Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età. (12-9-2018)
Molise
Legge n.8 del 12-9-2018
n.52 del 12-9-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
25-10-2018 / Impugnata
La legge della Regione Molise n. 8 del 12 settembre 2018, recante “Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale.

La legge regionale in esame, che riguarda gli adempimenti vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell’accesso dei minori di età alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia, presenta aspetti d’incostituzionalità con riferimento all’art.1, commi 3 e 4, e all’art. 2, in quanto tali disposizioni, intervenendo in materia di obbligo vaccinale, incidono in un ambito nel quale sono prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di tutela della salute, profilassi internazionale e norme generali sull’istruzione, in violazione dell’articolo 117, comma terzo, e dell’articolo 117, comma secondo, lettere n) e q).

In particolare.

1) L’art. 1, riguardante la “Prevenzione vaccinale”, dopo aver premesso, al comma 1, che l'avere assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti costituisce requisito per l'iscrizione annuale ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia, precisa, al comma 3, che qualora i minori di età non siano in regola con gli obblighi vaccinali, i responsabili delle menzionate strutture non procedono all'iscrizione e aggiunge, inoltre, al comma 4, che la Giunta regionale approverà, su proposta dell'azienda sanitaria regionale del Molise, le modalità attuative della legge.
I menzionati commi 3 e 4 dell’art.1 sono censurabili per i seguenti motivi:
a) la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 1 - che prevede che i responsabili delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia “non procedono all'iscrizione” dei minori di età che non siano in regola con gli obblighi vaccinali - si pone in contrasto con le norme di cui all’art. 3, comma 3, e all’art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2017(recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), dal cui combinato disposto emerge che i minori che non siano in regola con gli obblighi di vaccinazione possono senz’altro essere iscritti a tali strutture, ma non possono frequentare e avere accesso ad esse. Infatti, come chiarito dalle circolari congiuntamente adottate dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 27 febbraio 2018 e il 6 luglio 2018, i minori non in regola con gli obblighi di vaccinazione sono e restano iscritti ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia e potranno frequentare e accedere a tali strutture non appena i loro genitori produrranno i documenti idonei a regolarizzare la relativa posizione vaccinale.
Quanto appena detto è suffragato dalla norma contenuta nel comma 5 dell’articolo 3-bis, del decreto-legge n. 73 del 2017, che prevede che solo a decorrere dall’anno scolastico-calendario annuale 2019/2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà la decadenza dall’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia.
b) All’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 1 consegue, per i medesimi motivi esposti sub a), l’incostituzionalità del successivo comma 4, che, nel demandare alla Giunta regionale la definizione delle modalità attuative della legge, dispone anche l’attuazione delle norme della legge in oggetto inficiate da illegittimità costituzionale.

2) L’art. 2, prevede che “in sede di prima applicazione, per i minori di età non in regola con gli obblighi della presente legge che siano già iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, nel rispetto del calendario vaccinale, è sufficiente aver avviato il percorso per l’assolvimento dagli obblighi vaccinali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.
Tale norma transitoria, prevede, con formulazione generica e poco chiara, che per l’accesso alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi per l’infanzia dei minori non in regola con gli obblighi previsti dalla legge regionale in esame sia sufficiente "aver avviato il percorso in materia di adempimenti degli obblighi vaccinali". Così disponendo, tale norma, in considerazione della indeterminatezza della formulazione, che sembra introdurre elementi di discrezionalità in sede applicativa, si pone in contrasto con la normativa statale vigente in materia.
Innanzitutto essa si discosta da quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2017, n. 119, che stabilisce che per poter accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia è necessario presentare la specifica documentazione indicata nel comma 1 del medesimo art. 3. Pertanto non è sufficiente aver avviato, all’atto dell’iscrizione, come prevede la norma regionale in esame, il percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali, ma è necessario, come stabilito dal menzionato comma 1 dell’art. 3, presentare la dichiarazione sostitutiva ovvero la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, secondo il Calendario vaccinale nazionale vigente, in relazione all’età, e, per le vaccinazioni non ancora eseguite, la richiesta di vaccinazione (prenotazione) presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Inoltre la norma regionale in esame si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2017 e all'art. 6, comma 3-quater, del decreto -Legge n. 91 del 2018 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), norma recentemente introdotta dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative").
Detto articolo 5, comma 1, precisa in particolare che " Per 1' anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018 la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale casi, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018",
L'articolo 6, comma 3-quater, del decreto legge in tema di proroga termini proroga il regime temporale previsto dalla norma da ultimo riportata disponendo che " L' applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, della legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all' anno scolastico 2018/2019 e al calendario del servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019".
Si evidenzia, infine, che la norma regionale in esame, ponendosi ancora una volta in contrasto con la normativa statale, introduce una vera e propria proroga all’obbligo di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legge n. 73 del 2017, stabilendo che il percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali possa essere avviato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

