Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione. (20-6-2016)
Bolzano
Legge n.14 del 20-6-2016
n.25 del 21-6-2016
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia parziale
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia di Bolzano n.14 del 20/06/2016 recante "Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione”.

Tra le disposizioni per le quali è stata deliberata l'impugnativa ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sono ricompresi:
- l'art. 3, comma 2, che, introducendo l'art. 1-septies nella l.p. 5/2008, poneva in essere una disciplina riguardante la valutazione del rendimento scolastico degli studenti che si discostava in maniera significativa dalla disciplina statale in materia, eccedendo dalla competenza statutaria e violando l'art. 117, terzo comma, Cost.;
- l'art. 4, comma 4, che, introducendo i commi 6-bis e 6-ter all’art. 12 della l.p. 24/1996, prevedeva, con formulazione generica e non sufficientemente dettagliata, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato a personale esterno alla categoria professionale del personale docente, eccedendo dalla competenza statutaria e violando l'art. 117, terzo comma, Cost.

Successivamente la Provincia di Bolzano, con la legge n. 8 del 6 luglio 2017, recante "Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni" ha abrogato - con l'art. 12, comma 1, lettere d) ed e) - le norme censurate.

Il Consiglio dei Ministri, in data 15 settembre 2017, ha deliberato la non impugnativa dell'art. 12 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa dei menzionati art. 3, comma 2, e art. 4, comma 4, della l.p. n.14 del 20 giugno 2016, su conforme parere del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca e a seguito della comunicazione da parte della Provincia della mancata applicazione dei censurati articoli, si ritiene sussistano i presupposti per la rinuncia parziale all'impugnativa proposta avverso la legge in oggetto.

Permangono validi gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016.
10-8-2016 / Impugnata

La legge della Provincia di Bolzano n. 14/2016, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia d’istruzione”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

Appare opportuno premettere che in materia di istruzione la legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, contiene specifiche clausole di salvaguardia per le autonomie speciali, e in particolare per la Provincia autonoma di Bolzano, che, ai sensi dell’art. 9, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con dPR 31 agosto 1972, n. 670, ha competenza legislativa in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica)”.
Più in particolare tale legge n. 107/2015 prevede:
- al comma 191: `'Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle rispettive norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all’adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge";
- al comma 211: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".

Ciò premesso, la legge provinciale in esame eccede dalle competenze attribuite alla Provincia e presenta aspetti di incostituzionalità con riferimento ai seguenti articoli.

a) L’art. 1, comma 2, nel modificare la legge provinciale n. 12/2000 in materia di autonomia delle scuole, introduce l’art. 13-bis che prevede, al comma 1, un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici composto di tre fasi:
1) la valutazione del servizio in anno di prova:
2) la valutazione del servizio annuale;
3) la valutazione del servizio globale.
Il comma 2 del nuovo art. 13-bis della l.p. n. 12/2000, individua poi nell'ispettore scolastico ovvero in un team di due ispettori i soggetti competenti a formulare la proposta di valutazione del dirigente scolastico, fermo restando il ricorso al team nella valutazione del servizio nell’anno di prova e nella valutazione del servizio globale.
Con specifico riferimento al servizio annuale e al servizio globale, il comma 4 del nuovo art. 13-bis aggiunto dalla legge in esame, prevede poi la possibilità che il dirigente scolastico sia valutato attraverso una forma di valutazione “alternativa" che può essere approvata dall' intendente scolastico, su richiesta del medesimo dirigente scolastico.
Le disposizioni provinciali sopra descritte contrastano con i principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nell’art. 25, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dirigenti scolastici sono valutati, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto legislativo, in ordine ai risultati, tenendo conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate, da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica territoriale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. Esse contrastano altresì con i principi contenuti nel D.P.R. 28-3-2013 n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, nel Decreto legislativo 27-10-2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e nella “Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 giugno 2016, n. 25 sulla valutazione dirigenti scolastici”.

