Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie (17-5-2016)
Sicilia
Legge n.8 del 17-5-2016
n.22 del 24-5-2016
Politiche ordinamentali e statuti
14-7-2016 / Impugnata
La legge della Regione Sicilia recante: "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie", è censurabile in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 31.

La norma in esame incide su una materia che l’articolo 14, comma 1, lettera q) dello Statuto speciale attribuisce alla competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato”

L'articolo 31 della legge in esame rubricato "Modifica all'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di ruolo unico della dirigenza regionale" stabilisce che: "Al comma 17 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dopo le parole "i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico" sono inserite le parole "e in subordine i dirigenti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

In sostanza, tale modifica prevede l'inserimento del personale ex Italter e Sirap nell'elenco dei dirigenti privi di incarico, a cui i dirigenti generali possono utilizzare, al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali.
La regione siciliana si è avvalsa di tale personale, così come si evince dall'articolo 76 della legge regionale n. 25/1993, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 38/1994, per la necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane attraverso convenzioni mediante contratti a termine.

Peraltro, l'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, non ha sancito alcuna equiparazione giuridica del personale ITALTER - SIRAP al personale di ruolo della Regione siciliana, ma si è limitato a prevedere che il trattamento economico della prima categoria, determinato secondo il contratto collettivo nazionale degli edili, non potesse essere superiore a quello del personale della Regione, con pari anzianità e qualifica, limitandosi dunque ad un'equiparazione esclusivamente ai fini economici. Le medesime considerazioni sono state formulate, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, in cui l'equiparazione ivi enunciata deve essere interpretata nel senso già voluto dalla richiamata disposizione di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, con ciò riaffermando implicitamente che l'equiparazione è limitata ai meri effetti economici, escludendo rigorosamente la possibilità di applicare ai lavoratori in questione quei meccanismi di inquadramento e di sviluppo di carriera che presuppongono l'appartenenza ai ruoli regionali.

Pertanto tale norma, così come formulata, e per le motivazioni anzidette in precedenza, è suscettibile di essere interpretata nel senso di prevedere un inquadramento di tale personale nel ruolo regionale, privo del necessario espletamento del concorso pubblico, ponendosi in contrasto con l'articolo 97, commi 1 e 3 della Costituzione, che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico come ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 194/2002, e n. 90/2012), nonché con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

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