Dettaglio Legge Regionale

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012. (28-6-2016)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.10 del 28-6-2016
n.29 del 29-6-2016
Politiche ordinamentali e statuti
10-8-2016 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Friuli Venezia Giulia intende apportare modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

La legge regionale in esame, tuttavia, eccede dalle competenze attribuite alla Regione dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963 ed è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) L'articolo 7 della legge regionale n. 10/2016 sostituisce l'articolo 27 della Legge regionale n. 26/2014 concernente le «Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata".
A seguito di tale modifica, la nuova formulazione del citato articolo 27 dispone, al comma 1, che “1. nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:
a) a decorrere dal 1° luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:
1)opere pubbliche e procedure espropriative;
2)pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
3)procedure autorizzatorie in materia di energia;
4)organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
5)edilizia scolastica e servizi scolastici;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera b)".
Al successivo, comma 3, il citato articolo prevede, altresì, che (…) le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, e, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione.

2) L'articolo 12, comma 1, lett. b) della legge regionale in esame aggiunge il comma 1-bis all'articolo 40 della legge regionale n. 26/2014 prevedendo che "entro il 31 dicembre 2016 i Comuni facenti parte di convenzioni attuative aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all’aggiornamento delle convenzioni attuative è attribuita alle Giunte comunali".

Tutto ciò premesso, la normativa regionale di modifica, introducendo l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale - senza escludere il servizio idrico integrato - tra le funzioni comunali da esercitare in forma associata, si pone in contrasto con il vigente quadro normativo nazionale relativo all'organizzazione territoriale del predetto servizio idrico integrato (SII), per i motivi di seguito specificati:
La nozione di "servizio di interesse economico generale" (SIEG) e rinvenibile in ambito europeo negli artt. 14 e 106 del TFUE.
Nonostante l'ordinamento italiano non espliciti direttamente la nozione di "servizio pubblico di rilevanza economica", la rilevanza economica va intesa come possibilità, (valutabile anche in concreto e non solo in astratto) che dalla gestione del servizio si produca ricavi e come contendibilità sul mercato del servizio.
La giurisprudenza adotta un criterio relativistico, che tiene conto delle peculiarità del caso concreto, quali l'effettiva struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488).

La distinzione assume rilievo sul piano:
a) della competenza legislativa (lo Stato ha competenza legislativa in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica);
b) dei modelli organizzativi ammissibili
c) della relazione tra mercato e principi di socialità.

In ambito europeo, le interpretazioni elaborate in merito alla nozione di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), di cui ai citati artt. 14 e 106 del TFUE, dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 setternbre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003) indicano con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".
II che è stato espressamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza 27 luglio 2004, n. 272.
La medesima Corte è più volte intervenuta (ex plurimis, sentenza n. 228 del 2013) qualificando il servizio idrico integrato come servizio di rilevanza economica la cui organizzazione e gestione deve rispettare i criteri fissati dalla normativa nazionale che, essendo riferibile alla tutela della concorrenza e alla tutela ambientale, è di competenza esclusiva statale come stabilito dall'art. 117 della Cost.

Seguendo il ragionamento della Corte, il servizio idrico integrato come servizio pubblico di rilevanza economica, ossia un SIEG, deve rispettare il principio della concorrenza e della copertura dei costi, e non costituisce funzione fondamentale dell'ente locale (sentenze Corte Costituzionale n. 307 del 2009 e n. 272 del 2004).
Nelle sentenze n. 246/2009 e n. 325/2010 la Corte precisa, in particolare, che la competenza legislativa dello Stato sul servizio idrico, in quanto riconducibile alla tutela della concorrenza, prevale su eventuali titoli competenziali regionali e, in particolare, su quello relativo ai servizi pubblici locali.
Alla luce delle precedenti considerazioni, le disposizioni regionali in esame, nel consentire ai comuni In facoltà di associarsi, mediante convenzione, per l'esercizio di funzioni inerenti i servizi di interesse economico generali, tra cui rientra il SII, si pongono in contrasta con importanti principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di "tutela della concorrenza" e di "tutela dell' ambiente e dell'ecosistema". In particolare, vengono in rilievo l'articolo 147 del d.lgs. N. 152 del 2006 e l'articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'articolo 147 del D.Igs. n. 152/2006 stabilisce al comma 1, che “i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1". Inoltre, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, le regioni possono modulare gli ambiti territoriali ottimali nel rispetto (tra gli altri) dei seguenti principi; i) garanzia dello svolgimento del servizio (secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità»; ii) «unicità della gestione»; iii) «adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici».