Alla luce del quadro normativo di riferimento su esposto, si evince che il legislatore nazionale ha già disciplinato tutti gli adempimenti riguardanti gli obblighi vaccinali da osservare su tutto il territorio nazionale al fine di garantire a livello nazionale lo stesso livello di tutela in materia di "diritto alla salute".
Pertanto le norme regionali sopra censurate, che intervengono in materia di obblighi di vaccinazione ai fini dell’accesso alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia, ponendosi in contrasto con la normativa statale, incidono sui principi fondamentali della legislazione statale in materia di "tutela della salute", in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Esse interferiscono altresì nella materia riguardante la “profilassi internazionale”, volta a garantire uniformità nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione; invadono inoltre la competenza riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. n), Cost., in materia di “norme generali sull’istruzione”, che mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno o addirittura, per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia, che non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione.
Esse violano infine, per i motivi sopra descritti, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Sulla materia dei vaccini si è pronunciata recentemente anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 5/2018, che ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto sul d. l. n. 73 del 2017, come convertito in legge n. 119 del 2017, e, richiamando il riparto costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni, pur riconoscendo che la materia in esame intersechi competenze anche ascrivibili alle Regioni, ha comunque chiarito che l'introduzione dell'obbligo vaccinale attiene prevalentemente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
A tale riguardo, la Corte, nella predetta pronuncia, ha ribadito il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema, affermando che: “Il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 n. 282 del 2002) deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. "..." Se è vero che il " confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia (sentenza n. 169/2017), a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza deve essere riservato allo Stato - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost - il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico -scientifiche disponibili”.
Secondo la Corte costituzionale la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto territorio nazionale. Pertanto, chiarisce: “ in questo ambito, ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento del legislatore statale e le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore (sentenze n. 192 del 2017, n. 3011 del 2013, n. 79 del 2012 e n. 108 del 2010). Ciò è vero in particolare nel caso odierno, in cui il legislatore alla luce della situazione descritta, ha ritenuto di impiegare l'incisivo strumento dell'obbligo con il necessario corredo di norme strumentali e sanzionatorie, le quali a propria volta concorrono in maniera sostanziale a confermare l'obbligo stesso e a calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti”.
La Corte costituzionale ha affrontato anche il tema della legittimità della previsione degli obblighi vaccinali nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, sostenendo che : “ non solo la previsione vaccinale attiene al nucleo irriducibile del diritto alla salute, che spetta a ciascun essere umano ( sentenze n. 299 e n. 269 del 2010, n. 252 del 2001) ; ma gli obiettivi di tutela della salute (anche) pubblica perseguiti attraverso la profilassi preventiva contro le malattie infettive sarebbero frustrati se determinate categorie di persone presenti nel territorio fossero escluse dalla copertura vaccinale”.
In relazione a questo profilo rileva anche la competenza di "profilassi internazionale" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.
Nell'ambito della propria competenza legislativa, pertanto il legislatore, anche in considerazione di una flessione preoccupante delle coperture e di un mutamento nella percezione collettiva circa la necessità dei vaccini, ha ragionevolmente bilanciato i molteplici valori costituzionali coinvolti (libertà di autodeterminazione individuale, tutela della salute individuale e collettiva, tutela dell'interesse del minore), esercitando la propria discrezionalità nella scelta della modalità - l'obbligatorietà vaccinale - con la quale assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive.
Inoltre è importante rilevare che le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici disciplinati dagli articoli 3, 3-bis, 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito in legge n. 119 del 2017, attengono secondo la Corte costituzionale all'assetto ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico e: « si configurano come "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n) Cost.). Infatti esse mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Pertanto queste norme vengono a definire caratteristiche basilari dell'assetto - ordinamentale e organizzativo dei sistema scolastico (sentenze n. 284 dei 2016, n. 62 del 2013, n. 279 del 2012) e ricadono nella potestà de/legislatore statale».

Per i motivi esposti l’art. 1, commi 3 e 4 e l’art. 2 della legge in esame devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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