Dettaglio Legge Regionale

Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato interventi e servizi sociali. (1-6-2016)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.9 del 1-6-2016
n.23 del 8-6-2016
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2016, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 dell’01/06/2016 recante "Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato interventi e servizi sociali”.

In particolare è stato impugnato l’articolo 1, comma 3, (che aggiunge il comma 10-ter all’articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), che, estendendo la possibilità di svolgere le funzioni di educatore professionale, previste dal D.M. 520/98, anche agli operatori in possesso del diploma di laurea ad indirizzo “non educativo” e con “due anni di esperienza lavorativa negli ambiti di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 36 entro il 31 dicembre 2015”, si poneva in contrasto con il citato D.M. n. 520/1998 che, nel dare attuazione alle previsioni contenute nell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, prevede che la qualifica di educatore professionale spetta esclusivamente al professionista sanitario che abbia conseguito la laurea triennale abilitante all’esercizio dell’attività sanitaria-Classe L/SNT presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ne conseguiva la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

Successivamente la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’art. 9, comma 3, lett. e), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019", ha abrogato il comma 10 ter dell'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, introdotto dal censurato art. 1, comma 3, della legge regionale in oggetto.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 marzo 2017, ha deliberato la non impugnativa della l.r. 24/2016.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale n.9/2016, si ritiene, su parere conforme del Ministero della salute, che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
28-7-2016 / Impugnata
La legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2016 recante “Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato interventi e servizi sociali” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 3, per violazione dell’art. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute.
L’articolo 1, comma 3, che aggiunge il comma 10-ter all’articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, nell’individuare gli operatori del sistema integrato interventi e servizi sociali, stabilisce che: “Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e le attività di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 per la Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, gli operatori in possesso di diploma di laurea anche a indirizzo non educativo che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di tali funzioni e attività nell'ambito del sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1-bis.”.
La disposizione regionale in esame, così come formulata, estende la possibilità di svolgere le funzioni di cui al DM n. 520/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) anche agli operatori in possesso del diploma di laurea ad indirizzo “non educativo” e che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2015, “almeno due anni di esperienza lavorativa negli ambiti di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 36”.
Così disponendo la disposizione regionale in esame si pone in contrasto con il citato decreto ministeriale n. 520/1998, che, nel dare attuazione alle previsioni contenute nell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, istituisce la figura dell’educatore professionale, specificando (agli artt. 2 e 3) che tale qualifica spetta esclusivamente al professionista sanitario che abbia conseguito la laurea triennale abilitante all’esercizio dell’attività sanitaria-Classe L/SNT presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell’educazione, e che ha il compito ( come previsto all’art.1) di attuare specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità dei pazienti con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; l’educatore professionale cura altresì il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
Pertanto la norma regionale in esame che estende la possibilità di svolgere le funzioni di cui al D.M n. 520/98 ad altra figura professionale, che non possiede i requisiti richiesti dal menzionato decreto ministeriale per lo svolgimento di tali funzioni sanitarie, lede l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nella normativa statale sopra richiamata (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 e d.m. n.520 del 1998).
Per i motivi esposti la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 127 Cost.

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