Dettaglio Legge Regionale

Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali). (23-12-2005)
Sardegna
Legge n.23 del 23-12-2005
n.39 del 29-12-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA L.R. N. 23/2005

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23/02/2006, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Sardegna n. 23/2005, recante "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)", rilevando la presenza di una norma che, incidendo sulle funzioni di un organismo di natura privata, quale il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (legge n. 266/1991), lede la competenza dello Stato in materia di "ordinamento civile" (art.117, comma 2, lett. l), Cost.).
La censura mossa all'art. 45, comma 4, è stata, tuttavia, superata con la successiva legge regionale n. 4/2006, recante "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo".
In quest'ultima legge, infatti, la Regione ha apportato nei confronti della disposizione impugnata modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale, prevedendo - come prescritto dalla normativa statale di riferimento - che il suddetto Comitato di gestione ripartisca annualmente, fra i centri di servizio istituiti nella regione, le somme scritturate nel fondo speciale del volontariato, laddove sulla base della norma impugnata l'organismo in questione si trovava vincolato, nonostante la natura privata della sua attività, a ripartire il fondo "su base provinciale" e ad istituire "centri di servizio per il volontariato provinciale e distrettuale a partire dall'anno 2006", cui destinare tali risorse.
Il Governo ha, infatti, deliberato la non impugnativa della l.r. n. 4/2006, in ordine all'articolo modificativo della norma a suo tempo censurata (art. 27, comma 3), nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 23/2005, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
23-2-2006 / Impugnata
L’art. 45, comma 4, della legge regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla Regione dallo statuto speciale di autonomia di cui alla l. cost. n. 3/1948, invadendo la materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La disposizione in oggetto, infatti, nel disporre che il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (denominato fondo di cui alla legge n. 266/1991) provveda alla ripartizione dei finanziamenti del fondo medesimo “su base provinciale”, prevedendo tra l'altro l’istituzione di “centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali”, incide illegittimamente sulla libertà di scelta - quanto alla destinazione dei suddetti finanziamenti - del Comitato in questione, avente, quale organismo di indirizzo delle fondazioni bancarie, natura giuridica di ente privato (cfr. sentt. nn. 500/1993 e 301/2003).
La disposizione censurata contrasta, in particolare, con quanto disposto dall’art. 15, commi 1 e 3, della l. n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato).
In attuazione delle suddette disposizioni statali è stato, infatti, emanato il D.M. 8.10.1997 (recante: “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”) che, all'art. 2, comma 6, lett. a), prevede che il Comitato di gestione, che amministra il fondo speciale istituito presso la Regione, suddivida le somme confluite nel suddetto fondo fra i centri di servizio per il volontariato "istituiti presso la Regione".

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
Di tale avviso è il Ministero del Lavoro.

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