Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali. (16-3-2015)
Veneto
Legge n.4 del 16-3-2015
n.27 del 20-3-2015
Politiche infrastrutturali
18-5-2015 / Impugnata

La legge regionale , che detta modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 8, co. 1, lett. a).
Tale disposizione regionale, così recita:
“1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo strumento urbanistico generale, con le procedure di cui al comma 4, può fissare limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":
a) nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", con riferimento ai limiti di distanza da rispettarsi all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente;”.

La norma in esame, ancorché al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 2-bis del d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dall’art. 30, co. 1, lett. 0a) del DL 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013), nel richiamare l’articolo 17, comma 3, lettera b), della L.R. n. 11/2004 - che si riferiva alla possibilità per il Piano degli interventi, attuabile anche attraverso interventi diretti (art. 17, co. 1, L.R. 11/2004), di definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 nei casi di interventi disciplinati puntualmente - introduce la possibilità di deroga ai predetti limiti di distanza all’interno di “ambiti” non meglio specificati “degli interventi disciplinati puntualmente” , e risulta, in realtà, non conforme a detto articolo 2-bis del TUE.
Tale articolo 2-bis, infatti, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968 “nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
Ciò, alla luce delle consolidate indicazioni della Corte Costituzionale, la quale, da ultimo, nella sentenza n. 134 del 2014, ribadito che la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva (art. 117, co. 2, lett. l) “ordinamento civile”), e che alle Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, ha precisato che il principio in base al quale “le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio” è stato sostanzialmente recepito dal legislatore statale con l’articolo 2-bis del dPR n. 380 del 2001.
Tenuto conto dei dicta del Giudice delle leggi, in relazione alla disposizione regionale in commento, nella parte in cui si prevede la possibilità di derogare ai predetti limiti all’interno di “ambiti degli interventi disciplinati puntualmente”, si rileva che non ricorre nella specie quella finalizzazione urbanistica dell’intervento regionale intesa alla costruzione di un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, che costituisce l’estrinsecazione della relativa competenza legislativa regionale.

Pertanto, la disposizione regionale in esame risulta adottata in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma lettera l), nonché di quella concorrente nella materia “governo del territorio” (art. 117, terzo comma).

Per le motivazioni sopra esposte la norma regionale in esame deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione .

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