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Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”. (8-8-2018)
Campania
Legge n.29 del 8-8-2018
n.57 del 8-8-2018
Politiche infrastrutturali
4-10-2018 / Impugnata

La legge regionale - che modifica la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)” - è censurabile, per i motivi sotto specificati, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettere d) , f) ed u) , per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s), Cost., in riferimento all'articolo 29-decies, comma 11-ter, e 196, comma 1, lett. n) e o), del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. p), Cost., in riferimento all'articolo 197, comma 1 e lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006 e all'articolo 1, comma 85, lett. a) della l. n. 56 del 2014, oltre a porsi in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Ammnistrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione .

In particolare :

1) L’articolo 1, comma 1, lett. d), sostituisce l’articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2016. Per effetto della neointrodotta novella legislativa, la disposizione regionale prevede, nella sua attuale formulazione, che “4. Nelle more della definizione e/o aggiornamento dei criteri per l’individuazione da parte delle Province, sentiti gli Enti d’Ambito ed i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 196, comma 1, lettera n), 197, comma 1, lettera d) e 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 152/2006 e dell’adeguamento ed aggiornamento del PRGRU, in coerenza con le norme sulla pianificazione paesaggistica di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree individuate come: A- sistemi a dominante naturalistica- tra i sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR), non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti. Nelle medesime aree l’autorizzazione regionale è comunque rilasciata per impianti previsti in conformità alle norme vigenti e riguardanti:
a) il trattamento dei rifiuti da attività agricole e agro - industriali, codici CER con primi numeri 02 01, esclusi quelli contenenti sostanze pericolose;
b) il trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo, codici CER con primi numeri 17, esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti sostanze pericolose;
c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi numeri 16 01.”
Si precisa che il testo originario della previsione modificata recitava quanto segue: “4. Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità”.
Ai fini di una compiuta valutazione, sotto il profilo della legittimità costituzionale, dell’intervento operato dal legislatore campano, occorre richiamare in sintesi l’assetto delle competenze in tema di localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, delineato dallo Stato nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. (C. Cost., sent. n. 285 del 2013).
Al riguardo, l’articolo 195, comma 1, lett. f) e p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 rimette allo Stato l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale, nonché l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
Il successivo articolo 196, comma 1, lett. n) e o), demanda alle Regioni la competenza a definire criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (nel rispetto dei criteri statali), nonché la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento. Per parte sua, l’articolo 197, comma 1, lett. d), intesta alle Province l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, oltre che delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2016, mentre nella versione originaria dettava un criterio per la localizzazione degli impianti destinato a incidere sulle determinazioni provinciali (e poteva, dunque, considerarsi conforme a quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nell’attuale formulazione pone una disciplina che, seppure a carattere transitorio, rende possibile la localizzazione di nuovi impianti di trattamento nell’ambito della Regione (qualora il Comune non comunichi la propria motivata opposizione), senza limitarsi a prevedere criteri generali per l’individuazione, da parte delle Province, delle zone non idonee alla localizzazione dei suddetti impianti.
In questo senso, la novella posta dalla legge regionale esorbita dal riparto di competenze delineato dallo Stato, che non autorizza in alcun modo le Regioni a disciplinare in via transitoria la localizzazione degli impianti, e deve pertanto reputarsi posta in essere in violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. s), Cost.

2) L'articolo 1, al comma 1, lettera f) , introduce il nuovo articolo 12-bis alla legge regionale n. 14 del 2016, che prevede disposizioni specifiche finalizzate all'attuazione del Piano annuale dei controlli per impianti di gestione dei rifiuti. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 12-bis, in relazione agli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), prevede che la "Giunta regionale, in collaborazione con I’ARPAC, approvi entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)." Il comma 2 del nuovo articolo 12-bis prevede, altresì, che, nel determinare la frequenza dei controlli per gli impianti di gestione rifiuti, si debba tenere conto:
a)del contesto ambientale del territorio e del prevedibile impatto sulle matrici ambientali nel caso di incidenti;
b)delle tipologie dei rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a gestire.

La descritta disposizione regionale risulta in contrasto con quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, in materia di controlli degli impianti soggetti ad AIA, prevede quanto segue:
" ll periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.”

