Dettaglio Legge Regionale

Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15. (20-7-2011)
Umbria
Legge n.6 del 20-7-2011
n.32 del 27-7-2011
Politiche socio sanitarie e culturali
22-9-2011 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante la disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) i commi 1 e 2 dell’art. 12-bis disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendone la nomina ad opera del Presidente della Giunta regionale nell’ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo predisposto dalla Giunta medesima (art. 12-bis, comma 1), la quale definisce anche i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla designazione, con facoltà di prevedere ulteriori titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire (art. 12 bis, comma 2).
Tali disposizioni regionali, laddove disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscrivono la facoltà di scelta del Rettore, prevista dal comma 3 dell’art. 12, ad un una rosa di candidati previamente individuati dalla sola regione, con conseguente violazione del principio fissato all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 517/1999, secondo il quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla regione acquisita l’intesa con il rettore dell’università.
Così disponendo pertanto tali norme regionali oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell’art. 117 Cost., ledono altresì l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonchè il principio di leale collaborazione tra Università e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

2) L’art 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, prevede che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per la valutazione dell'attività del direttore generale (comma 1) e disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6). Tale articolo stabilisce altresì (al comma 4) che ai fini della valutazione dell’attività compiuta dal direttore generale delle aziende ospedaliere la Giunta regionale acquisisca il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.
Dette disposizioni, laddove ricomprendono tra i loro destinatari anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, contrastano con i principi fissati dal D.Lgs. n. 517/1999 e, in particolare, con quanto previsto dall’art. 4, comma 2, secondo il quale i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d’intesa tra regioni ed università.
Le disposizioni in esame, infatti, non rinviando ai suddetti protocolli d’intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, non garantiscono la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione in questione.
Anche tali norme regionali pertanto,oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell’art. 117 Cost., ledono altresì l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonchè il principio di leale collaborazione tra università e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.
La Corte Costituzionale ha del resto più volte ribadito, con le sentenze nn. 217 e 68 del 2011 e 233 del 2006, il principio secondo il quale la Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell’autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost). In particolare, con la sentenza n. 233 del 2006, la Consulta ha giudicato incostituzionale l’art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, riguardante la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria, affermando che la norma impugnata“Nella parte in cui si applica alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria, che la Regione deve effettuare d’intesa con il Rettore dell’Università, va ricondotta nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prevista dal terzo comma dell’art. 117 Cost. e, quindi, deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale.
Orbene, la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, regolata dal d. lgs. n. 517 del 1999, è affidata ai protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio (art. 1, comma 1), previsti, tra l’altro, proprio al fine di informare tali rapporti al principio di leale cooperazione (art. 1, comma, 2, lettera b).
Ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell’intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato).
Conseguentemente, l’art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005 – che ha, invece, disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame – ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela dell’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost., e deve perciò essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria”.

Per tali motivi le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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