Dettaglio Legge Regionale

Disciplina per l'installazione , la locazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di struttura di radiotelecomunicazioni . Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 ( Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta ) , e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000 , n. 31. (4-11-2005)
Valle Aosta
Legge n.25 del 4-11-2005
n.48 del 23-11-2005
Politiche infrastrutturali
13-1-2006 / Impugnata
La legge regionale disciplina il settore delle radiocomunicazioni ai fini, dichiarati, di una tutela della salute e del paesaggio.
La Regione Valle d’Aosta , in base alle norme dello Statuto speciale di Autonomia di cui alla legge Costituzionale n. 4/1948, vanta competenza primaria in materia di urbanistica e piani regolatori di particolare importanza turistica nonché di tutela del paesaggio (art. 2 , lettere g) e q) e competenza integrativa e di attuazione di leggi della repubblica in materia di igiene e sanità (art. 3 lettera l).
Alcune disposizioni della legge in esame, tuttavia, appaiono ricadere prevalentemente nella materia “ordinamento delle Comunicazioni” che la legge costituzionale n. 3/2001 ha inserito nel novellato articolo 117, al comma 3, attribuendola alla competenza regionale di tipo concorrente.
La citata norma costituzionale deve ritenersi valida anche per la Regione Valle d’Aosta, considerato che , in base alla clausola contenuta nell’articolo 10 della legge Cost. n. 3/2001, secondo la quale alle Regioni ad autonomia differenziata si applicano le disposizioni della stessa legge costituzionale “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.
Sulla materia è intervenuto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 , Codice delle comunicazioni elettroniche - emanato in attuazione delle direttive comunitarie 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, secondo le quali gli Stati membri devono assicurare agli operatori di comunicazione elettronica che intendano procedere alle istallazioni delle necessarie infrastrutture, procedure trasparenti e pubbliche - che prevede procedure celeri per la istallazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Le disposizioni in esso contenute devono ritenersi vincolanti la potestà legislativa delle Regioni . Infatti la Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003 ha affermato che la potestà legislativa dello Stato si estende al di là “delle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente” pertanto si è ritenuto legittimo, in materie attribuite alla competenza concorrente, l’introduzione con legge statale di norme di dettaglio, laddove ciò si giustifichi con l’oggettiva necessità di disciplinare funzioni amministrative di cui lo Stato stesso è titolare in base all’articolo 118 della Costituzione. Inoltre la stessa Corte Costituzionale nelle sentenze n. 307/2003 e 331/2003, ha affermato la competenza statale a fissare valori soglia in materia di emissioni elettromagnetiche, riconoscendo che la legge quadro n. 36/2001 “ persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni” attribuendo alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, purché i relativi piani rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano ingiustificatamente di impedimento e di ostacolo al loro insediamento. La previsione di divieti di autorizzazione, continua la Corte “potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da "criteri di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione", dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella riconosciute alla competenza regionale dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 36/01 “ Questa interpretazione, d’altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.”
Sulla base di tali considerazioni risultano illegittime le seguenti norme regionali per contrasto con le sottocitate disposizioni statali interposte:
1)la disposizione contenuta nell’articolo 5 stabilisce che gli operatori , al fine di garantire una corretta pianificazione e d istallazione di nuove stazioni radioelettriche debbano presentare progetti di rete e varianti ai progetti di rete già approvati,che, in base al successivo articolo 6, devono essere approvati dai soggetti (comuni e comunità montane) tenuti al rilascio dell’autorizzazione all’istallazione degli impianti ex articolo 11. Tale ulteriore adempimento non è previsto dall’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni elettroniche e appesantisce indebitamente le procedure autorizzatorie, ponendosi pertanto in contrasto con le i principi contenuti in tale articolo;
2)le norme di cui all’articolo 6, comma 4, e all’articolo 15, dispongono che la Giunta regionale stabilisca le misura dei diritti di istruttoria a carico degli operatori interessati all’ottenimento dell’approvazione dei progetti e delle varianti , in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA. Tali disposizioni si pongono in contrasto con quanto previsto dall’articolo 93 del Codice delle Comunicazioni elettroniche che prevede una riserva di legge in materia di imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
3) la previsione contenuta nell'articolo 14 che impone la denuncia di inizio attività anche per interventi di ordinaria manutenzione su "altre strutture", quali pali , ricevitori passivi, tralicci, recinzioni , ecc, si pone in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa che ispirano le norme del Codice delle Comunicazioni elettroniche , atteso che l'articolo 87 comma 4 del Codice stesso prevede la denuncia di inizio attività esclusivamente nel caso di "istallazione di impianti" con tecnologia UMTS o altre con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt.

Il Ministero delle Comunicazioni ha censurato per analoghi motivi.

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