Dettaglio Legge Regionale

Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center) (30-11-2007)
Veneto
Legge n.32 del 30-11-2007
n.104 del 4-12-2007
Politiche infrastrutturali
25-1-2008 / Impugnata
La legge n.32 della regione Veneto, recante norme in materia di attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center), presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell’art.8.
Detta norma prevede che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia e definiscano la disciplina urbanistica cui è subordinato il loro insediamento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale e stabilendo il divieto di apertura di nuove attività fino a tale individuazione e comunque non oltre il 1°gennaio 2010.
Premesso che , ai sensi dell' articolo 3 del d. lgs. 1° 9.2003, n. 259 ( codice delle comunicazioni elettroniche), la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica - nell’ambito della quale rientra l’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa - è libera, e di preminente interesse generale ed è suscettibile di essere limitata solo per esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione, la richiamata norma regionale introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell’offerta e nella imposizione di limiti quantitativi all’apertura di nuove strutture commerciali nella regione.
Pertanto essa contrasta sia con esigenze di salvaguardia della concorrenza, sia con il disposto dell’articolo 3 d.l. 4 luglio 2006, n. 223 [Convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248] -recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - che esonera lo svolgimento delle attività commerciali dal rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.
Così come affermato anche dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. segnalazione n. AS414 del 6/8/2007) con riferimento all’insediamento delle attività commerciali, l’ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli e barriere di tipo normativo e amministrativo miranti a determinare un’impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente, in particolare, nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato.
Osta, infatti, ad un’adeguata tutela della concorrenza sia la pianificazione del numero degli esercizi commerciali, sia l’individuazione di aree destinabili all’apertura di esercizi commerciali unicamente al fine di limitarne l’apertura di nuovi.
La norma regionale quindi invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117 comma 2 lettera e ) della Costituzione oltre a risultare limitativa della libertà di iniziativa economica, in violazione dell'articolo 41 della Costituzione.

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