L'unica deroga possibile a tale dimensione minima territoriale è prevista dallo stesso articolo 147 che al comma 2-bis, prevede l'ipotesi secondo ]a quale quest' ultimo "coincida con l’intero territorio regionale": nel qual caso è possibile, "ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza", procedere alla costituzione di "ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane".

II medesimo comma 2-bis, lett. a), sancisce che: “Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’ articolo 148", mentre alla lett. b) del medesimo articolo, la norma pone limiti tassativi e simultanei che devono essere verificati all'entrata in vigore della nuova disposizione e contestualizzati nel quadro amministrativo di riferimento, cosi come disciplinato dalle norme vigenti.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 1-bis del già citato d.l, n. 138/2011 è previsto, altresì, che a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, disponendo, inoltre, al comma 1-bis, che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (siano) esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

Ai fini che qui rilevano, si deve evidenziare che le norme in esame si pongono, peraltro, in contrasto con quanto sancito dalla legge regionale n. 5 del 15 aprile 2016 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato il riassetto organizzativo e funzionale delle SII e della gestione integrata dei rifiuti identificando un unico ambito territoriale coincidente con il territorio regionale ed ha istituito l’Autorità idrica per i servizi idrici e i rifiuti che subentra nelle funzioni e nei poteri delle ex Consulte d’ambito. Il processo di effettivo riordino dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 12 della legge regionale de qua, nel prevedere che le Unioni di comuni possano organizzare in forma associata, mediante convenzione, i servizi pubblici di interesse economico generale, senza escludere esplicitamente il servizio idrico integrato, eccede dalle competenze statutarie regionali di cui all'articolo 5, punto 7) (disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi) e punto 14) (utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^ e 5^ categoria), la materia dei Servizi Idrici Integrati è riconducibile alla competenza esclusiva statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, violando, quindi, l’articolo 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione, per contrasto con le norme interposte di cui all’articolo 147, commi 1, 2 e 2bis del decreto legislativo n. 150/2006 e l’articolo 3, commi 1 e 1bis, del citato decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

3) Art. 51: Il comma 2 stabilisce che le assunzioni di personale dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 non rilevano ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa in materia di personale e di limiti assunzionali. Infine, il comma 3 prevede che per assegnare il personale in posizione di comando presso la Centrale Unica di Risposta al NUE 112 non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di un’amministrazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza.

Con riferimento al comma 2, ove la prevista deroga in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali si pone in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 che vietano l’istituzione di figure dirigenziali al di fuori dei vincoli di contenimento della spesa di personale, nonché con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 219, della legge 208/2015 in materia di indisponibilità di posti dirigenziali delle pubbliche amministrazioni che prevede l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Ciò posto, il citato comma 2, dell'articolo 51, eccede dalle competenze statutarie regionali di cui all'articolo 4, comma 1 (ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto) ponendosi in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente, a cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Infine, le norme in esame appaiono settoriali in quanto relative al solo personale dirigenziale della Regione Friuli Venezia Giulia e, pertanto, si è in presenza di un'ingiustificata disparità di trattamento con altre Regioni che debbono rispettare i limiti assunzionali e di spesa in materia, con violazione, pertanto, dell’art. 3 della Costituzione.

Nei confronti delle disposizioni sopra indicate, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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