Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015). (3-6-2015)
Trento
Legge n.9 del 3-6-2015
n.22 del 4-6-2015
Politiche economiche e finanziarie
17-7-2015 / Impugnata
La legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2015 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015) introduce nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica con profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 4.
L’articolo 4, infatti, introduce il comma 6-sexies all’articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, recante “Istituzione della tassa automobilistica provinciale”. Il nuovo comma dispone che, a partire dal 1° gennaio 2015, gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità compresa tra i 20 e i 30 anni, classificati d’interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e Registro Storico dell’Automobile Club d’Italia, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica. I predetti veicoli, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione fissa annua di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli.
La norma non è in linea con l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 666 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), non prevede più l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dai 20 ai 29 anni, bensì solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno dalla loro costruzione.
I veicoli dai 20 ai 29 anni iscritti nei suddetti registri sarebbero in tal modo esenti, diversamente dalla norma statale che per tali fattispecie non prevede più alcuna forma di esenzione.
L’ultimo periodo del comma 6-sexies istituisce una tassa di circolazione fissa per i predetti veicoli di anzianità dal 20° al 29° anno, per i quali, la normativa statale già prevede l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della L. n. 342/2000).
La disposizione in esame, quindi, da un lato reintroduce l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche in favore dei veicoli di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni classificati di particolare interesse storico e collezionistico (originariamente prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e poi soppressa dall'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e dall'altro istituisce una tassa di circolazione annuale a carico dei medesimi veicoli, (parimenti soppressa dal predetto comma 666, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
La norma, si pone altresì in contrasto con quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che consente alle Regioni di determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse e, conseguentemente, anche le eventuali esenzioni. Pertanto, la norma, non essendo stata adottata entro il termine predetto, dovrebbe esplicare i propri effetti dal 1° gennaio 2016, anziché dal 1° gennaio 2015, come previsto invece dall’articolo 4 in argomento.
L'introduzione di una tassa di circolazione per i predetti veicoli di anzianità tra i venti ed i trenta anni, che vengano utilizzati su pubblica strada costituisce un nuovo tributo non del tutto riconducibile ai tributi propri che, in base al comma 1 dello stesso art. 73 dello Statuto, la Provincia ha facoltà di istituire con legge propria, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Sul punto, si evidenzia anche il contrasto con la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998, che, nell'istituire la tassa automobilistica provinciale, prevede, in attesa di una "disciplina organica", che il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo rimangano assoggettati alla vigente normativa statale (DPR n. 39 del 1953).
Peraltro, si ribadisce quanto affermato dal Dipartimento delle Finanze con circolare n. 4/DF del 1° aprile 2015, la quale recita “L’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico non è più riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche” e che “detto principio, sotteso alle disposizioni dell’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche”.
La Provincia Autonoma di Trento, invece, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo ad hoc.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover impugnare, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, l’articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2015, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, dell’articolo 117 terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione, che subordina la possibilità per gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie secondo i princìpi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

« Indietro