Dettaglio Legge Regionale

Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 2005 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) (30-12-2002)
Trento
Legge n.15 del 30-12-2002
n.54 del 31-12-2002
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2003, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 30 dicembre 2002 recante:”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l’art. 16 è suscettibile di alterare il regime della libera concorrenza del mercato del gas, in violazione degli art. 41, comma 1 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, e gli artt. 27, comma 2, e 29, in materia di protezione civile, eccedono dalla competenza provinciale, prevedendo, in caso di calamità, l’adozione da parte della Giunta e del suo Presidente di provvedimenti che possono interferire nelle materie dell’ordine pubblico e della sicurezza riservati allo Stato dagli artt. 87 e 88 dello Statuto e 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
Successivamente la Provincia di Trento con la legge provinciale n. 5 del 1° agosto 2003 recante:” Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-3006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)” ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità Costituzionale. Infatti, tale ultima legge provinciale reca un interpretazione autentica dell’art. 16 secondo la quale nel mercato del gas resta ferma la disciplina e la tutela della concorrenza e dei consumatori , e apporta modifiche agli artt. 27, comma 2, e 29, circoscrivendo i provvedimenti riguardanti la protezione civile alle competenze provinciali. Ciò, sulla base delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni competenti in apposita riunione.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge provinciale indicata in oggetto, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
21-2-2003 / Impugnata
1) l'art. 16 ,prevedendo che il termine del 1 gennaio 2003, stabilito dal decreto legislativo 164/2000(attuazione direttiva comunitaria n. 98/30/CE).entro il quale sussiste l'obbligo per gli enti locali di adeguarsi al principio di libera concorrenza del mercato del gas, sia prorogato di un anno, si pone in contrasto con gli artt.4 e 11 dello Statuto speciale di autonomia e con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione al decreto legislativo 164/2000 (attuazione direttiva comunitaria n. 98/30/CE)che vincolano la potestà legislativa della provincia al rispetto degli obblighi comunitari.Infatti, i termini che vengono prorogati attengono alle modalità attraverso le quali si definiscono le figure soggettive per il mercato.
La norma provinciale è quindi suscettibile di alterare il regime di libera concorrenza e la tutela dei consumatori, in violazione degli artt.41 comma 1 e 117 comma 2 lett.e) della cost.
2)l’art. 27, comma 2, prevedendo l’adozione da parte del Presidente della Provincia di ordinanze aventi gli effetti derogatori delle disposizioni vigenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 225/92 per l’attuazione degli interventi in casi di calamità di particolare gravità, eccede dalla competenza provinciale in quanto, essendo, soprattutto in tali casi, la calamità strettamente connessa all’ordine pubblico, si pone in contrasto con gli artt. 87 e 88 dello Statuto e, con l’art. 117, comma secondo, lettera h) Cost. che riservano allo Stato le materie dell’ordine pubblico e della sicurezza.
3)l’art. 29, attribuendo alla Giunta provinciale l’adozione dei criteri per l’organizzazione degli interventi di protezione civile, disciplinando il coinvolgimento di Enti pubblici in caso di pubblica calamità (evento indissolubilmente legato in rapporto di reciproca funzionalità e vicendevole complementarietà all’ordine pubblico), si pone in contrasto sia con i menzionati artt. 87 e 88 dello Statuto e art. 117 Cost., sia con il combinato disposto delle norme di riforma poste dalle leggi n. 401/01 e n. 225/92 che, per le sole calamità da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, attribuiscono tali poteri eccezionali ad organi statali per garantire l’uniformità nell’intero ordinamento.

« Indietro