Dettaglio Legge Regionale

Legge di Stabilità regionale 2019. (28-12-2018)
Lazio
Legge n.13 del 28-12-2018
n.105 del 29-12-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 è stata impugnata la legge della regione Lazio n. 13 pubblicata sul B.U.R n. 105 del 29/12/2018 recante “Legge di Stabilità regionale 2019”.
Tra le disposizioni impugnate figurava l’articolo 21, comma 21 (contributi alle associazioni animaliste di volontariato) che prevedeva la concessione di contributi alle sole associazioni animaliste di volontariato e non anche alle altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l'apporto volontario degli associati (quali le associazioni di promozione sociale) per la realizzazione di specifici progetti in collaborazione con le scuole, i comuni e le ASL. Poiché la normativa nazionale non limita la possibilità di operare a tutela degli animali alle sole associazioni di volontariato, si configurava in tal modo una violazione degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione.

La Regione ha successivamente emanato la legge regionale n. 8 del 20 maggio 2019, “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”, che all’articolo 16 (Disposizioni correttive di leggi regionali varie) comma 18 lettera b), 3) modifica l’art. 21, comma 21 impugnato dal Governo.

Atteso il conforme parere del Dipartimento per la pubblica amministrazione e del Ministero del lavoro a seguito di comunicazione da parte della Regione contenente la mancata applicazione medio tempore della disposizione censurata, quanto sopra esposto ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce di quanto precede, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso, limitatamente all’articolo 21, comma 21.

Permangono ancora validi gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 ad eccezione dell’art. 4, comma 53 già oggetto di rinuncia parziale.
27-2-2019 / Impugnata
La legge regionale Lazio n. 13 pubblicata sul B.U.R n. 105 del 29/12/2018 recante: Legge di stabilità regionale 2019 presenta profili di non conformità alla Costituzione e va pertanto impugnata ai sensi dell’articolo 127 Cost per i motivi che di seguito vengono illustrati.


Articolo 4, comma 8: la denominazione del capitolo inserito al comma 3 bis della l.r. 34/1997, in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, fa riferimento a contributi destinati "alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo". In proposito si rappresenta che la normativa nazionale non limita la possibilità di operare a tutela degli animali alle sole associazioni di volontariato: l'art. 5 lett. e) del Codice del terzo settore inserisce tale materia tra quelle relative a tutti gli enti del terzo settore, mentre la legge 281/1991 fa riferimento alle associazioni animaliste. Ferma restando la necessità eventuale di una riconduzione alla normativa nazionale delle previsioni di cui alla legge regionale, la mera denominazione del capitolo prevista dalla legge regionale configura una violazione degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione in quanto implica una discriminazione nei confronti di associazioni animaliste iscritte nei registri del terzo settore diversi da quelli delle odv.
Al comma 53 dello stesso art. 4 si prevede la concessione di contributi ai comuni per sostenere iniziative di cittadini attivi, associazioni e comitati di quartiere volti alla tutela dei beni comuni. Il comma 54 dell'art. 4 prevede che i comuni stessi stipulino "patti di collaborazione con i soggetti di cui al comma 53". In proposito manca ogni riferimento all'iscrizione di tali soggetti nei registri del terzo settore; la I. 106/2016 prevede l'iscrizione nel registro unico del terzo settore (nelle more della sua operatività l'art. 101 del codice del terzo settore individua i registri per i quali l'iscrizione dispiega gli stessi effetti) per gli enti del terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi acquisiti tramite pubbliche sottoscrizioni o che esercitano attività in regime di convenzione o accreditamento con enti pubblici.


