Dettaglio Legge Regionale

Interpretazione autentica del comma 3, dell’art.5 della Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11. (24-12-2018)
Molise
Legge n.15 del 24-12-2018
n.66 del 31-12-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 il Governo ha impugnato l’articolo 1 della legge della regione Molise del 24/12/2018, n. 15, recante “Interpretazione autentica del comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11”.
In particolare, la disposizione impugnata, pur qualificandosi come intervento di interpretazione autentica, prevede che i benefici della legge n. 11 del 2015, finalizzati alla promozione del giornalismo regionale, possono essere cumulati con i contributi statali finalizzati a più ampi e articolati obiettivi di pubblico interesse.
La legge regionale è stata conseguentemente impugnata per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza in quanto la normativa:
- non rispetta il divieto di cumulabilità di agevolazioni e incentivi che costituisce principio comunitario recepito anche nell’ordinamento nazionale, con ciò ponendosi quindi in contrasto con l'art. 97 Cost., quale parametro di controllo della legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- utilizza in modo improprio e in contrasto con la consolidata esegesi costituzionale lo strumento dell'interpretazione autentica di precedente legge regionale, al fine di disciplinare anche fattispecie sorte antecedentemente alla entrata in vigore della legge regionale stessa, per incidere retroattivamente su una controversia già in atto da tempo, con ingerenza nell'amministrazione della giustizia e conseguente condizionamento dell'esercizio della potestà giurisdizionale, risultando quindi in contrasto anche con l'art.104, comma 1º, Cost..

Successivamente, la regione Molise è intervenuta disponendo l’abrogazione della citata legge n. 15 del 2018, con la previsione recata dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 settembre 2019, n. 10, non impugnata dal Governo,

Il Ministero dell’interno si è espresso in senso favorevole alla rinuncia al'impugnativa.

Si propone pertanto la rinuncia totale al ricorso.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Elisa Grande
27-2-2019 / Impugnata
La legge della Regione Molise n. 15 del 24 dicembre 2018 recante "Interpretazione autentica del comma 3, dell’art.5 della Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11" è censurabile per i seguenti motivi.

