Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne). (8-6-2018)
Abruzzo
Legge n.11 del 8-6-2018
n.65 del 20-6-2018
Politiche infrastrutturali
2-8-2018 / Impugnata
La legge regionale , che detta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 , recante "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 8, che eccede dalle competenze regionali e contrasta con l'articolo 25, comma 2 della Costituzione, per i motivi di seguito indicati.

Si premette che la legge regionale n. 28/2017 è stata esaminata dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017. In quella sede il Governo deliberò la non impugnativa delle legge regionale, pur in presenza di alcune criticità riscontrate, tra l'altro, anche sulla norma sanzionatoria contenuta nell'articolo 30, in considerazione di un impegno, assunto dal competente Assessore Regionale, ad apportare adeguate modifiche legislative atte a superare i rilievi formulati sul punto, che riguardavano il mancato rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2 della Costituzione.

La legge in esame, con l'articolo 8, novella l'articolo 30 della legge regionale n. 28/2018, che individua le sanzioni da applicare per le infrazioni alle disposizioni della stessa legge regionale. La disposizione regionale in parola presenta una formulazione confusa che appare non definire con precisione le fattispecie sanzionate, determinando così la violazione dell’art. 25, comma 2 della Costituzione, che afferma il principio di legalità delle sanzioni.

I principi costituzionali in materia sanzionatoria, ed in particolare quello di legalità previsto dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, impongono che la formulazione della fattispecie di carattere punitivo sia sufficientemente chiara e dettagliata, in modo che risulti agevole per chiunque distinguere la sfera del lecito da quella dell’illecito.
Detti canoni costituzionali sono, per altro, espressamente richiamati anche dall’art. 1 della l. 689/1981, in tema di principi generali in materia di sanzioni amministrative, che testualmente dispone: “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essa considerati”.
La norma regionale in esame, che individua le sanzioni da applicare per le infrazioni alle disposizioni in essa contenute, alle lettere n) e w), rispettivamente prevede :
n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

E’ dunque evidente che le disposizioni sopra richiamate presentano una formulazione alquanto confusa, con possibile sovrapposizione della condotte vietate ed il rischio di problemi interpretativi, andando pertanto a violare i principi espressi dalla l. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative e quindi il principio di legalità di cui all'articolo 25 comma 2 della Costituzione.

Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alle norme sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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