Dettaglio Legge Regionale

Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. (8-7-2002)
Sardegna
Legge n.11 del 8-7-2002
n.21 del 19-7-2002
Politiche ordinamentali e statuti
6-9-2002 / Impugnata
La legge della Regine Sardegna recante norme in materia di personale regionale si appalesa costituzionalmente illegittima sotto vari profili.L’articolo 3, prevedendo l’inquadramento ex lege nei ruoli regionali di soggetti impiegati in lavori socialmente utili (comma 1) e di personale assunto a termine per la realizzazione di progetti-obiettivo (comma 2) disposto nei limiti dei posti vacanti ed effettuato esclusivamente secondo l‘ordine di graduatorie formate in base alla durata del servizio (comma 3), si pone in contrasto con l’articolo 97, commi primo e terzo della Costituzione, che stabiliscono l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n.194/2002).L’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), prevedendo l’attribuzione automatica della qualifica dirigenziale a personale degli enti regionali e a personale non laureato, supera il carattere di transitorietà stabilito dall’articolo 77, comma 2, della legge regionale n.31/98 (che ha previsto tale inquadramento esclusivamente come “prima costituzione della dirigenza”), ponendosi in contrasto con la succitata norma costituzionale, articolo 97 della Costituzione, con la giurisprudenza costituzionale richiamata, nonché con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.L’articolo 4, comma 1, lettera d) e correlata lettera e), aumentando al 90% la percentuale fissata per la copertura di posti dirigenziali mediante concorso interno, eleva “incongruamente” tale percentuale che già era fissata al 75%, ponendosi in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, come affermato nella citata sentenza della Corte Costituzionale n.194/2002.Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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