Dettaglio Legge Regionale

Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale - Acquedotto Pugliese (AQP). (20-6-2011)
Puglia
Legge n.11 del 20-6-2011
n.96 del 20-6-2011
Politiche infrastrutturali
22-7-2011 / Impugnata

La legge regionale che disciplina la costituzione dell'Azienda pubblica regionale Acquedotto Pugliese (AQP), presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.

1) Occorre premettere anzitutto che, secondo la Corte costituzionale (sent. N. 26/2011) è <>.
Ancora, con sentenza n. 187 del 15.6.2011, la Corte ha ribadito che «il legislatore statale, in coerenza con la […] normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010).
La Corte, pertanto, ritiene che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, sicché va considerato come di rilevanza economica, e che l’espunzione dall’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 del riferimento alla remunerazione del capitale investito lascia impregiudicata la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”»>>.
Ciò premesso risultano censurabili le seguenti disposizioni regionali :
A)l’art. 2, comma 1, della legge in esame prevede che <>.
Il legislatore regionale con la norma in esame, affida, quindi, ope legis, il servizio idrico integrato all’Azienda pubblica regionale denominata “Acquedotto pugliese (AQP)” che, pertanto, si configurata come ente strumentale della Regione Puglia finalizzato alla gestione del servizio idrico stesso.
Si rappresenta che, con legge n. 9/2011, recante “"Istituzione dell'Autorità idrica pugliese", la Regione Puglia, stabilendo correttamente, all’articolo 2 comma 2, lett. i), che l’Autorità idrica pugliese è <>, le aveva riconosciuto il compito, tra l’altro, di provvedere all’ <> (art. 2, comma 2, lett. f,) .
Va sul punto evidenziato che, l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, nello stabilire fra l’altro che <>, ha riservato al legislatore regionale – secondo la Corte costituzionale (sent. N. 128 del 2011, cit.) - un’ampia sfera di discrezionalità nella scelta dei moduli organizzativi, sostitutivi delle Autorità d’ambito territoriale, più adeguati per garantire l’efficienza del servizio idrico integrato.
La disposizione in esame, pertanto, sottraendo all’Autorità idrica pugliese, quale <>, il potere di scelta delle modalità <>, viola la competenza legislativa esclusiva statale, alla quale – per consolidata giurisprudenza della Corte (da ultimo, v. sent. N. 128 del 2011) – va ricondotta la disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ( e dei nuovi soggetti che dette autorità andranno) a sostituire in quanto rientrante nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente.
La possibilità di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l’efficienza del servizio idrico integrato, conferita dal legislatore statale al legislatore regionale, non può intendersi come comprensiva anche del potere di prevedere l’affidamento, direttamente con legge regionale, della gestione del servizio né risolversi nell’eliminazione dal sistema giuridico della funzione amministrativa di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, che non viene più esercitata da alcuno.
Il problema sta essenzialmente nel fatto che la legislazione regionale in esame – lungi dal limitarsi a reintestare ad altro soggetto istituzionale le funzioni già esercitate dalle Autorità d’àmbito territoriale, ivi inclusa quella, per quanto qui interessa, di affidamento della gestione del servizio – ha nel caso di specie affidato in via diretta la gestione del servizio ad un ente strumentale della Regione.
Con la conseguenza, tanto intuitiva quanto inevitabile, che l’Azienda pubblica regionale denominata “Acquedotto pugliese (AQP)”, per effetto dell’art. 2, comma 1, della LR n. 11/2011, gestisce il servizio idrico integrato non in forza di un titolo concessorio, cioè di un atto amministrativo, bensì ex lege, e quindi, fra l’altro, senza limiti di tempo.
Va inoltre evidenziato che il “Libro verde sui servizi di interesse generale”, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270, ha affermato che il servizio idrico costituisce “servizio di interesse economico generale” e poiché secondo il diritto comunitario i servizi di interesse economico generale sono soggetti alla disciplina della concorrenza (v. art. 86, ex-art. 90, tratt. Ce.), l’affidamento ex lege della gestione di un servizio di interesse economico generale che, come nel caso in esame, venga disposto con legge regionale oltre a violare l’art. 117, comma prima, Cost. che impone anche al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, viola altresì l’art. 117, comma secondo, lett. e), Cost. che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza.

B)L’art. 5 della L R n. 11/2011 istituisce l’Azienda pubblica regionale denominata “Acquedotto pugliese (AQP)” disponendo che la stessa subentri nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di “Acquedotto pugliese s.p.a.”, di cui l’azienda pubblica acquisisce tutti i compiti istituzionali e svolge tutte le attività (comma 6). Sul punto si fa rilevare che la società acquedotto Pugliese S.p.a.”, istituita con il d.lgs. 141/1999, non è stata formalmente soppressa con la legge regionale in esame (del resto, per sopprimere “Acquedotto pugliese s.p.a.”, istituita con fonte primaria statale non poteva certo essere sufficiente una legge regionale).
Pertanto , l’articolo 5, nella misura in cui priva la 'Acquedotto pugliese S.p.a del proprio patrimonio e dei rapporti attivi e passivi e trasferisce all’istituita Azienda pubblica le funzioni e le attività ad essa già attribuite dal d.lgs. 141/1999, fra cui, per ciò che qui interessa, quella di cui al relativo art. 2, comma 2 (<>) , si pone in contrasto con l’articolo 117, comma secondo lettere e) ed s) della Costituzione, che riservano allo Stato, in quanto rientranti nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente, la scelta di la scelta di attribuire le suddette funzioni e attività di gestione del servizio idrico ad altro soggetto diverso dalla Acquedotto pugliese S.p.a.


2) l’art. 9, primo comma, prevede che il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A., alla data di costituzione dell' Azienda pubblica regionale Acquedotto Pugliese (AQP), transiti nell'organico dello stesso conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, non specificando se lo stesso sia stato inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale. Tale previsione contrasta con l’articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabilisce, per il personale non dirigente, tassative modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010.
La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, al principio di uguaglianza, nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione - regola posta a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione.
L'automatico trasferimento di tutti i lavoratori assunti presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. nell'organico dell'Azienda pubblica regionale - Acquedotto Pugliese (AQP), alla data di costituzione della medesima, viola il principio fissato dall’art. 97 della Costituzione che, a garanzia del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, prevede che l’accesso ai pubblici uffici avvenga solo a seguito del superamento di concorso pubblico.
La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sentt. N. 81/2006 e 127/2011) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” ( si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
Inoltre, la Consulta nella recente Sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso poiché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).
Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l’articolo 117 comma 3, della Costituzione.


Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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