Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”. (13-4-2015)
Marche
Legge n.16 del 13-4-2015
n.32 del 13-4-2015
Politiche economiche e finanziarie
11-6-2015 / Impugnata
In merito alla legge Regione Marche n. 16/2015 “Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017", si rilevano profili di incostituzionalità con riferimento all’articolo 10 per i motivi di seguito specificati:
L’articolo 10 sostituisce, al comma 1, l'articolo 35 della Legge regionale 33/2014. Il nuovo testo di tale articolo 35, stabilisce che “In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento (ovvero) e di ogni (altra) trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici (riconosciuti) consentiti (per l'intervento, ai sensi della) dalla normativa regionale vigente, possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga ai distacchi dai confini e dai limiti di zona prescritti dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, dai corrispondenti confini interni e limiti di zona se inferiori.
L’esame comparato dell’attuale testo con quello previgente (posto tra parentesi) evidenzia i rilievi che la nuova stesura della disposizione in commento antepone rispetto alla normativa nazionale, oltre che rilievi di incostituzionalità.
In proposito, si evidenzia che, dal dato letterale della riformulazione del predetto articolo, con la sostituzione della parola “ovvero” con la parola “e” e la soppressione della parola “altra”, il significato della norma, rispetto alla precedente formulazione, assume una diversa valenza. Ciò, in quanto l’inciso “edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento”, non più collegato ad ipotesi di “trasformazione”, può ora essere riferito anche ad interventi di carattere puntuale. Ne consegue che la disciplina derogatoria ai limiti di distanza fissati dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968 è estesa anche ad interventi su singoli edifici non oggetto di un più ampio intervento di trasformazione.
L’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, infatti, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968 “nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
L’articolo 35 della legge Marche n. 33/2014, novellato dal comma 1 articolo 10 della legge in parola, non risulta più conforme all’articolo 2-bis del dPR 6 giugno 2001, n. 380, poiché rende possibile qualsiasi intervento di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, a prescindere da un più ampio intervento di trasformazione “funzionale a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
Quanto precede anche nell’ottica dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 2014. Per consolidata giurisprudenza, la Corte Costituzionale, da ultimo nella predetta sentenza n. 134 del 2014, ha ribadito che la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva (in materia di ordinamento civile articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione), e che alle regioni, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. In particolare, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che il principio in base al quale “le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio” è stato sostanzialmente recepito dal legislatore statale con l’articolo 2-bis del TUE.
Tenuto conto dei dicta del Giudice delle leggi, in relazione alla disposizione regionale in commento, si rileva che non ricorre nella specie la richiesta finalizzazione urbanistica dell’intervento regionale intesa alla costruzione di un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, che costituisce l’estrinsecazione della relativa competenza legislativa regionale.
Pertanto, la disposizione regionale in commento risulta adottata in contrasto con l’articolo 2-bis del dPR 6 giugno 2001, n. 380 ed in violazione dell’articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, nonché l’articolo 117, terzo comma in materia concorrente di governo del territorio.
Pertanto, la legge regionale in esame deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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