L’articolo 9 consente alle strutture sanitarie che ne facciano richiesta, di accedere alla riduzione di un terzo della sanzione amministrativa prevista per le prestazioni oggetto di controlli esterni in ambito sanitario in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Commissario ad acta 8 giugno 2017, n. 218. Ciò al fine di definire i contenziosi esistenti o di prevenire quelli futuri.
Tale previsione presenta profili di incostituzionalità in quanto attinente ad una materia di competenza del Commissario ad acta per il Piano di rientro, che, in quanto tale, non potrebbe essere oggetto di legislazione regionale (cfr. ex multis Corte costituzionale, 5 maggio 2014, n. 110; 14 luglio 2017, n. 190). Tra i compiti del suo mandato rientra, infatti, anche il governo dei rapporti con i privati accreditati. In tali termini la norma invade le competenze del Commissario ad acta. Inoltre, l'intervento in questione può comportare una ridefinizione degli effetti economici e finanziari derivanti dai controlli esterni che potrebbero ripercuotersi sui risultati di esercizio già validati dai tavoli tecnici.
La norma si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Articolo 4, comma 25: la disposizione prevede un investimento sul territorio di Agnani per la costruzione di un hub per l'emergenza sanitaria. In tali termini si pone in contrasto con le competenze del Commissario ad acta per il Piano di rientro che, peraltro, adotta la rete ospedaliera anche ai sensi del DM 70/2015. Pertanto, la norma viola il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 120 della Costituzione.
Si rilevano anche profili di contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, atteso che la disposizione determina minori entrate sul bilancio regionale sanitario, prive di copertura finanziaria.

L'articolo 19 "Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche" della L.R. in esame stabilisce testualmente:
"1. La deroga di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. 21/2009 e successive modifiche, si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti dal medesimo articolo 3, comma 1, sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765)."
La richiamata disposizione regionale, lungi dal dare una mera interpretazione della citata disposizione regionale, presenta aspetti del tutto innovativi rispetto alla norma che si pretende di interpretare, prevedendo che gli interventi edilizi consentiti dalla medesima disposizione possano essere realizzati "anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444".
Occorre ricordare, in proposito, che la legge regionale n. 21/2009 ha dettato norme di carattere straordinario con le quali sono stati consentiti interventi edilizi anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati.
La predetta disposizione regionale, dunque, ha una portata retroattiva di dubbia legittimità. Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 73 del 2017), infatti, la deroga al principio della irretroattività delle norme trova il suo fondamento nel principio di ragionevolezza: "La erroneità della auto-qualificazione delle norme impugnate come interpretative costituisce.... un primo indice.....della irragionevolezza del loro retroagire nel tempo, ulteriormente corroborato dalla constatazione che le stesse introducono innovazioni, destinate, per lo più, ad ampliare facoltà in deroga ai relativi strumenti urbanistici, peraltro non necessariamente in termini di logica continuità con il quadro generale di riferimento sul quale le stesse sono destinate ad incidere".
Invero, la Corte costituzionale ha individuato alcuni limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali tra i quali sono ricompresi (il rispetto del principio generale di ragionevolezza. che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 73 del 2017, nonché sentenze n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010).
Atteso che la previsione regionale è caratterizzata da un indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva, essa rende legittime condotte che. non considerate tali al momento della loro realizzazione (perché non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo divengono per effetto dell'intervento successivo del legislatore, con l'ulteriore conseguenza di consentire la regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo, in definitiva, ad una surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittima.
In proposito, è appena il caso di ricordare che l'intesa 1° aprile 2009, n. 21/CU "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia. (Repertorio atti n. 211CU del ] aprile 2009)" aveva stabilito che gli interventi edilizi ivi previsti non potessero riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Parimenti, l'articolo 5 (Costruzioni private) del DL 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011, il quale ai commi da 9 a 14 reca la disciplina di principio per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione e agevolazione della riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare prevede, al comma 10, che "10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria."
La richiamata disposizione della L.R. in questione travalica i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte richiamata, violando l'articolo 3 della Costituzione.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di incostituzionalità della disposizione in commento, che a motivo delle rilevanti modifiche via via apportate alla L.R. n. 21 del 2009, le amministrazioni comunali potrebbero in realtà non trovarsi nelle condizioni di poter effettivamente verificare caso per caso e distinguere ciò che è stato realizzato (o proseguito, o completato) nei periodi intercorrenti tra le modifiche medesime. Ciò, in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
In proposito è opportuno rammentare che nella citata sentenza n. 73 del 2017, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che "Anche a voler ritenere che, nella specie, le disposizioni impugnate possano trovare una loro giustificazione nell'esigenza della Regione di assicurare una maggiore omogeneità alle norme in oggetto per fare fronte al sovrapporsi delle modifiche intervenute nel tempo, sfjatta finalità deve ritenersi recessiva rispetto al valore della certezza del diritto, nel caso messo in discussione in una materia, quella urbanistica, rispetto alla quale assume una peculiare rilevanza l'affidamento che la collettività ripone nella sicurezza giuridica (sentenza n. 209 del 2010). Del resto, pur guardando alla potenziale incidenza delle norme impugnate sui rapporti interprivati, va osservato che le stesse, per quanto prevalentemente di favore rispetto agli interessi dei singoli destinatari, retroagendo nel tempo sacrificano, in linea di principio, le posizioni soggettive dei potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell'assetto normativo vigente all'epoca delle singole condotte.".
Sotto altro profilo, in via subordinata, si fa rilevare che l'articolo 2-bis del CLP.R. n. 380 del 2001, ha previsto la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. In relazione a tale aspetto la disposizione regionale in commento risulta adottata in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia "governo del territorio" in ragione del contrasto con la disposizione di principio contenuta nel citato articolo 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sul tema, si richiama nuovamente l'articolo 5 (Costruzioni private) del DL n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011, il quale al comma 11, secondo periodo, prevede che "Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".
Infine, sempre a termini delle predette disposizioni dell'articolo 5 del DL n. 70 del 2011, è stato ammesso, per gli interventi ivi previsti, il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. commi 11 e 13, lett. a).
Ebbene, l'articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, al comma 3, dispone che "3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.". La salvaguardia delle specifiche disposizioni del D.M. n. 1444 del 1968 disposta dalla norma di principio ora richiamata, si riferisce, pertanto, non solo agli articoli 8 e 9 del D.M. n. 1444 del 1968 ma anche alla previsione di cui all'articolo 7 del decreto medesimo e deve intendersi come valevole in relazione a qualunque titolo abilitativo in deroga previsto da norme statali e regionali.
Sotto tali aspetti, la disposizione regionale in commento, è stata adottata in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione "governo del territorio".


