa citata, così come formulata, contrasta con la riserva di legge statale per la definizione delle funzioni/competenze della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, oltre a risultare invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all’art.117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

2) L’ art. 11 della legge regionale in oggetto reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 disponendo che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall'articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente".
Una simile disposizione eccede la competenza normativa regionale e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma , lett. s) della Costituzione in quanto opera una interpretazione autentica della disposizione statale relativa alle ipotesi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contenuta nella parte IV del D.L.gs. 152/2006.
In primo luogo, infatti, la norma di interpretazione regionale eccede la competenza ad essa attribuita dalla Costituzione in quanto la definizione della nozione di rifiuto, e di conseguenza anche la delimitazione di essa in ragione delle norme di esclusione da tale disciplina, è rimessa alla competenza esclusiva statale.
In secondo luogo, inoltre, non pare trovare una corrispondenza con le disposizioni statali di riferimento l'inclusione nella definizione di "acque superficiali" del "limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente".
Deve essere considerato infatti che, per un verso, la definizione di "acque superficiali" contenuta all'art. 54, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 comprende "le acque interne -definite alla lett. e) come "tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali" - , ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione - definite dalla lett. h) come "i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce" - e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali".
La disposizione regionale in argomento, quindi, amplia indebitamente la definizione di "acque superficiali", ai soli fini dell'applicazione dell'art. 185, includendovi anche le "fasce di pertinenza".Sul punto si segnala che, la sola disposizione statale che consente un intervento normativo regionale in ordine a tali aree adiacenti i corpi idrici - e, occorre sottolinearlo nuovamente, non incluse nella definizione di acque superficiali - è contenuta nell'art. 115, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, laddove si prevede che "al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.". Tale disposizione non legittima quindi in alcun modo una deroga al regime in materia di rifiuti, quale invece risulterebbe all'applicazione della disposizione regionale in argomento.
Da ultimo si fa rilevare che l'art. 185 del D.Lgs 152/2006 costituisce la fedele trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 2 della direttiva comunitaria 2008/98/Ce e che, pertanto, la violazione della suddetta disposizione statale da parte della norma censurata potrebbe portare all’avvio di una procedura di infrazione comunitaria.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni si ritiene che l’art. 11 della legge regionale in esame si pone in contrasto sia con l’art. 117, comma 1, della Costituzione, sia con l’art. 117, comma 2, lett. s., della Costituzione in quanto viola la competenza legislativa esclusiva sello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

Per questi motivi le sopra evidenziate norme regionali devono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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