Dettaglio Legge Regionale

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020. (20-7-2018)
Toscana
Legge n.37 del 20-7-2018
n.32 del 25-7-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Rinuncia totale all’impugnativa della Legge Regione Toscana n.37 pubblicata sul B.U.R n. 32 del 25107/2018 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020”.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2018 è stato impugnato l’art. 3 della legge in oggetto, rubricato “Consorzio ZIA. Modifiche dell'art. 32-septies della L.R. n. 82/2015”, che autorizzava un incremento di 500.000 euro del contributo straordinario che la regione Toscana eroga al consorzio Zona Industriale Apuana (ZIA), ai fini della copertura del disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale dello stesso, fissando la concorrenza massima di 1.200.000 euro, contro il precedente limite di 700.000 euro di copertura del disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale.
La disposizione violava l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto in contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
Con l’art. 24 della legge regionale n. 3 del 7 gennaio 2019, “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale” - pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 3 del 11/01/2019 - è stato abrogato il predetto articolo 3 della l.r. n. 37/2018.
La Regione Toscana, peraltro, con mail del 17 luglio u.s. ha trasmesso la nota della Giunta Regionale a firma del Direttore affari legislativi , giuridici ed istituzionali con la quale si forniscono rassicurazioni di non applicazione della normativa impugnata.

Tutto quanto sopra premesso esistono i presupposti per la rinuncia totale al ricorso a suo tempo proposto.
24-9-2018 / Impugnata
La Legge Regione Toscana n.37 pubblicata sul B.U.R n. 32 del 25107/2018 recante: Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020. Presenta aspetti illegittimi e pertanto deve essere impugnata a norma dell’articolo 127 della Costituzione.


L’art. 3 – rubricato “Consorzio ZIA. Modifiche dell'art. 32-septies della L.R. n. 82/2015
L'articolo autorizza un incremento di 500.000 euro del contributo straordinario che la regione Toscana eroga al consorzio Zona Industriale Apuana (ZIA), ai fini della copertura del disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale dello stesso, fissando la concorrenza massima di 1.200.000 euro, contro il precedente limite di 700.000 euro.
Il Consorzio ZIA è un ente pubblico economico finalizzato allo stimolo delle attività industriali dell'area della provincia di Massa Carrara. Tra le attività previste dallo Statuto, il Consorzio può acquisire partecipazioni in società od imprese operanti nel comprensorio della ZIA, concorrere alla formazione professionale dei lavoratori, gestire immobili, impianti e servizi finalizzati al servizio ed allo sviluppo delle imprese, erogare servizi reali alle imprese ecc.. L'Ente consorzia enti pubblici territoriali ed imprese private. Alla luce di quanto descritto, il Consorzio ZIA si configura come un soggetto giuridico che svolge attività di carattere chiaramente economico. Tale configurazione descrive il suo carattere di impresa secondo l'interpretazione che ci consegna la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e la prassi della Commissione europea.
Ne consegue che l'intervento posto in essere dalla Regione Toscana con la norma in esame, di copertura del disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale, esprime la natura di aiuto di Stato, anche se non è immediata l'imputabilità del beneficio al Consorzio.Dalla natura di aiuto di Stato discende la necessità della previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, notifica non prevista, però, dalla disposizione regionale, che non reca una clausola di standstill per sospendere l'erogazione del contributo fino all'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Alla luce delle considerazioni svolte, relativamente all'articolo 3, si ritiene che lo stesso debba esse oggetto di 'impugnazione per illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto la disposizione risulta in contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 2018 è stato impugnato l’art. 3 della legge regionale per illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto la disposizione risultava in contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.
L’impugnativa è stata proposta del Ministro per gli affari europei.
L’art. 3 autorizzava un incremento di 500.000 euro del contributo straordinario che la regione Toscana eroga al consorzio Zona Industriale Apuana (ZIA), ai fini della copertura del disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione. Con la legge regionale n. 3 del 7 gennaio 2019, pubblicato sul BUR della Regione Toscana n. 3 del 11/01/2019 si è previsto l’ abrogazione della norma citata ad opera dell’art. 24 .
Conseguentemente si propone la rinuncia all’impugnativa proposta ex art. 127 della Costituzione per la sopravvenuta norma di abrogazione dell’art. 3 citato.

« Indietro