Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. (26-4-2017)
Piemonte
Legge n.7 del 26-4-2017
n.18 del 4-5-2017
Politiche socio sanitarie e culturali
28-6-2017 / Impugnata
La legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7, recante “Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare” presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
La legge regionale in esame è volta a promuovere mediante percorsi formativi e informativi la massima diffusione in ambito extra ospedaliero delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, al fine di preparare all’utilizzo di tali tecniche il maggior numero di soggetti che hanno in custodia minori o che operano negli ambiti frequentati da minori.
In particolare l’art. 2 attribuisce anche ai consultori familiari la diffusione della conoscenza di tali tecniche, e gli artt. 3 e 4 prevedono percorsi informativi e formativi, da svolgersi nelle scuole dell’infanzia e negli istituti scolastici, per il personale docente e non docente, le famiglie e gli studenti, stabilendo altresì specifiche premialità per le scuole che realizzino tali percorsi.
Ciò premesso, l’art. 6, comma 2, della legge in esame prevede che agli oneri per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi 100.000,00 euro, si provveda per il biennio 2017-2018 con le risorse finanziarie della Missione 20, Programma 03, del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Tuttavia la Missione 20, Programma 03, Titolo I, alla quale sono imputate le spese per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di carattere corrente per l'esercizio 2018, non presenta la necessaria copertura finanziaria.
Tale disposizione regionale, pertanto, non assicurando idonea copertura finanziaria, viola il principio fondamentale di copertura finanziaria delle leggi enunciato dall'art. 81, terzo comma, Cost., con conseguente illegittimità costituzionale, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 214 del 2012, dell'intera legge.
Infatti, come questa Corte ha già affermato (nella citata sentenza n. 214 del 2012 e nella sentenza n. 106 del 2011), un simile vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non può, se sussistente, che estendersi in via consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.
Il principio dell'obbligo di copertura delle spese è stato specificato dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce ( da ultimo la Sent. 237/2013), nelle quali è stato chiarito, in particolare, che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.
Per i motivi esposti l'art. 6, comma 2, della legge regionale in esame, e, in via consequenziale, l’intero testo della legge regionale, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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