Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I (10-7-2018)
Sicilia
Legge n.10 del 10-7-2018
n.30 del 13-7-2018
Politiche economiche e finanziarie
6-9-2018 / Impugnata

La legge Regione Sicilia n.10 pubblicata sul B.U.R n. 30 del 13/07/2018
Recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I” presenta profili illegittimi per quanto di seguito evidenziato.

In ordine alla legge regionale esaminata si rileva quanto segue:

L’Articolo 9, comma 6 - Introduce il comma 1 bis all'articolo 85 della legge regionale n. 8 del 2018.
Il predetto articolo 85, al comma 1, prevede che "Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 dei decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 919 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza".
Al riguardo, si ritiene necessario premettere il MEF con nota n. 198505 del 28 agosto 2018, in risposta alla richiesta della regione Sicilia di poter fornire le opportune e necessarie delucidazioni in merito alle modalità operative di attuazione dell'articolo 85 della L.R. Sicilia n. 8/2018, in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese, che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ha chiarito che consentirà a tali enti la registrazione nella Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) esclusivamente ai sensi e per gli effetti della L.R. Sicilia n. 8/2018. Pertanto, il sistema PCC accetterà soltanto istanze di, certificazione presentate dalle imprese che hanno crediti nascenti dalla realizzazione di forniture successivamente alla data di entrata in vigore della citata L.R. Sicilia n. 8/2018.
Le certificazioni così rilasciate a mezzo della PCC non potranno, pertanto, essere utilizzate laddove la normativa nazionale richieda che le stesse siano state rilasciate ai sensi dei medesimo articolo 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008. Tali certificazioni si intenderanno rilasciate a mezzo della PCC esclusivamente ai sensi e per gli effetti della citata L.R. Sicilia n.8/2018 che impone un obbligo di certificazione ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile.
Nei termini sopra chiariti l'articolo 85 in questione non è stato ritenuto lesivo delle attribuzioni dello Stato e come tale non impugnato nel corso del giudizio, in via principale, di legittimità costituzionale della L.R. Sicilia n. 8/2018, iscritto al Reg. Ric. N. 44/2018.

L'articolo 9, comma 6, della legge n. 10/2018, in esame, ha introdotto il seguente comma 1 bis "Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2". Tale disposizione non può essere ritenuta coerente con l'ambito di applicazione definito dall'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008.
Al riguardo, si evidenzia come la materia della certificazione crediti, dapprima cartacea e poi telematica tramite PCC gestita dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato , sia stata ampiamente regolata e disciplinata a livello nazionale nell'ottica dettata dal D.L. n. 185/2008 recante "Misure urgenti per il sostegno a famigIie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale".
Con particolare riguardo all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 - relativo all'istanza del creditore sulla PCC e rivolta alle amministrazioni pubbliche legittimate al rilascio della certificazione tramite la piattaforma si rappresenta che l'attuale formulazione, che ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di certificare nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno è stata introdotta dall' articolo 27, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66 che ha disposto: "All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: a) ai primo periodo, le parole: "le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; b) il terzo periodo è sostituito dai seguente: "La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni."; c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. "; d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento."
La legge 12/11/2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), all'articolo 13 disponeva: "Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data dì ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche alfine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatorio dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) dalle regioni sottoposte a/piani di rientro dai deficit sanitari".
Il successivo comma 2 dell'articolo 13 delta L. 183/2011 disponeva che: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.".
Di seguito al quadro normativo sopra delineato sono stati adottati decreti attuativi e circolari esplicative sulla materia.
Pertanto, considerato il quadro normativo di riferimento, appare evidente come il Legislatore nazionale abbia sempre avuto competenza in materia, con riguardo alla definizione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa e alle modalità di applicazione delta stessa, in considerazione delle agevolazioni conseguenti alta certificazione telematica (cessione del credito, compensazione con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali compensazione con somme dovute in base agli 'Istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario", utilizzazione per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora versati" e potenzialmente ad ogni agevolazione che ne potrà nascere in futuro) e in considerazione della salvaguardia del rispetto degli equilibri finanziari e delle conseguenze medio tempore a carico del Bilancio dello Stato. Per quest'ultimo aspetto si sottolineano gli effetti finanziari derivanti dalle somme anticipate ai creditori per conto delle PP.AA. Debitrici a mezzo delta compensazione ove non recuperabili dallo Stato e l'attenzione posta dal Legislatore agli equilibri di bilancio rinvenibile nel divieto di rilascio di certificazioni a pena di nullità da parte degli enti locali commissariati e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari.
Per quanto sopra rappresentato e considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto, anche in sede contenziosa, che le Società d'ambito siciliane in liquidazione non appartengano alla categoria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. N. 165/2001 - orientamento condiviso dal Consiglio di Stato, come riferito in dettaglio nell'allegato parere prot. N. 170402/2018 - si evidenzia che l'articolo 9, comma 6, in esame, che ha aggiunto all'articolo 85 della L.R. n. 8/2018, il comma I-bis, ha operato un'estensione soggettiva dell'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008, e, anche oggettiva, con specifico riguardo alla tipologia di crediti da certificare ai sensi del comma 1 dell'articolo 85 della L.R. Sicilia n. 8/2018.
L'estensione soggettiva è rinvenibile per effetto della statuizione "Gli enti di cui al comma i si iscrivono presso la piattaforma elettronica" riferendosi, quindi, anche alle società d'ambito in liquidazione; l'estensione oggettiva (implicita) è rinvenibile, invece, nella successiva locuzione 'per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" laddove, in termini, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis sono certificabili le "somme dovute per somme dovute per somministrazioni forniture, appalti e prestazioni professionali ", mentre, il comma 1 dell'art. 85 della L.R. n. 8/2018 indica solo i "crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture".
Ad adiuvandum, sull'eventuale illegittimità costituzionale della novella introdotta con la L.R. Sicilia n. 10/2018, si riportano alcune considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 81/2018.
La suprema Corte ha rilevato che "[… 1 lo strumento di cui ogni Regione dispone per stimolare l'intervento dello Stato negli ambiti di sua competenza non è certo l'approvazione di una legge regionale, ma è piuttosto l'iniziativa legislativa delle leggi statali attribuita a ciascun Consiglio Regionale dall'art. 121 Cost. E' a tale facoltà che la Regione avrebbe dovuto fare ricorso se l'intendimento effettivamente perseguito fosse stato quello di sollecitare il legislatore statale ad adottare ulteriori atti di sua competenza in materia "ed ancora afferma "[ … ] questa Corte ha ritenuto che anche i legislatori regionali e provinciali potessero adottare atti normativi[…][ … 1 ma sempre nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale[ … ]".

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene che l’articolo 9, comma 6 - che introduce il comma 1 bis all'articolo 85 della legge regionale n. 8 del 2018.127 Cost., sia illegittimo in quanto contrasta con l'art. 117 , terzo comma Cost., per violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, nonché con l'art. 81, terzo comma della Costituzione.
Infatti la disposizione in esame incide in maniera illegittima sul quadro nazionale di riferimento in materia di certificazione crediti tramite PCC e con riguardo ai compiti ulteriori posti a carico di organi e amministrazioni dello Stato rispetto a quelli individuati con legge statale, nonché sugli oneri amministrativi e finanziari ricadenti sullo Stato e pertanto deve essere impugnata a norma dell'articolo 127 della Costituzione.

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