Dettaglio Legge Regionale

Promozione della cultura della legalita, della memoria e dell’impegno (23-3-2015)
Puglia
Legge n.12 del 23-3-2015
n.43 del 27-3-2015
Politiche socio sanitarie e culturali
18-5-2015 / Impugnata
La legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, recante “Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno", presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:

1) l’art. 7 che disciplina il diritto di collocamento obbligatorio delle vittime della mafia , della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, al comma 1, dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), prevedendo l'assunzione nei ruoli regionali di tali soggetti per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. Tale disposizione contrasta con quanto disposto dall’art. 1 della menzionata legge n. 407/1998 che, al comma 2, prevede che, ai fini dell’assunzione del personale avente diritto al collocamento obbligatorio, sia espletata di una prova di idoneità e sia rispettato il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell’organico.
- Il comma 3 del medesimo art. 7, individua, quali beneficiari del diritto al collocamento, soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dal predetto art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, che indica quali destinatari del beneficio il coniuge, i figli superstiti e i fratelli conviventi e a carico dei soggetti deceduti.
- Il comma 5 dell’art. 7 prevede che il collocamento obbligatorio sia attuato anche dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate, nonché dalle aziende e unità sanitarie locali. Tale previsione, nell’ampliare la portata dei beneficiari, contrasta con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica 14 novembre 2003, n. 2 (applicativa anche della legge n.407/1998) in materia di “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche” la quale precisa che i soggetti tenuti a effettuare l'assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono solo le pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto l’art. 7, commi 1, 3 e 5 , della legge regionale in esame, nel derogare alle disposizioni statali recate dalla suddetta legge n. 407/1998, viola l’art. 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, che attribuisce rispettivamente le materie dell’ordinamento civile e della previdenza sociale, nei cui ambiti rientra il collocamento obbligatorio, alla competenza esclusiva dello Stato. La medesima norma regionale viola, inoltre, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- l’art. 8 , che disciplina i permessi retribuiti dei lavoratori subordinati assunti in quanto vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, al comma 1, riconosce a tali lavoratori il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere. Il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce, altresì, che le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.
Poiché la materia delle assenze dal posto di lavoro, nel cui ambito rientrano i permessi retribuiti concessi dalle disposizioni in esame, è riservata alla contrattazione collettiva, le disposizioni contenute nell'art. 8 si pongono in contrasto con le norme del titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale) del d.lgs. n. 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Le disposizioni regionali in esame pertanto violano l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).
Le disposizioni regionali in esame violano, altresì, il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione in quanto il personale avente le medesime caratteristiche, collocato presso altre PP.AA., si troverebbe di fronte a una diversa e deteriore posizione rispetto alla possibilità di fruire dei predetti permessi.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate innanzi alla Corte Costituzione ai seni dell’art. 127 della Costituzione.

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