Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni. (17-1-2011)
Bolzano
Legge n.1 del 17-1-2011
n.4 del 25-1-2011
Politiche infrastrutturali
10-3-2011 / Impugnata

La legge provinciale che introduce una serie di modificazioni a precedenti leggi provinciali, relative a diverse materie, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale, risultando eccedere dalle competenze statutarie della Provincia autonoma di Bolzano. In particolare:

1) La disposizione contenuta nell'art. 5 comma 9, la quale aggiunge all'art. 26 l.r. 10/1992 il comma 12, si pone in contrasto con l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010 riguardante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività" convertito con L. 122/2010.
Infatti l'art. 5 comma 9 nella parte in cui prescrive che "per il personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale e pensionabile è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali", si pone in contrasto con l'art. 9 comma 1 del d.l. 78/2010 che espressamente dispone per gli anni 2011, 2012 e 2013 che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante nel 2010.
Di conseguenza la norma in esame eccedendo dalla competenza statutaria di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia, si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni e di coordinamento della finanza pubblica, che appartiene alle materie di legislazione concorrente, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 117 comma 3 della Costituzione.

2) L'art. 7 comma 1, in tema di responsabilità amministrativa del personale della Provincia, prevede che, per gli Enti pubblici di cui all'art. 79 del D.P.R. 670/72, l'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti relativa ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico non vada effettuato, sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta in legge.
Tale disposizione, prevedendo un'ipotesi di esenzione di responsabilità amministrativa per effetto della mancata denuncia alla Corte dei Conti della relativa violazione si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal D.P.R. n. 3/57 che, riguardo ai dipendenti statali, all'art. 20 individua quali sono i soggetti obbligati a tale denuncia ed all'art. 22 prevede che l'impiegato è sempre personalmente obbligato a risarcire il danno ingiustamente cagionato a terzi.
Infatti la denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce, come accennato, essenziale presupposto per l’attivazione del sistema giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche.
La collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che l'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l’aver “omesso o ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.
A sostegno della illegittimità della disposizione in oggetto si richiama la giurisprudenza Costituzionale, con le Sent. n. 345/04, 184/07 e 337/09 le quali stabiliscono che la disciplina della responsabilità amministrativa, ove faccia riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, è materia di competenza esclusiva dello Stato e non rientra tra le attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano; la potestà legislativa della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici pubblici può stabilire obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, ma non può incidere sul regime giuridico di quest'ultima o introdurre nuove cause di esenzione della responsabilità (Sent. 345/04).
Ancora di recente la Consulta, con la Sent. 337/09 ha stabilito che "anche per le Regioni ad autonomia speciale nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile, amministrativa".
Ne consegue che l'obbligo di denuncia alla Procura contabile delle violazioni che determinino responsabilità amministrativa rappresenta senz'altro uno dei cardini del sistema di disciplina della responsabilità amministrativa, di talché la sua sospensione in base al meccanismo compensatorio previsto nella novella all'art. 1-bis, interferisce direttamente sia con le competenze statali in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa, in violazione dell'art. 117, secondo comma lett. l) della Cost., che con l'ordinamento della giurisdizione contabile ledendone, in violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost., la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale (Sent. 340/01).

3) La norma contenuta nell’articolo 8 novella l’articolo 4 bis della legge provinciale n.9/1977, riguardante le violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili. La norma prevede genericamente che le autorità incaricate del controllo, nei casi in cui rilevino “violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili” possano procedere alla irrogazione delle sanzioni solo dopo aver esperito una particolare procedura finalizzata all’adeguamento al precetto della normativa violata. Tale previsione, lasciando ampi margini di indeterminatezza delle fattispecie, contrasta con il dispositivo dell'art. 1 commi 1 e 2 della L. 689/81 rubricato "principio di legalità" in virtù del quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Per tali motivi, la disposizione in oggetto risulta lesiva dei principi di legalità e tassatività che informano la disciplina dell’illecito amministrativo, eccedendo quindi dalla competenza statutaria della Provincia, in violazione dell’art. 25 comma 2 della Costituzione.

4) La disposizione contenuta nell'art. 12 dispone che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore dei libri fondiari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare.
La disposizione in esame, nella parte in cui fa espresso riferimento al regime previsto per i magistrati, prevede una forma di limitazione patrimoniale della responsabilità del conservatore di libri fondiari che incorre nelle censure già sopra descritte al punto 3, espresse nella Sent. della Corte Costituzionale n. 340/01, poiché viola i principi che reggono il sistema della responsabilità amministrativa la cui disciplina è riconducibile alla materia della giustizia amministrativa, di competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre l'art. 12 al secondo comma presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che anche nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti le spese legali sostenute per la difesa in giudizio vengano rimborsate dagli Enti pubblici provinciali, nonché nel caso di coinvolgimento del personale stesso nella fase istruttoria dei suddetti procedimenti, ma ove ritenuto congruo dall'Avvocatura provinciale. La disposizione in esame contrasta con l'ordinamento della giurisdizione contabile nella parte in cui autorizza, in caso di accertata colpa lieve, la disapplicazione di una eventuale statuizione di compensazione delle spese processuali.
La norma provinciale quindi eccede dalle competenze statutarie violando la competenza attribuita allo Stato in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa di cui all’articolo 117, comma 1 lettera s) della Costituzione.

5) Infine, il disposto dell'art. 15 comma 1 modifica l'art. 9 della l.p. 12 maggio 2010 n. 6 riguardante la "tutela della natura ed altre disposizioni", il quale prescrive nelle aree protette, quali parchi naturali e monumenti naturali, il divieto di raccolta per uso proprio delle piante non contenute nell'apposito elenco allegato e delle specie vegetali integralmente protette che crescano su fondi privati anche da parte dei proprietari degli stessi.
L'art. 9 come novellato prevede ora che fatti salvi i diritti dei proprietari, la giunta provinciale possa emanare, in casi giustificati, disposizioni in deroga ai divieti di raccolta come sopra descritti.
Tale disposizione, non esplicitando quali siano gli ambiti di applicazione rientranti nel concetto di "casi giustificati", non appare idonea a garantire il rispetto dei principi di salvaguardia e conservazione così come previsti dagli artt. 3, 4 e 9 del D.P.R. 357/97 e dal D.M. 17 ottobre 2007 in attuazione della direttiva 92/43/CEE, nonché del principio di uniformità nella applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale. Si precisa infatti che, nonostante la Provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto n. 16, del D.P.R. 670/1972 recante lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, abbia una potestà legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, (cfr. sent. n.378/2007) la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente” (ponendovi accanto la parola “ecosistema”) in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (cfr. sent. n. 380/2007).
Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della norma in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 dello Statuto speciale di autonomia e dall'articolo 117, primo comma, Cost.
Sulla base di queste premesse sono censurabili, in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, comma 1 dello Statuto, nonché in quanto invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, le disposizioni della legge in esame che non recano i necessari richiami alle norme statali di settore di cui alla legge 157/92 recante “Norme per la protezione della Fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e al DPR 357/97 recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
Conclusivamente, la norma in oggetto presenta profili di illegittimità costituzionale poiché, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, viola l'art. 117, comma 2 lett. s) in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

« Indietro