Art. 21, comma 21

L'art. 21, comma 21 prevede la concessione di contributi alle associazioni animaliste di volontariato per la realizzazione di specifici progetti in collaborazione con le scuole, i comuni e le ASL. In proposito si rappresenta che la normativa nazionale non limita la possibilità di operare a tutela degli animali alle sole associazioni di volontariato: l'art. 5 lett. e) del Codice del terzo settore inserisce tale materia tra quelle relative a tutti gli enti del terzo settore, mentre la legge 281/1991 riguardante la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo fa riferimento alle associazioni animaliste.
Si ritiene pertanto, che la concessione di contributi alle sole associazioni di volontariato e non anche alle altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l'apporto volontario degli associati (quali le associazioni di promozione sociale) configuri una violazione degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione.


Art. 21, comma 15

La legge regionale in parola contempla talune disposizioni costituzionalmente illegittime in quanto contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ari 117, comma 2, lett. s), Cost.), materia "trasversale" e "prevalente", che si impone integralmente nei confronti delle Regioni che non possono contraddirla, ed a cui fa capo la disciplina dei rifiuti, spettando allo Stato, per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.
Infatti, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima le Regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio (cfr. Corte Cost., sentenza n. 249 del2009).

L'articolo 21, comma 15 della legge regionale in oggetto, nel modificare la legge regionale 9 luglio 1998. n. 27 (Disciplina regionale della gestione del rifiuti), dopo l'articolo 6, inserisce il seguente articolo 6 bis rubricato "Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici":
"1. Al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l'interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, trova applicazione l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dai soggetti attuatori previsti dal decreto de! Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 1999 (Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile) e dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005, n. 3473 (Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma) e per i loro aventi causa e subentranti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell'attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell'allegato 1 del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell'ambito dei singoli procedimenti, e comunque l'individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti competenti ai sensi della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a trasmettere alla Regione un quadro complessivo degli impianti esistenti, delle autorizzazioni rilasciate, delle attività di controllo degli impianti attuate e programmate nonché l'elenco delle attività da delocalizzare e delle aree di destinazione individuate. Inoltre, dovranno essere segnalate eventuali attività esistenti e non rientranti in quelle di cui al comma 1 per le quali dovrà essere indicato un programma di ripristino delle aree.”
La norma regionale anzidetta reca in sé profili di stretta connessione con l'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), rubricata "Disposizioni transitorie e finali ", il quale prevede espressamente:
"1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto dì trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.

