Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità regionale 2016. (4-5-2016)
Molise
Legge n.5 del 4-5-2016
n.16 del 5-5-2016
Politiche economiche e finanziarie
30-6-2016 / Impugnata
Legge Regione Molise n. 5 pubblicata sul B.U.R n. 16 del 05/05/201 “ Legge di stabilità regionale 2016” presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati:

L’art. l'art. 12 della legge in esame, nei limiti in cui integra l'art. 6, comma 1, della precedente legge regionale 13 novembre 2012 n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea), aggiungendo quale requisito per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea il "domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia " è illegittimo in quanto limita la concorrenza garantita dal legislatore italiano e comunitario.
Infatti la norma dell’art. 12, primo comma, punto b prevede che l'iscrizione nel ruolo dei conducenti costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21/1992 (art. 4, comma 5, della citata legge n. 25/2012) e che tra i requisiti disciplinati all'art. 6 già contempla la residenza da almeno un anno in un comune compreso nel territorio della Regione oltre alla sede legale dell'impresa nel territorio regionale (art. 6, comma 1, lett. b).
Tale previsione oltre ad apparire sostanzialmente confermativa di quanto risulta già stabilito dalla legge statale n. 21/1992, riduce ulteriormente gli spazi di possibile competizione tra gli operatori presenti nei relativi mercati, ponendo ulteriori ostacoli ingiustificati all'esercizio delle relative attività economiche e un limite oggettivo alla concorrenza tra gli operatori.
Tanto il requisito della residenza, quanto quello del domicilio, unitamente alla previsione dell'iscrizione obbligatoria all'albo provinciale, costituiscono elementi di rigidità del sistema di rilascio delle autorizzazioni, idonei ad evidenziare la compartimentazione territoriale e limitare il numero degli operatori che possono ottenere le autorizzazioni.
Per quanto evidenziato l'art. 12 punto b) che prevede testualmente che all’art. 6, comma 1, dopo la lettera l), della legge regionale n. 25 del 13 novembre 2012 l’introduzione del comma l bis) prevedendo il domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia come requisito di iscrizione all’albo dei conducenti, previsto dall’art. 4 della medesima legge” , è in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e pertanto, presenta profili di incostituzionalità in violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. Al riguardo si segnala come la disciplina delle modalità di accesso al mercato e la relativa disciplina dei relativi requisiti che gli operatori interessati devono possedere per essere autorizzati attiene alla materia della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, è rimessa alla esclusiva competenza dello Stato. Come tale, la disciplina in questione non può essere stabilita a livello regionale.
Per questi motivi, le richiamate disposizioni recate dalla norma dell’art. 12, primo comma, lettere b) della legge Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5, sono viziate da incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione e devono essere impugnate a norma dell’art. 127 della Costituzione.

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