Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni all’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “legge di stabilità regionale 2015”. (11-5-2015)
Basilicata
Legge n.18 del 11-5-2015
n.20 del 16-5-2015
Politiche economiche e finanziarie
10-7-2015 / Impugnata
La legge della regione Basilicata n. 18/2015 – Modifiche ed integrazioni dell’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015” - presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
L’art. 1 della legge in esame, nel sostituire l’articolo 21, comma 5, della Legge Basilicata n. 5/2015 “Legge di stabilità regionale 2015”, prevede una copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della legge regionale n. 14/2015 in materia di veicoli ultraventennali.
La legge regionale n. 14/2015, tuttavia, è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 65 del 29 maggio 2015, in quanto presentava motivi di contrasto con la normativa statale in materia di tassa automobilistica dei veicoli ultraventennali e pertanto, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario, afferente la competenza esclusiva dello Stato e dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la legge regionale de qua, oltre che violare l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario, afferente la competenza esclusiva dello Stato e l’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (cioè i medesimi motivi di impugnativa della legge regionale n. 14/2015), contrasta con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione per mancata copertura finanziaria, non risultando possibile accertare la copertura della legge medesima, atteso che la stessa dipende dal giudizio di legittimità che la Corte Costituzionale esprimerà sulla legge regionale n. 14/2015.

Si ritiene, pertanto, di dover impugnare la legge regionale in esame davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

« Indietro