Dettaglio Legge Regionale

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento. (11-5-2009)
Liguria
Legge n.18 del 11-5-2009
n.8 del 20-5-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA


Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Liguria n. 18 dell’11 maggio 2009, recante “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”.

È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune sue previsioni (artt. 33, comma 1, lett. b, e 36), prevedendo la predisposizione da parte della Regione di corsi formativi abilitanti all’esercizio di professioni successivi al conseguimento del diploma, violavano l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia “professioni”. Altre disposizioni (art. 33, commi 1, lett. c, e 2, e art. 37), attribuendo alla Regione il compito di ampliare e riqualificare l’offerta formativa, e di articolarla con percorsi di alta formazione (istituendo master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione, e definendo le modalità di acquisizione dei crediti formativi), violavano l’art. 33, comma 6, Cost., ledendo la riserva di legge statale e l’autonomia universitaria in materia di università. Infine, altre disposizioni (artt. 38, comma 5, lett. e, 39, comma 2, e 40), regolamentando anche la formazione interna alle aziende, che non rientra nella competenza regionale in materia di “istruzione e formazione professionale”, violavano l’art. 117, comma 2, lett. l, in quanto risultavano lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”.

Successivamente, la Regione Liguria, con la legge n. 33 del 6 agosto 2009, recante “Adeguamenti della legislazione regionale”, ha apportato alle disposizioni oggetto di censura una serie di modifiche ed integrazioni tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Infatti, l’art. 1 di tale ultima legge regionale integra, con l’aggiunta del termine “professionale”, gli artt. 33, comma 1, lett. b), e l’art. 36 della legge regionale n. 18/2009, così da rendere chiaro come l’intervento della Regione si limiti alla sola formazione professionale di competenza regionale. La medesima norma, inoltre, sopprime l’art. 33, comma 1, lett. c), e modifica l’art. 37 della l.r. n. 18/2009, in tema di “alta formazione”, in modo tale da eliminare i vizi di illegittimità costituzionale rilevati. Alla luce di tali modifiche si ritiene superabile anche il rilievo di incostituzionalità formulato nei confronti dell’art. 33, comma 2, riguardante i “crediti formativi”.
Infine, rispetto al terzo profilo oggetto di censura – attinente all’intervento della Regione in tema di formazione interna alle aziende (artt. 38, comma 5, lett. e, 39, comma 2, e 40) – il comma 5 dell’art. 1 della l.r. n. 33/2009 integra l’art. 38, comma 4, lett. a), della l.r. n. 18/2009, introducendo un esplicito richiamo al comma 5 ter, dell’art. 49, del d.lgs. n. 276/2003. Il richiamo di tale norma statale risulta idoneo ad escludere che, in base alla l.r. n. 18/2009, la Regione possa intervenire nella regolamentazione della formazione interna alle aziende.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 18/2009, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.

In tal senso si sono espressi anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
3-7-2009 / Impugnata
La legge in esame, recante “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli articoli 33, 36, 37, 38, 39 e 40.

1) L’art. 33, comma 1, lett. b), attribuisce alla Regione il compito di “ampliare e riqualificare l’offerta formativa”, e di articolarla con “percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma”. Il successivo art. 36 stabilisce che “La Regione al fine di completare il percorso formativo e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore”.
In tal modo, le norme citate prevedono la predisposizione da parte della Regione di corsi formativi abilitanti all’esercizio di professioni successivi al conseguimento del diploma, violando l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia “professioni”.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2006, ha infatti chiarito che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)”.
Tale giurisprudenza è stata pienamente recepita nel d.lgs. n. 30/2006, che, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della legge n. 131/2003, ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali della materia “professioni”.

2) L’art. 33, comma 1, lett. c), attribuendo alla Regione il compito di “ampliare e riqualificare l’offerta formativa”, e di articolarla con “percorsi di alta formazione”, comprendenti, ai sensi del successivo art. 37, “master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione”, e ai sensi dello stesso art. 33, comma 2, “crediti formativi”, violano l’art. 33, comma 6, Cost., secondo il quale “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 423/2004 e 102/2006), tale norma ha previsto una “riserva di legge” statale in materia di università, che include, tra l'altro, la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi titoli di studio, della programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non docente. Nell'ambito della cornice in tal modo definita dalla potestà legislativa e regolamentare dello Stato, le università esercitano la propria autonomia didattica.
In particolare, alla luce di tale quadro costituzionale, le norme regionali si pongono in contrasto con l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 (“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), il quale dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei «in conformità a criteri generali definiti […] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ai quali è tra l'altro demandata «la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari». Tale disposizione ha ricevuto attuazione con l’emanazione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il quale individua all'art. 3 i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo (al comma 9) che «le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello». Inoltre lo stesso decreto ministeriale riserva, all’art. 5, alle università la disciplina dei crediti formativi.
Pertanto, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e crediti formativi possono essere istituiti solo dalle università, entro i limiti della disciplina statale, cosicché l’art. 33, comma 1, lett. c) e comma 2), e l’art. 37 della legge regionale in oggetto risultano lesivi della competenza attribuita al legislatore statale e all’autonomia universitaria.

3) L’art. 38, comma 5, lett. e), e gli artt. 39, comma 2, e 40, nel disciplinare la formazione professionale, fissano alcune disposizioni che, regolando la formazione interna alle aziende, eccedono la competenza regionale in materia di “istruzione e formazione professionale”, e violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. l).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, infatti, “la formazione da impartire all’interno delle aziende attiene precipuamente all’ordinamento civile, mentre la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale” (sent. 425/2006). Più precisamente, la competenza esclusiva regionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubbliche, che possono essere impartite negli istituti scolastici a ciò destinati, o mediante strutture proprie, o ancora in organismi privati con cui sono stipulati accordi, mentre non vi è ricompresa la disciplina dell’istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai propri dipendenti (sent. n. 50/2005).
In particolare, l’art. 38, comma 5, lett. e), che fissa l’ambito definitorio della “capacità formativa interna” dell’impresa, sancendone al contempo precisi requisiti ritenuti necessari per l’erogazione della formazione formale all’interno della propria struttura, si pone in contrasto con l’art. 49, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 276/2003, in base al quale la valutazione della capacità formativa delle aziende è rimessa alla contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda gli articoli 39, comma 2, e 40, la previsione che attribuisce alla Giunta regionale in via generale la disciplina dei “profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze”, implica che ciò riguardi anche l’ambito della formazione in apprendistato esclusivamente aziendale, risultando, pertanto, in contrasto con i principi posti dall’art. 49, comma 5-ter, del d.lgs. n. 276/2003, che rimette integralmente tale regolamentazione all’autonomia contrattuale collettiva o degli enti bilaterali.

Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni regionali sopra menzionate debbano essere impugnate dinanzi la Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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