In primo luogo, si rileva che la norma statale prevede intervalli temporali massimi puntualmente definiti e correlati alla pericolosità dell'impianto ovvero all'eventuale inosservanza delle condizioni di autorizzazione. La disposizione regionale che qui si contesta, invece, prescinde del tutto da tali limiti cosi consentendo che gli intervalli tra le ispezioni possano eccedere la scansione temporale dettata dal legislatore statale.
Per questa via si concreta una evidente lesione degli standard di tutela ambientale posti dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva ex articolo 117, comma 2, lett. s), Cost.

In secondo luogo, la disposizione regionale, nel porre criteri per la determinazione della frequenza del controlli in riferimento agli impianti di rifiuti soggetti ad AIA, prende in considerazione esclusivamente il contesto ambientale del territorio, il prevedibile impatto sulle matrici ambientali nel caso di incidenti e la tipologia dei rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a gestire, escludendo gli ulteriori parametri prescritti dall'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in particolare quelli relativi alla salute e al livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione. Anche sotto questo profilo, pertanto, emerge una deroga peggiorativa rispetto agli standard di tutela dell'ambiente stabiliti dallo Stato, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
Al riguardo si evidenzia che, come noto, sia la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, sia la disciplina della autorizzazione integrata ambientale ricadono nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in terna di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. e, pertanto, la legge regionale è abilitata a disciplinare la materia esclusivamente nell'ambito ammesso dal legislatore statale. Appare inoltre opportuno aggiungere che la legislazione statale in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in quanto materia "trasversale" e "prevalente", si impone integralmente nei confronti delle Regioni che non possono contraddirla.


3) Con riferimento al medesimo articolo 1, comma 1, lettera f) , e in particolare al comma 5 dell’articolo 12-bis, di nuova introduzione, che prevede che la Giunta regionale adotti uno specifico programma di controlli per gli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in via ordinaria o sottoposti a procedure semplificate (e, dunque, fuori dal campo di applicazione della disciplina AIA), rilevano le seguenti ulteriori considerazioni.
Dal quadro normativo statale di riferimento dettato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si evince che i controlli sugli impianti di gestione dei rifiuti sono attribuiti alle province: in particolare, ai sensi dell'art. 197, comma 1 e lett. b) dell'anzidetto decreto legislativo, alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, ivi compreso, tra l'altro, il controllo periodico su tutte le attività di gestione. di intermediazione e di commercio dei rifiuti.
Queste funzioni rientrano senza dubbio tra quelle fondamentali che il legislatore statale è competente in via esclusiva ad attribuire, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), dellaCostituzione; ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 85, lett. a), della legge n. 56 del 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che annovera, tra le funzioni fondamentali della provincia, anche quelle attribuite in materia di "tutela e valorizzazione dell'ambiente". Da tale ultima disposizione si ricava, infatti, pienamente che debbano essere considerate "fondamentali" tutte le funzioni che il legislatore statale attribuisce direttamente alla province in materia di tutela dell'ambiente.
Alla luce del richiamato quadro normativo — e tenuto conto, in particolare, della rilevata competenza esclusiva dello Stato — ne consegue che il legislatore regionale, attribuendo alla regione una funzione come quella di cui trattasi, è incorso nella violazione dell'anzidetto parametro costituzionale (articolo 117, comma 2, lett. p), Cost).

4) La norma contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera u) aggiunge il comma 5-bis, all'art. 49, della l.r. n. 14/2016. La norma di nuova introduzione prevede che i soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'art. 45 della medesima legge che utilizzano il personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania, costituiti ai sensi della l.r. n. 10/1993 nonché delle società da essi partecipate, possono beneficiare di ulteriori sostegni finanziari da parte della regione se dichiarano in sede di convenzione, all'atto di avvio delle attività progettuali, di impegnarsi alla stabilizzazione di detto personale al termine del programma e del periodo di assegnazione temporanea. La norma dunque apre la possibilità di procedere alla stabilizzazione, da parte dei soggetti attuatori - cosi come individuati all'art. 45, comma 2 della 1.r. 14/2016 nei Comuni, Unioni e Associazioni di Comuni, nelle Città Metropolitane e nelle Province - oltrechè del personale dei Consorzi di bacino, anche di quello delle società da essi partecipate, suscettibile pertanto di configurare un inquadramento riservato del personale di cui trattasi, di natura privatistica, nei ruoli dei soggetti attuatori (enti locali), ponendosi così in contrasto con i principi di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 della Costituzione e di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Per questi motivi, la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo127 della Costituzione.

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