Dettaglio Legge Regionale

Tutela della salute in provincia di Trento. (23-7-2010)
Trento
Legge n.16 del 23-7-2010
n.30 del 27-7-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2010 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia Autonoma di Trento n.16 del 23.07.2010, recante "Tutela della salute in provincia di Trento".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni (art. 28, comma 3), prevedendo che i dirigenti dell’Azienda sanitaria cessino dal loro incarico novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale, dispone l’automatica decadenza di incarichi che non si pongono in diretta collaborazione con l’organo politico, violando in tal modo i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Altre disposizioni (art. 44, comma 10), prevedendo il rinvio alla sola normativa provinciale per l’accesso al rapporto di pubblico impiego presso l’azienda sanitaria del personale amministrativo, professionale e tecnico, contrastano con i principi fondamentali in materia di ‘tutela della salute’ riguardanti l'accesso alle qualifiche del personale del Servizio saniatario nazionale, attribuiti alla competenza legislativa statale dall’art. 117, terzo comma, Cost.
Infine altre disposizioni (art. 48), conferendo alla Giunta provinciale il potere di determinare i criteri per l’ammissione agli elenchi dei medici che praticano le medicine complementari, incidono nella materia dell’“ordinamento civile”, riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), ed eccedono altresì dalla competenza concorrente attribuita alla provincia autonoma in materia di ‘professioni’ e di ‘tutela della salute’.

Successivamente la Provincia Autonoma di Trento, con la legge provinciale n. 27 del 27 dicembre 2010, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011) ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Infatti i commi 5, 6 e 7 dell'art. 46 di tale ultima legge modificano e integrano le disposizioni impugnate stabilendo:
- la sostituzione del secondo periodo del comma 3 dell'art 28 con la previsione secondo la quale: " in caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale, il nuovo direttore generale procede alla verifica qualitativa dell'operato dei direttori previsti da questo comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento." Tale modifica pone la disposizione regionale in esame in linea con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale anche con riferimento allo spoil system;
- l'inserimento nei secondo periodo del comma 10 dell'articolo 44 dell'inciso "fermi restando i requisiti professionali stabiliti dalla legislazione statale", che adegua la norma regionale alla legislazione statale in matera di accesso alle qualifiche del personale del Servizio saniatario nazionale;
- la modifica del comma 2 dell'art. 48 con la previsione secondo la quale sono gli ordini professionali, d'intesa con la Provincia, che definiscono i criteri per l'ammissione agli elenchi delle medicine complementari e "i criteri per la valorizzazione" dell'attività svolta prima dell'entrata in vigore della legge. In tal modo è assicurato il coordinamento delle iniziative regionali con la legislazione statale in materia di professioni sanitarie e con l'attività svolta dagli ordini professionali nell'ambito di tale materia.
Tali modifiche sono state apportate dalla Provinca autonoma di Trento sulla base delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni competenti in apposita riunione.
Il Governo ha deliberato la non impugnativa dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 46 della l.p. n. 27 del 27 dicembre 2010 nella seduta del 23 febbraio 2011.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge provinciale in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
17-9-2010 / Impugnata

