Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006. (23-7-2004)
Bolzano
Legge n.4 del 23-7-2004
n.31 del 3-8-2004
Politiche economiche e finanziarie
17-9-2004 / Impugnata
L'articolo 14, recante: , viola gli articoli 8 e 4 dello statuto speciale della Provincia di Bolzano in quanto non risulta dettato in armonia con la Costituzione e, precisamente, con l'articolo 9 della Costituzione stessa.
Infatti, a norma dell'articolo 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige le Province di Trento e di Bolzano "..hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:…3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare…8) ordinamento dei masi chiusi". Il citato art. 4 prevede che la potestà legislativa provinciale debba essere esercitata "in armonia con la Costituzione..".
Orbene, la Costituzione, all'art. 9, pone, tra i principi fondamentali, il dovere della Repubblica di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione; questo principio verrebbe, dunque, leso dall'art. 14 nella parte in cui prevede l'esclusione dei casi di trasferimento di immobili dichiarati di interesse culturale, nell'ambito del maso chiuso, in seguito a generica successione aziendale, dall'obbligo della denuncia e dall'assoggettamento alla facoltà d'acquisto in via di prelazione, di cui alle disposizioni previste dal D.lgs. 22.01.2004 n. 42, in quanto comporterebbe l'impossibilità per gli uffici competenti di seguire i vari passaggi di proprietà dei beni culturali facenti parte del maso chiuso e di individuare i destinatari dei provvedimenti di tutela che si rendesse necessario adottare in futuro.
Va specificato inoltre che, con norme di attuazione (D.p.r. 1.11.1973, n. 690, art. 6 e 7) viene previsto sia il diritto di prelazione che l'obbligo di denunzia. Pertanto la disposizione provinciale si pone in contrasto anche con tali norme.
Laddove, quindi, si deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'articolo 14 contrasta con gli articoli 4 e 8 dello Statuto, che espressamente prevedono che la potestà legislativa primaria debba essere emanata in armonia con la Costituzione, in relazione all'articolo 9 della Costituzione, il quale afferma che la Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico.
Per tali ragioni la norma provinciale è da considerarsi costituzionalmente illegittima e va impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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