Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione. (21-6-2016)
Liguria
Legge n.8 del 21-6-2016
n.11 del 23-6-2016
Politiche economiche e finanziarie
10-8-2016 / Impugnata
La legge Liguria n.8 pubblicata sul B.U.R n. 11 del 23/06/201 recante modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione presenta profili illegittimi in relazione alle disposizioni dell’art. 8, comma 2;


L’art. 8, della legge in esame dispone la modifica della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), introducendo, con il comma 2, l’art. 8-quater alla l.r. n. 25/2006.
Effetto di tale modifica è la previsione che, qualora la seduta dell’Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto all’attività consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale in caso di trasferta. Il terzo periodo, inoltre, prevede che il medesimo trattamento di trasferta possa essere riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue.
Tale disposizione è illegittima in quanto la prevista attribuzione del trattamento di trasferta in luogo del trattamento per lavoro straordinario è in contrasto con le vigenti disposizioni normative e contrattuali, considerato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti necessari per l’attribuzione del predetto trattamento di trasferta.
Infatti il CCNL del 14 settembre 2000 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali prevede, all’articolo 38, comma 5, la possibilità di attribuire anche compensi per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle ore 6 del giorno successivo).
La suddette previsioni regionali, pertanto, costituiscono una deroga sia alle disposizioni contrattuali sul lavoro straordinario che alla normativa vigente in materia di trattamento di trasferta con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Corte Costituzionale ha più affermato che, essendo stato il rapporto di impiego di tali lavoratori contrattualizzato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la sua disciplina, ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione, rientra nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 290 del 2012 e n. 339 e n. 77 del 2011).
La stessa Corte , con la sentenza n. 77 del 2011, ha inoltre dichiarato l’illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una categoria di personale regionale, un’indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l’illegittimità di altra disposizione che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.
La Consulta ha costantemente ricondotto alla materia «ordinamento civile» la disciplina sui rimborsi spese e sulla indennità di trasferta, quali componenti del «trattamento economico» del dipendente pubblico regionale che quindi rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all’ente di appartenenza, dichiarando, conseguentemente, l’illegittimità della norma regionale che era intervenuta in materia (sentenza n. 77 del 2011).
La stessa Corte, nel precedente da ultimo richiamato, ha affermato che non potrebbe obiettarsi che la disciplina sia riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale, di competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto «il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti».
La materia è pertanto, come detto, riconducibile alla potestà del legislatore statale e pertanto sottratta al legislatore regionale, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni.
La norma in esame dunque, contrastando con le disposizioni sopra richiamate della normativa statale e contrattuale, viola l’art. 117, lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
Si rileva, altresì, che il maggiore onere che ne consegue, comporta una lesione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, che il terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, riserva alla competenza statale e cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Per le suesposte considerazioni, la norma indicata deve essere impugnata a norma dell’art. 127 delle Costituzione

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