2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede dì procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività dì recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità cd i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività. In caso di mancalo adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.
Il citato parametro legislativo statale interposto - espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ex articolo 117. comma 2, lett. s), Cost., in attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso - subordina lo svolgimento dell'attività di autodemolizione ad un complesso di prescrizioni (specificamente elencate nell'allegato 1, come richiamato dall'articolo 6, commi 1 e 2) che attengono sia alla localizzazione degli impianti, sia alle modalità di svolgimento di dette attività.
In siffatto quadro regolatorio l'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003 detta una disciplina transitoria volta all'adeguamento delle attività in essere ponendo anzitutto in capo al titolare del centro di raccolta o dell'impianto dì trattamento l'obbligo di presentare alla regione competente (recte: al Comune, che nella Regione Lazio esercita per delega la funzione de qua) domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto e da un piano per il ripristino ambientale dell'arca utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto (comma 1); ulteriori previsioni riguardano poi termini e modalità di conclusione del procedimento (comma 2).

Lo stesso l'articolo 15, al comma 3, disciplina l'ipotesi di attività di autodemolizione sottoposte ad autorizzazione ordinaria (attualmente ex articolo 208, del decreto legislativo n. 152 del 2006), prescrivendo che, qualora risultino non rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto, la regione (recte: il comune) autorizza la prosecuzione dell'attività, con le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero dispone la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
Il successivo comma 4 inerisce, infine, alle attività di autodemolizione sottoposte a procedure semplificate (attualmente ex articoli 214, 215 e 216, del decreto legislativo n. 152 del 2006), stabilendo che le province effettuano apposite ispezioni al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste e, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.
Nel complesso, si ricava agevolmente che le richiamate disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, pongono standard unitari di tutela ambientale.
Posto che le autorizzazioni cui si riferisce il nuovo articolo 6-bis, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1998, sono state rilasciate dal soggetto attuatore di una gestione commissariale, è anzitutto evidente che, una volta esauritasi quest'ultima, le attività di autodemolizione interessate debbono essere sottoposte in pieno al regime giuridico del decreto legislativo n. 209 del 2003.
Ciò posto, si rileva che le disposizioni regionali qui contestate, nel fare riferimento al solo articolo 15, comma 3, del predetto decreto legislativo, sembrano escludere l'applicazione delle ulteriori previsioni attinenti al complesso iter di adeguamento delle attività di autodemolizione in essere. Dunque, esse si pongono in contrasto con i livelli uniformi di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lett. s), Cost. nella misura in cui:
a) pretermettono la fase iniziale del procedimento che si sostanzia, come in precedenza rilevato, nell'esercizio, da parte dei gestori, di una iniziativa qualificata dall'allegazione di appositi piani e progetti di adeguamento degli impianti e di ripristino ambientale;
b) estendono una previsione concepita dal legislatore statale per il caso in cui, in sede di procedimento autorizzatorio ordinario, non siano rispettati i soli requisiti di localizzazione (quella, appunto, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2003) a fattispecie in relazione alle quali Io stesso legislatore statale pone una diversa disciplina che consente, in sostanza, di impedire o di interrompere le attività. Per l'esattezza si tratta delle ipotesi in cui:
a) in sede di procedimento autorizzatorio ordinario emergono difformità non solo dai criteri localizzativi, ma anche dalle norme tecniche concernenti lo svolgimento delle attività;
b) in sede di ispezione sulle attività autorizzate in via semplificata emergono difformità dalle norme tecniche e dalle condizioni di esercizio previste.
Tali considerazioni risultano rafforzate dalla finalità generale delle previsioni regionali qui in oggetto, che si pongono tout court l'obiettivo di evitare l'interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi.
Risulta dunque evidente che la previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo 15 della norma primaria statale costituisce di per sè solo una fase e non anche procedimento autonomo da poter essere isolatamente considerato e decontestualizzato dal punto di vista sistematico.