La disposizione contenuta nell’articolo 1, si qualifica dichiaratamente quale norma di interpretazione autentica dell'art. 5 l.r. 11/2015, al pari di un precedente intervento che l'ha anticipata, sempre al fine di enucleare l'esatto contenuto della stessa norma.
Ciò lascia presupporre l'intento del Legislatore regionale di disciplinare anche le fattispecie sorte antecedentemente alla sua entrata in vigore, in tal guisa, conferendole in modo indiretto il connotato di retroattivita tipico del genere normativo in disamina.
In proposito, tenendo conto della necessità di dirigere I'esegesi della normative sopravvenuta in senso costituzionalmente orientato, non può non sostenersi, in merito, la totale carenza dei presupposti essenziali per giustificare il carattere retroattivo della norma di interpretazione autentica, quali la grave incertezza applicativa.
Appare opportuno rammentare, sul punto, la giurisprudenza della Corte costituzionale, sui limiti delle disposizioni di interpretazione autentica, con significative precisazioni in riferimento al principio di non retroattivita delle leggi.
La Corte ha invero più volte sottolineato, in linea di principio, che è vero che “il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenzi ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testa originario, cosi rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore” (ex plurimis,sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, 170 del 2008 e n. 234 del 2007); ma, tuttavia, «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, ilcui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art 25, secondo comma, Cost, trovi adequata qiustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis sentenze n.93 del 2011, n.234 del 2007 e n.374 del 2002)
La Corte richiama quindi i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi individuati nella propria giurisprudenza; limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e per quanto di specifico interesse nel caso di specie il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).
Nel caso di specie, invece, si configura una palese elusione regionale del principio generale dell'ordinamento dello Stato, deponente invece per l'irretroattività delle norme (art. 11 disp. prel. cod, civ.), nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto negli aventi diritto alla contribuzione, ma anche, come si vedrà, la sicura interferenza con procedimenti giurisdizionali in corso.
La Legge regionale, infatti, ove interpretata nel senso indicato dalla interpretazione autentica, reca contenuti inficiati da irragionevolezza, per l'incongruo discostamento dai consolidati principi nazionali e comunitari in tema di divieto di cumulo di agevolazioni e incentivi, che escludono la concentrazione sulle stesse spese ammissibili di agevolazioni non in regime "de minimis" con altri aiuti di Stato, allorché le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle pertinenti discipline di diversi enti pubblici eccedano un ragionevole massimale predefinito.
In tale caso, infatti, esse si palesano quale espressione dell'anomala trasformazione dell'opportunità legale di fruizione di misure sovvenzionatrici dell'editoria in un'occasione di formazione di un lucro aggiuntivo a parità di produzione e di costi supportati, lucro quindi indebito e senza giustificazione di meritevolezza.
Il divieto di non cumulabilità dei finanziamenti pubblici è, come noto, un principio che si rinviene essenzialmente nella normativa comunitaria ed è stato recepito anche nella normativa nazionale per la disciplina della erogazione dei fondi comunitari, in attuazione dello specifico regolamento CE (L'art. 2 comma 4 del DPR n. 196/2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4, del Reg. CE n. 1083/2006 recita: 'Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario"). Il divieto di duplicazione degli interventi comunitari 6, dunque, finalizzato ad evitare qualsiasi genere di indebiti vantaggi e arricchimenti dei beneficiari (Consiglio di Stato sent. n. 2351/2006; Consiglio di Steto Sez. V 6013/2009).
Peraltro, I'insolito e singolare indugio motivazionale nel contesto della disposizione in esame assume a base di fatto l'identificazione erronea della finalita non solo prioritaria ma anche "assorbente" della I.r. 11/2015 nella promozione della sola professione giornalistica e soprattutto lascia presupporre che i contributi statale e regionale siano erogati a titolo non identico, risultando la legge n. 448/1998 (e la legislazione primaria presupposta), H D.P.R. n. 146/2017 e l'art. 1, comma 163, I. 28 dicembre 2015, n. 208, indirizzati a realizzare "più ampi ed articolati" obiettivi di pubblico interesse, non meglio specificati.
In realtà, la normativa in disamina non sembra porre I'accento sulle distinte "finalità" perseguite dai richiamati sistemi legislativi, finalità che appaiono peraltro comuni quanto in definitiva proiettate stando all'analisi dell'articolata disciplina statale in materia a sostegno dell'impresa editoriale mediante finanziamento di voci importanti di costo, costituenti gran parte delle spese gravanti sul bilancio aziendale.
In effetti, entrambi i sistemi normativi tendono a prendere in considerazione il dato oggettivo dell'attività imprenditoriale in un determinato arco temporale (cfr. art. 7 d.l. 323/1993 e art. 4 Is. 11/2015), destinataria dell'intervento sovvenzionatorio di sostegno essenzialmente alle spese generali e per il personale (che integrano la parte più consistente delle spese complessive), deponendo per la legittimita della compressione delle opportunità volte alla duplicazione di benefici connotati della stessa nature e indirizzati al sostegno della medesima iniziativa produttiva.
Orbene siffatto orientamento interpretativo, a parere di questa Prefettura, si pone, in prima battuta, in contrasto con l'art. 97 Cost., quale parametro di controllo della legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, la cui violazione a corollario dell'arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della discipline che si censura.
I principi enunciati nella predetta norma costituzionale, infatti, postulano che in tutti i procedimenti assimilabili come quello in esame a procedure di carattere concorsuale, compresi quelli volti alla erogazione di contributi o benefici in favore di specifiche categorie, venga garantito il rispetto della par condicio tra "concorrenti", nella specie palesemente violato.
Ne consegue anche una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. in quanto in questo caso la legge regionale, senza un ragionevole motivo, ha riservato un trattamento di favore nei confronti di alcuni degli aspiranti beneficiari, in detrimento di altri.
Altro elemento di illegittimità si rinviene nel fatto che la caratteristica della irretroattività finirebbe inevitabilmente per consentire alla legge di incidere su una controversia già in atto da tempo con un unico gruppo editoriale locale interessato storicamente alla problematica.
L'interpretazione propugnata dal Legislatore regionale entra, infatti, in palese conflitto col giudicato rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5619 del 1º ottobre 2018 (all. 1).
Essa interferisce, altresì, col giudizio attualmente in corso (Trib. CB, R.G. 2674/2018, ud. 15.4,2019, e domanda urgente ex art. 700 c.p.c. in corso di causa R.G. 2674 1/2018, ud. 20.2.2019) (all.2), di (parziale) riassunzione in relazione alla pronuncia, contenuta nella medesima sentenza, di spettanza al giudice ordinario della cognizione di contenziosi in tema di erogazione di un contributo pubblico.
Nella fattispecie, l'interferenza è evidente, sia con l'oggetto del giudizio di riassunzione in corso, che col giudicato rappresentato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, in cui è stata positivamente vagliata la norma del Regolamento attuativo della stessa disposizione oggetto di intervento interpretativo in attuale disamina, in quanto legittimamente preclusiva dei divieto di cumulo ora avallato.
E, in effetti, in sede difensiva in occasione dei citati contenziosi in cui è venuto in evidenza il tema specifico, è stata eccepita in replica l'inettitudine della nuova disposizione a incidere su situazioni, già definite, quale quella presupposta dall'intervento legislativo in disamina, tanto più se oggetto di controversia.
In tal guisa, è innegabile che la legge regionale in disamina si sia ingerita nell'amministrazione della giustizia, condizionando e mutilando l'esercizio della potestà giurisdizionale, entrando in contrasto con l'art.104, comma 1º Cost.
Appare, in definitiva, per quanto sin qui esposto, censurabile stando alla consolidata esegesi costituzionale l'utilizzo dello strumento dell'interpretazione autentica della precedente legge, in realtà volto ad assegnare alla disposizione interpretata un significato che scegliendo una delle possibili letture del testo originario, a detrimento di quella già avallata dal G.A. non interviene in un quadro di "situazioni di oggettiva incertezza del dato normative", nemmeno per "ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore", ma semmai per stravolgerne la ratio a fini puramente elusivi e per orientare I'esito di un giudizio con indubbia concessione di privilegio ad personam a favore di soggetto imprenditoriale identificabile ex ante.

Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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