Dettaglio Legge Regionale

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità". (27-4-2016)
Veneto
Legge n.13 del 27-4-2016
n.40 del 3-5-2016
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2016, è stata impugnata dal Governo la legge della Regione Veneto n.13 pubblicata sul B.U.R n. 40 del 03/05/2016 recante:
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata con riferimento alla norma contenuta nell’ articolo 3, che ha inserito nel testo della l.r. n. 21/2001 l'articolo 6-bis. Detta disposizione , richiamando le norme sanzionatorie nazionali, internazionali e dell'Unione per la tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio disciplinato dalla stessa legge regionale, è infatti apparsa invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa di cui all’ nell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Successivamente la Regione Veneto, con l'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3, recante “Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n.12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità e successive modificazioni ed integrazioni”, ha abrogato la disposizione oggetto di impugnativa.

Considerato che la norma impugnata non ha trovato, medio tempore, applicazione, appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa e sussistono quindi i presupposti per rinunciare al ricorso.
20-6-2016 / Impugnata
La legge regionale, che reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, in materia di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 3, per i motivi di seguito specificati .
La norma contenuta nell’ articolo 3 inserisce nel testo oggetto di novella, l.r. n. 21/2001, l'articolo 6-bis, che richiama le norme sanzionatorie nazionali, internazionali e dell'Unione per la tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio disciplinato dalla stessa legge regionale.
Il comma 2 di detto articolo 6 bis prevede che "La Giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge [...]".
Tale previsione risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa di cui all’ nell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
Infatti il precetto, che, peraltro, contiene una delega in bianco alla giunta regionale per l'individuazione delle fattispecie e delle relative sanzioni, interviene sull'impianto sanzionatorio, che è riservato allo Stato.

Per questo motivo la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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