In tale ottica, l'articolo 6-bis della legge regionale in oggetto, attraverso un meccanismo di facilitazione istruttorio/procedimentale, reca, di fatto, la parziale applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, limitandolo, testualmente, ai soli effetti di cui al relativo comma 3, il quale consente alla Regione di autorizzare la prosecuzione dell'attività nei casi in cui non risultano rispettati i requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto ma nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal decreto legislativo n. 209 del 2003, e previa eventuale fissazione delle necessarie prescrizioni atte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.
Rebus sic stantibus, attraverso la norma regionale de qua la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003 viene decontestualizzata dal quadro normativo statale in cui risulta coerentemente collocata, andando di fatto ad incidere, ampliandone la portata, sull'ivi contemplato meccanismo di deroga autorizzatoria invece limitato dal decreto legislativo n. 209 del 2003 al solo caso di non conformità ai criteri di localizzazione dell'impianto a fattispecie predeterminate.
Ai sensi della disposizione regionale, la fase procedimentale di cui al comma 3 del più volte menzionato articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003 viene, pertanto, elevata a procedimento autonomo autorizzatorio legato alla sola e specifica osservanza delle norme tecniche e dai requisiti dell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, da ciò derivandone un palese indebolimento dei livelli di tutela previsti dal legislatore statale, attraverso anche e soprattutto l'affievolimento/abbattimento dei requisiti disciplinati ed imposti dalla norma primaria.
In aggiunta a quanto sopra, si rileva, inoltre, che il comma 1, del neointrodotto art. 6-bis della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, reca la dicitura “e per i loro aventi causa e subentranti”.
Posto a tal riguardo che l'espressione utilizzata appare di dubbia interpretazione, è da evidenziare che in materia di rifiuti, le modifiche/variazioni del soggetto titolare di un'autorizzazione alla gestione di un impianto di rifiuti assumono particolare rilevanza in quanto il rilascio di tale atto di assenso presuppone, tra l'altro, un scrutinio valutativo in ordine al possesso effettivo di predeterminati requisiti personali da parte di chi eserciterà l'attività autorizzata.
Dal "carattere personale" dell'autorizzazione ne discende che ad ogni variazione soggettiva del rapporto consegue la necessità di operare una voltura del provvedimento autorizzatorio che comporta l'avvio di un procedimento diretto al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al subentrante.
La disposizione regionale in parola si pone, quindi, in contrasto col più volte menzionato parametro statale interposto costituito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003 che non contempla siffatta estensione soggettiva, circoscrivendo al "titolare" gli effetti applicativi della norma, nonché con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97, Cost, in quanto elide un procedimento amministrativo finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la voltura dell'autorizzazione.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale, la legge regionale in argomento, in aggiunta al citato articolo 97 Cost., si pone in palese contrasto, con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, Corte Cost., sentenze n. 54 dei 2012, n. 244 e n. 33 dei 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), nella quale rientra la disciplina della gestione dei rifiuti (Corte Cost, sentenza n. 249 del 2009, infracitata), anche quando interferisca con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).
Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, avendo riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Ne consegue che «non può riconoscersi una Competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente", anche se le Regioni possono stabilire "per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati", pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente" (sentenza n. 61 del 2009)» (sentenza n. 285 del 2013).
Per i motivi esposti, questo Ufficio chiede a codesto Dipartimento di voler proporre l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Lazio n. 13 limitatamente all'articolo 21, comma 15, per violazione dell'articolo 97 Cost. e dell'articolo 117,econdo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali ed eurounitari interposti dianzi citati.

Per la ragioni che precedono, si ritiene di proporre l’impugnativa della legge regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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