Dettaglio Legge Regionale

Istituzione di case da gioco nel Friuli Venezia Giulia. (17-7-2002)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.17 del 17-7-2002
n.29 del 17-7-2002
Politiche economiche e finanziarie
6-9-2002 / Impugnata
La legge regionale è illegittima in quanto:
A) l'art. 1, prevedendo che la Regione costituisca una società per azioni con lo scopo di gestire case da gioco o affidi lo svolgimento di detta attività ad una società concessionaria, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. L) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento penale;
B) l'art. 1, comma 9, prevedendo che la Regione destini una quota dl 20% degli utili provenienti dalla gestione delle case da gioco al rafforzamento dell strutture dell forze dll'ordine presenti nel territorio regionale, risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza e, di conseguenza è in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. H) della Costituzione. Ciò anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 407 del 26.7.2002 che ha ribadito l'interpretazione restrittiva della nozione di sicurezza pubblica in ragione della connessione testuale con "ordine pubblico" e della esclusione esplicita della "polizia amministrativa locale".
C) travalicamento dei poteri che lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione attribuiscono alla Regione.

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