Dettaglio Legge Regionale

Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. (16-3-2017)
Sardegna
Legge n.4 del 16-3-2017
n.14 del 23-3-2017
Politiche ordinamentali e statuti
12-5-2017 / Impugnata
Con la legge regionale n. 4/2017, la regione Sardegna intende ridefinire i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, prevedendo una permuta di porzioni di territorio tra i due comuni, che determina, tra l'altro, un incremento della popolazione residente in favore del Comune di Tresnuraghes e un decremento demografico nel Comune di Magomadas.

Le regioni ad autonomia speciale, tuttavia, pur disponendo di potestà primaria in materia di "ordinamento degli enti locali", incontrano taluni limiti indicati dagli stessi statuti speciali, in particolar modo il limite dell'"armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica".

Infatti, pur avendo la Regione potestà legislativa esclusiva nella materia sopracitata ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), la legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale, eccedendo dai limiti della competenza legislativa in materia, in violazione dell'articolo 45 dello statuto speciale, nonchè dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, per le motivazioni di seguito specificate:

- l'articolo 1, prevedendo che le circoscrizioni dei comuni di Magomadas e Tresnuraghes siano modificate mediante la ridefinizione dei confini tra i Comuni in oggetto, senza che risulti effettuata la consultazione delle popolazioni interessate attraverso il referendum popolare, si pone in palese contrasto con il principio sancito dall'articolo 133 , secondo comma, Cost., che attribuisce alla Regione il potere, con legge regionale, di "istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", "sentite le popolazioni interessate".

Ciò comporta, quindi, l'obbligo per le Regioni di procedere a tal fine mediante referendum consultivo.

Infatti, l'articolo 1 della legge regionale contrasta con l'articolo 45 dello Statuto speciale che prevede l'espletamento del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai mutamenti delle circoscrizioni comunali.

Inoltre, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è consolidato il principio secondo cui spetta alla Regione dare attuazione all'articolo 133, secondo comma Cost., la quale individua le popolazioni interessate alla variazione territoriale ed è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione referendaria delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un Comune ad un altro (sentenza n. 214/2010, n. 47/2003, n. 94/2000,n. 433/1995, n. 279/1994, n. 107/1983, n. 204/1981).

La disposizione censurata è pertanto elusiva della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione, a garanzia della partecipazione popolare al procedimento, a cui anche le Regioni a statuto speciale, pur nella loro autonomia, devono adeguarsi, come previsto, peraltro, dal predetto articolo 45 Statuto.

Inoltre, la volontà espressa nel referendum da tali popolazioni direttamente interessate deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione.

Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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