Dettaglio Legge Regionale

Legge Finanziaria Regionale 2011. (1-2-2011)
Molise
Legge n.2 del 1-2-2011
n.3 del 3-2-2011
Politiche economiche e finanziarie
23-3-2011 / Impugnata
La legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.

- L’art.1, comma 13 modifica l’art.19 della l.r. n.3/2010, il quale dispone norme sull’organizzazione del Servizio sanitario regionale.
In particolare, l'art.1, comma 13, lett.a) prevede che i procedimenti di cui all'art.19 della l.r. n.3/2010, cioè i procedimenti di proroga dei contratti di lavoro del personale sanitario, sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'art.2, comma 88 della l. n.191/2009 e con le disposizioni del Patto per la salute 2010-2012.
Al riguardo, si osserva che l'art.1, comma 13 lett.a) reitera una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sent. n.77/2011.
Infatti, l'art.19, comma 1, della l.r. n.3/2010, secondo la Corte Costituzionale, nel disporre una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) comporta il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro, viola l'art.117, comma 3 della Costituzione.
Il Molise, precisa la Corte, è una Regione per l'attuazione del cui Piano di rientro della spesa sanitaria è stato nominato un commissario ad acta.
Orbene, la Corte ha ripetutamente qualificato come principio di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguivano in vario modo la finalità di contenimento della spesa sanitaria (sentenze nn.40 e 100 del 2010; n. 94 del 2009).
Anche l'art.2, comma 88 della l.n.191/2009, il quale mantiene fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Il legislatore regionale, nel prevedere che i procedimenti sono conclusi in coerenza con gli obiettivi finanziari programmati, si pone in contrasto con gli stessi principi di cui all'art.2, comma 88 della l. n.191/2009.
Si ribadisce, al riguardo, che i suddetti procedimenti sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale.
Inoltre, il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l'erogazione dei Lea hanno valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria determinata dai ritardi nell'attuazione del piano di rientro, dalla insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le condizioni per l'applicazione del blocco automatico del turnover del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all'art.1, comma 174 della L.n.311/2004.
Le iniziative del legislatore regionale, pertanto, precostituendo vincoli alla futura adozione di tali programmi, pregiudicano la coerenza degli stessi con i suddetti obiettivi programmati compromettendo la piena attuazione dell'art.2, comma 88 che si configura come norma di coordinamento della finanza pubblica.
Pertanto, l'art.1, comma 13, lett.a) viola l'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- L'art.1, comma 13, lett.c), modifica l’art.19, comma 5 della l.r. n.3/2010.
Tale disposizione prevede che, ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente.
Così disponendo, il legislatore regionale viola l’art.117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e tutela della salute.
Infatti, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione nazionale, si pone in contrasto con l’art.2, comma 88 della l.n.191/2009, il quale prevede che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. Peraltro, l'informazione scientifica è un'attività svolta dalle aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso l'utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione vigente.
Pertanto, la previsione regionale contrasta con il principio, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (da ultimo con le sentenze nn. 138 e 328 del 2009) secondo il quale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Inoltre, si osserva che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l’erogazione dei Lea hanno valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria determinata dai ritardi nell’attuazione dei piani di rientro, dalla insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le condizioni per applicazione del blocco automatico del turnover del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all’art.1, comma 174 della L.n.311/2004.
Le iniziative del legislatore regionale, pertanto, precostituendo vincoli alla futura adozione di tali programmi, pregiudicano la coerenza degli stessi con i suddetti obiettivi programmati compromettendo la piena attuazione del richiamato art. 2, comma 88 che si configura come norma di coordinamento di finanza pubblica. Pertanto, l’art.1, commi 13, lett.c) viola l’art.117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica, professioni e tutela della salute.

- L’art.1, comma 30 prevede disposizioni in materia di personale.
In particolare, autorizza la Giunta regionale a indire una o più procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione:
a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l'Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali;
b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.
Il legislatore regionale, nell’ancorare le facoltà di assunzione della Regione unicamente agli atti programmatori della dotazione organica, si pone in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010.
Tale disposizione prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2011, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Pertanto, la norma regionale viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto la materia attiene al coordinamento di finanza pubblica, cui la Regione non può derogare.

- L’art. 1, comma 41 lett.o) modifica l’art.20 della l.r. n.24/2005, recante la disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.
In particolare, tale disposizione prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, di euro 3.000, denominato contributo di solidarietà. Tale contributo, che affluisce direttamente alla Tesoreria della Regione, può essere assolto, da parte dei residenti in regione, mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura.
Così disponendo il legislatore regionale si pone in contrasto con le disposizioni statali di riferimento.
Infatti, la normativa statale in materia di tartufi e, più in particolare, l’art.17 della legge quadro 16 dicembre 1985, n.752 autorizza le regioni, al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle finalità previste dalla stessa legge quadro, alla istituzione di una tassa di concessione regionale annuale, per il rilascio della abilitazione alla raccolta dei tartufi; inoltre, il D.Lgs. N.230/1991 che, analogamente prevede al numero d’ordine 27 tale tassa di concessione regionale, non fanno alcun cenno alla possibilità di affiancare alla tassa di cui sopra altre forme di imposizione.
Il legislatore regionale, quindi, nel prevedere un contributo pari a 3.000 euro, oltre la previsione della tassa di concessione regionale e nel disporre la possibilità di assolvere il contributo anche mediante prestazioni personali, eccede dalla propria competenza e viola l’art.3 della Costituzione, l'art.117, comma 2, lett.e) in materia di sistema tributario nonché l’art.53 Cost., in quanto rende tale forma di imposizione ibrida e comunque avulsa dal principio di capacità contributiva.
Inoltre, la previsione secondo cui le modalità di tali servizi sono definite con determinazione dalla Giunta regionale, mediante atti di natura amministrativa e non di natura normativa, viola anche l’art.23 della Costituzione, il quale prevede che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Pertanto, la disposizione regionale viola gli artt. 3, 23, 53 e 117, secondo comma lett.e) della Costituzione.

Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

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