Le disposizioni provinciali in esame contrastano inoltre con i principi in materia di valutazione dei dirigenti scolastici contenuti nell’art. 1, comma 93 e 94 dalla citata legge delega n. 107/2015, secondo i quali:
- art. 1, comma 93: “La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:
a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
- art. 1, comma 94 “Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
Ciò premesso, le disposizioni provinciali in esame che, con formulazione generica e non sufficientemente dettagliata, prevedono il ricorso a modalità di valutazione dei dirigenti scolastici diverse da quelle previste alla legislazione statale, con un possibile impatto sull’esito e sulla successiva assegnazione dell’indennità di risultato, contrastano con i principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale citata, eccedendo dalla competenza statutaria di cui all’art. 9, n. 2, violando altresì, in ragione dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l’art. 117, terzo comma, Cost. Esse inoltre, stabilendo modalità di valutazione dei dirigenti scolastici diverse da quelle previste nel rimanente territorio nazionale, violano il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione.

b) L’art. 3, comma 2, aggiunge l’art. 1-septies alla l. p. n. 5/2008, riguardante la valutazione del rendimento scolastico degli studenti. Tale norma provinciale pone in capo a ciascuna istituzione scolastica la possibilità di sviluppare proprie modalità di valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (comma 1), stabilisce inoltre che sulla base di tali modalità possano essere formate classi o gruppi di alunni che prescindono dall'anno di corso e dall’età degli studenti (comma 2), attribuisce infine a ciascuna istituzione scolastica la facoltà di decidere se sostituire la valutazione in cifre con altre modalità non meglio specificate e di decidere l’ammissione o non ammissione alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali (comma 3).
L’art. 3, comma 2, in esame, nell’aggiungere il menzionato art. 1-septies alla l. p. n. 5/2008, introduce una disciplina riguardante la valutazione del rendimento scolastico degli studenti che si discosta nettamente dalla legislazione statale di settore, la quale prevede la valutazione periodica ed annuale degli alunni mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e giudizi sul livello di maturazione raggiunto, nonché l’ammissione annuale alla classe successiva. La norma provinciale contrasta in particolare con le disposizioni riguardanti la valutazione del rendimento scolastico degli studenti, contenute nell’art. 3 del Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, (“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”), secondo il quale: “1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituto dal seguente:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo”.
Le disposizioni in esame contrastano altresì con i principi contenuti:
- nel Decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 , “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
- negli articoli 146 comma 2, 179 comma 2, e 185 commi 3 e 4 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
La norma provinciale in esame contrasta altresì con i principi in materia di valutazione dei dirigenti scolastici contenuti nell’art. 1, comma 180 e comma 181, lett. i), della citata legge delega n. 107/2015, secondo il quale:
-“Comma 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:…
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89”.
Ciò premesso, l’art. 3, comma 2, in esame, nell’aggiungere il menzionato art. 1-septies alla l. p. n. 5/2008, introduce una disciplina riguardante la valutazione del rendimento scolastico degli studenti che si discosta in maniera significativa dalla disciplina statale in materia. Esso contrasta pertanto con i principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale citata, eccedendo dalla competenza statutaria di cui all’art. 9, n. 2, e violando altresì, in ragione dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l’art. 117, terzo comma, Cost.
Inoltre l’art. 3, comma 2, in esame, nell’aggiungere il menzionato art. 1-septies alla l. p. n. 5/2008, comporta una disparità di trattamento degli alunni in quanto determina la difficoltà di comparazione degli esiti degli studenti tra scuola e scuola e, nel caso di trasferimento ad istituzione di altra provincia o regione, comporta altresì la difficoltà di individuare la classe di riferimento per l’iscrizione degli studenti. Ne consegue la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.

c) L’art. 4, comma 4, della legge provinciale in esame, che aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all’art. 12 della l. p. n.24/1996, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”, introduce la possibilità di conferire incarichi non superiori a 36 mesi e non rinnovabili, attraverso procedure di selezione effettuate a livello di singole scuole, anche a personale esterno alla categoria professionale del personale docente (comma 6- bis) ovvero a cooperative sociali o strutture simili (comma 6-ter).
Tale procedura è incompatibile con la normativa statale che disciplina le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato, che deve essere assunto tra personale docente con abilitazione ovvero con titolo di studio che consente l’iscrizione nelle graduatorie d'istituto.
Inoltre la legislazione statale prevede per un verso che il servizio svolto da personale non docente non può essere in alcun modo valutato come servizio d' insegnamento e per altro verso che le cooperative sociali non prevedono la stipula di contratti per la categoria del personale docente.
La previsione regionale contrasta in particolare con i principi contenuti nella l. 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; nel Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131, “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 “; nel Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
nell’art. 1, commi 107 e 131 della menzionata Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Ciò premesso, la previsione provinciale in esame, che, con formulazione generica e non sufficientemente dettagliata, prevede la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato a personale esterno alla categoria professionale del personale docente, contrasta con i principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale citata, eccedendo dalla competenza statutaria di cui all’art. 9, n. 2, e violando, altresì, in ragione dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l’art. 117, terzo comma, Cost. Essa inoltre, viola l’art. 97, terzo comma, Cost.,che sancisce il principio secondo il quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Per i motivi esposti le norme provinciali sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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