La legge provinciale 23 Luglio 2010 n.16, recante “Tutela della Salute in provincia di Trento”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1. L’art. 28, comma 3, prevedendo che le nomine di direttore amministrativo, di direttore per l’integrazione socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall’art. 31 della medesima legge, cessano novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale, prevede l’automatica decadenza di incarichi che non si pongono in diretta collaborazione con l’organo politico, eccedendo in tal modo dalle competenze regionali e ponendosi in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
La violazione di tali principi costituzionali è stata del resto già affermato dalla Corte Costituzionale in analoghe fattispecie, con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, nelle quali il giudice delle leggi ha sottolineato che la decadenza automatica dagli incarichi contraddice il modello della distinzione tra politica e amministrazione che salvaguarda nella figura dei dirigenti la continuità dell’azione amministrativa, alla quale è correlato anche il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
In particolare nella sentenza n. 104 del 2007, emanata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge n. 9 del 2005 della regione Lazio (art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), la Corte ha affermato che “la selezione dei pubblici funzionari non ammette ingerenze di carattere politico” e che l’ “unica eccezione” è costituita dai diretti collaboratori dell’organo politico, che sono individuati intuitu personae, vale a dire con una modalità che mira a rafforzare la coesione tra l’organo politico regionale e gli organi di vertice dell’apparato burocratico.
In tal modo la Consulta ha pertanto circoscritto la legittimità dello spoil system all’effettiva contiguità organizzativa tra organo politico e dirigente, che si concretizza nel rapporto istituzionale diretto e immediato fra l’organo politico e i dirigenti apicali. Tale contiguità non è prevista dalla disposizione in esame la quale, non essendo volta a preservare il rapporto diretto fra organo politico e organi di vertice dell’apparato burocratico, ma rivolgendosi invece ad altri pubblici incarichi dirigenziali - per i quali, secondo la citata giurisprudenza costituzionale, la cessazione anticipata dall’incarico può avvenire solo a seguito dell’accertamento dei risultati conseguiti e con la garanzia del giusto procedimento - è costituzionalmente illegittima

2. L’art. 44, comma 10, della legge in esame, nella parte in cui prevede che il regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’accesso al rapporto di pubblico impiego presso l’azienda sanitaria del personale amministrativo, professionale e tecnico debba conformarsi unicamente alla normativa provinciale in materia, eccede dalle competenze regionali e contrasta con i principi fondamentali riguardanti la ‘tutela della salute’, attribuiti alla competenza legislativa statale dall’art. 117, terzo comma, Cost.
In particolare tale disposizione regionale, omettendo qualsiasi richiamo alla legislazione statale in materia, contrasta con i principi fondamentali di cui all’art. 18 del d.lgs. 502/1992, che disciplina l’accesso alle qualifiche del personale del Servizio sanitario nazionale, ulteriormente regolamentato dai DD.PP.RR. n. 220/2001 e nn. 483 e 484 del 2007, concernenti, rispettivamente, la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del medesimo Servizio ed il regolamento per l’accesso agli incarichi dirigenziali apicali.


3. L’art. 48, riguardante le medicine complementari, contiene le seguenti disposizioni:
- al comma 1 prevede che, per valorizzare la sicurezza e la qualità delle prestazioni sanitarie la Provincia promuove l’istituzione da parte dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, nonché dei veterinari, di elenchi dei rispettivi iscritti che esercitano l’agopuntura , la fitoterapia, l’omeopatia e la medicina antroposofica,
- al comma 2 stabilisce che, qualora detti elenchi vengano istituiti, la Giunta provinciale, d’intesa con gli ordini professionali interessati, definisce, tra l’altro, i criteri per l’ammissione all’elenco dei medici e dei veterinari che praticano le attività sopra descritte (lett. a), nonchè i criteri per il riconoscimento dell’attività svolta prima dell’entrata in vigore della legge in oggetto (lett. b). Così disponendo il comma 2, lett. a) e b), della norma in esame, che conferisce alla Giunta provinciale il potere di determinare i criteri per l’ammissione agli elenchi dei medici e dei veterinari che praticano le menzionate medicine complementari, incide nella materia dell’ “ordinamento civile”, riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), ed eccede altresì dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di ‘professioni’ e di ‘tutela della salute’. Tale disposizione regionale contrasta in particolare con la normativa statale, emanata in ambito civilistico in materia di tutela della salute, che attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri per l’esercizio delle attività mediche, demandando agli ordini professionali con gli artt. 8-11 del d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, l’individuazione dei criteri per l’iscrizione agli albi professionali. Essa contrasta altresì con il principio, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (da ultimo con le sentenze nn. 138 e 328 del 2009) secondo il quale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.

Per i motivi descritti si ritiene che le disposizioni indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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