Dettaglio Legge Regionale

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011. (5-5-2011)
Campania
Legge n.7 del 5-5-2011
n.29 del 9-5-2011
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Campania n. 7 del 05/05/2011, pubblicata sul BUR n. 29 del 09/05/2011 recante “Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.”.
Nello specifico sono state impugnate le disposizioni di seguito elencate:
1) l'articolo 1, comma 5, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008, dispone che: "Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania 31 dicembre 2001, n. 7301, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all'approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il Governo ha ritenuto che tale disposizione contrasti con la normativa statale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, ed in particolare con l’articolo 1, comma 796, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale prevede la conclusione della relativa procedura di accreditamento entro il 31 dicembre 2010, ed una deroga a quanto sancito con legge finanziaria nazionale non può essere prevista con legge regionale, nonché con gli articoli 8-bis e 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 i quali prevedono che le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per operare nell'interesse del SSN e a carico dello stesso, devono essere in possesso non solo dell'autorizzazione ad effettuare le suddette attività, ma anche dell'accreditamento, ancorchè provvisorio.
Pertanto, il contrasto della disposizione regionale con i principi fondamentali della legislazione statale sopra menzionati viola i principi di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Con successiva legge n. 14 del 04/08/2012 (art.1, comma 35) la Regione Campania ha sostituito nuovamente il comma 5 dell'art. 8 della legge n. 16/2008. Anche quest'ulteriore disciplina degli accreditamenti è stata impugnata dal Governo con delibera del 22 settembre 2011.
Successivamente l’art. 1, comma 237-octodecies, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 23, recante “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)” ha sostituito il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008 disponendo che “Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al Reg. reg. n. 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, commi da 237-quater a 237-unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell'accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale n. 4/2011, articolo 1, comma 237-quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria.”.
Sulla modifica apportata dall’art. 1, comma 237-octodecies, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 23, recante “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, non sono stati sollevati rilievi di costituzionalità e, successivamente, il Ministero della salute, con nota LEG 4599-P dell’11/06/2012, ha comunicato che non sussistono motivi ostativi alla rinuncia dell’impugnativa avverso l’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 7/2011.

2) l’art. 1, comma 8, il quale dispone che "I comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, all'interno del cui territorio ricadono, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 250 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011. I comuni, qualora intendano avvalersi per l'istruttoria degli uffici e del personale della provincia, possono stipulare con tale ente apposita convenzione".
Il Governo ha impugnato la disposizione regionale reiterando i motivi posti a base dell’ impugnazione del comma 250 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, (impugnata dal Governo nella seduta del 5 maggio 2011) il quale dispone “La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca”.
Sul punto il Governo ha deliberato che la previsione regionale nel fissare il termine di 60 giorni come tempo massimo entro il quale ’Autorità preposta deve esprimere il parere relativo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico contrasta con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento di cui all’art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006 che fissa il termine perentorio di 90 giorni.
Pertanto, il legislatore regionale nel disciplinare in modo non conforme alla disciplina statale di riferimento, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all'art.117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Con successiva legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012).” - per la quale il Governo, nella seduta del 5 marzo 2012, ha deliberato l’impugnativa per diversi profili di incostituzionalità - è stato introdotto l’art. 52, comma 13, che ha disposto l’abrogazione della suddetta disposizione impugnata.

Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene siano venuti meno i motivi del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia totale all'impugnazione.
16-6-2011 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Campania intende apportare modifiche ed integrazioni a svariate leggi regionali in materia di rischio sismico, in materia di ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, in materia di gestione dei rifiuti, in materia di ordinamento contabile e finanziario della Regione, nonché in materia di riordino del servizio sanitario regionale.

La legge è censurabile per i seguenti motivi:

1) L'articolo 1, comma 5 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008, dispone che: "Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania 31 dicembre 2001, n. 7301, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all'approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Al riguardo, si rileva che in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, il comma 796, articolo 1, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede la conclusione della relativa procedura entro il 31 dicembre 2010, ed una deroga a quanto sancito con legge finanziaria nazionale non può essere prevista con legge regionale.
Inoltre, con riferimento al citato articolo 1, comma 5, della legge in esame, si richiama quanto disposto dagli articoli 8-bis e 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 il quale prevede che le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per operare nell'interesse del SSN e a carico dello stesso, devono essere in possesso non solo dell'autorizzazione ad effettuare le suddette attività, ma anche dell'accreditamento, ancorchè provvisorio.
E' pertanto, illegittima la disposizione che prevede, sia pure nelle more dell'accreditamento istituzionale, l'obbligo per le ASL di sottoscrivere contratti con strutture esclusivamente autorizzate e prive di accreditamento, risultando in contrasto con l'articolo 117, comma 3 (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica) della Costituzione.

2) La norma di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge in esame che dispone: "I comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, all'interno del cui territorio ricadono, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 250 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011. I comuni, qualora intendano avvalersi per l'istruttoria degli uffici e del personale della provincia, possono stipulare con tale ente apposita convenzione", richiamandosi al comma 250 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, (impugnata dal Governo nella seduta del 5 maggio scorso), e ponendosi nella scia del citato comma 250, reitera i motivi posti a base della predetta impugnazione che, per chiarezza e informazione sono di seguito riportati: " L’art. 1, comma 250, dispone che “La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350.”
Tale previsione, fissa il termine di 60 giorni come tempo massimo entro il quale ’Autorità preposta deve esprimere il parere relativo al rilascio dell’autorizzazione allo
scarico, operando, in tal modo, una arbitraria riduzione rispetto a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento di cui all’art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006 che fissa il termine perentorio di 90 giorni.
Si rileva che il medesimo comma prevede, altresì, che in casi di mancata espressione del parere, l’autorizzazione di cui sopra è temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni.
A tal proposito, si fa presente che “il silenzio”, inteso quale atteggiamento della pubblica amministrazione volto a significare assenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi, non può in alcun caso essere applicato alla materia “ambiente” ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/90.
Sul punto appare utile richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale che,
proprio esprimendosi in tema di formazione del silenzio-assenso in materia paesaggistica ed ambientale, ha affermato “quando sono in gioco beni costituzionalmente protetti, l’autorizzazione implicita è da escludere proprio a garanzia di adeguata tutela di tali beni.” (Corte Costituzionale n. 307 del 1 luglio 1992).
La questione, inoltre, è stata oggetto di molti pronunciamenti da parte della magistratura amministrativa che, da ultimo, con sentenza 3 marzo 2010, n. 203 del Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, ha confermato che “l’art. 20, comma 4, della L. 241/90, nel testo modificato ed integrato dalla L. 80/05, ha espressamente escluso il ricorso allo strumento del silenzio assenso in materia paesaggistica ed ambientale”.
Pertanto, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema» , viola l’art. 117, co. 2, lett. S) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva".

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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