Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura (23-10-2014)
Bolzano
Legge n.10 del 23-10-2014
n.43 del 28-10-2014
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 ha impugnato alcune norme della legge della Provincia di Bolzano n. 10 /2014 , recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica,tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”
censurando le norme contenute negli articoli 8, comma 4 e 12, comma 2, della legge provinciale.

In particolare si era rilevato che l'articolo 8 , comma 4, modificando l’articolo 44, comma 4, della legge provinciale n. 13/97, aveva introdotto vincoli e contingentamenti all’apertura di nuovi esercizi commerciali. Tale previsione era parsa eccedere dalle competenze sstatutarie della Provincia, in violazione dell'articolo117, secondo comma lettera e) della Costituzione, perché in contrasto con l’articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. Salva-Italia), convertito in legge n. 214/2011, che ha affermato la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.

Nelle more del giudizio, è intervenuta una nuova norma di attuazione dello Statuto Speciale di autonomia per la Regione Trentino Alto Adige, adottata con d.lgs. n. 146/2016, che ha consentito alle province autonome di Bolzano e Trento la possibilità di prevedere, in presenza di determinate esigenze, limitazioni a nuovi insediamenti commerciali al dettaglio senza disciminazioni tra gli operatori.
Si rappresenta che, in considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento, il Governo, in data 29 maggio 2018, ha rinunciato ad un ricorso pendente su analoga norma della stessa Provincia di Bolzano contenuta nella l.p. n. 3/2013, impugnata per i medesimi motivi.

Appaiono dunque venuti meno i motivi di impugnativa della norma contenuta nell'articolo 8 , comma 4, della legge provinciale in oggetto.

Permane invece ancora valido l’interesse a coltivare il ricorso in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 12, comma 2, che , in tema di autorizzazione paesaggistica in caso di taluni tagli boschivi, è stata impugnata in quanto sostituiva , quando prescritta, l’autorizzazione paesaggistica, con una decisione dell’autorità forestale, in violazione dell’art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 42/2004 - che sottopone a vincolo paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - nonché con l’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, che prevede l’autorizzazione paesaggistica per i beni soggetti a vincolo paesaggistico, risultando così eccedere dalle competenze statutarie della Provincia.

In considerazione di quanto sopra esposto, appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l’impugnativa dell'articolo 8, comma 4, della legge provinciale in oggetto e sussistono quindi i presupposti per una rinuncia parziale al ricorso, permanendo invece ancora valido l’interesse alla coltivazione dello stesso con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 12, comma 2.
24-12-2014 / Impugnata
La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/2014, recante «Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubblica, energia, aria, protezione civile e agricoltura» presenta profili di incostituzionalità ed eccede quindi dalle competenze statutarie, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 4, e 12, delle quali si propone l’impugnativa ai sensi dell’art. 127, comma 1, della Costituzione per i motivi di seguito specificati.

1) L’articolo 8, comma 4, che modifica l’articolo 44, comma 4, della legge provinciale n. 13/97, introduce vincoli e contingentamenti all’apertura di nuovi esercizi commerciali, tali da determinare una drastica riduzione della possibilità di esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive, ponendosi in contrasto con l’articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. Salva-Italia), convertito in legge n. 214/2011. Tale disposizione, secondo cui «costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali», è espressione della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) e, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 38/2013 (punto 2.3 del Considerato in diritto) è «norma in presenza della quale i titoli competenziali delle Regioni, anche a statuto speciale, in materia di commercio e di governo del territorio non sono idonei ad impedire l’esercizio della detta competenza statale (ex multis: sentenza n. 299 del 2012, punto 6.1. del Considerato in diritto), che assume quindi carattere prevalente». Di fatti, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), la competenza primaria della Provincia in tema di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori, nonché di tutela del paesaggio, va esercitata “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazioni e degli interessi nazionali (…) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
In particolare, la disposizione censurata consente il commercio al dettaglio soltanto in zone appositamente individuate con regolamento di esecuzione della Giunta provinciale, nonché con un piano di attuazione che ne recherà l’apposita disciplina (cfr. commi 1, 2 e 3, art. 44, l.p. 13/1997, come modificato dalla disposizione in discorso). In dette zone “può essere destinato ad attività di prestazione di servizi e/o di commercio al dettaglio complessivamente il 25 per cento della cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile su singoli lotti”. In sede di prima applicazione di dette percentuali, “visto l’elevato grado di utilizzo per le attività diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi esistenti”, la norma prescrive che almeno il 90% sia riservato alle attività di prestazione di servizi. Tale percentuale è soggetta a verifica e a eventuale modifica entro 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova norma. In esito a detta verifica, il limite del 90% previsto per le attività di prestazione di servizi può essere abbassato sino al 75%.
La destinazione ad attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio del 25% della cubatura ammissibile della zona (del 40% nei comuni con più di 30.000 abitanti) appare discriminatoria e sproporzionata, nella misura in cui solo il 10 per cento (di questo 25 per cento) è riservato all’attività di commercio al dettaglio, in considerazione dell’elevato grado di utilizzo per le attività diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi esistenti.
La ripartizione della cubatura complessiva ammissibile per zona tra attività di commercio al dettaglio e servizi operata dalla disposizione impugnata non appare giustificata da alcuno degli interessi generali indicati dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge c.d. Salva-Italia, né da esigenze di tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano, nonché di salvaguardia del territorio montano e di contenimento del consumo di suolo, a differenza di quanto indicato tra i fini dell’art. 44, comma 4, della legge provinciale n. 13/1997.
La circostanza per cui vi sia “un elevato grado di utilizzo per attività diverse dal commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi esistenti” discende da un assetto normativo volto a restringere l’attività di commercio al dettaglio nel territorio della Provincia, come dimostrato dalla disciplina introdotta con l’art. 5 della legge provinciale n. 7/2012, dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38/2013.
La disposizione censurata, inoltre, prevede che “nella determinazione della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene conto anche delle attività già esistenti in base al previgente art. 44-ter, comma 3” e che le disposizioni dell’art. 44, comma 4, l.p. 13/97 si applicano anche alle strutture di vendita che, alla data di entrata in vigore della legge, sono già state autorizzate o hanno legittimamente iniziato la propria attività, “qualora intendano destinare la propria superficie di vendita a merci diverse da quelle ammesse nelle zone produttive ai sensi dell’art. 44-ter, comma 3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895 del 9 dicembre 2012”. L’applicazione dei limiti di cubatura ammissibile alle strutture di vendita già esistenti che intendano vendere merci diverse, appare restringere ulteriormente la possibilità di ingresso nel mercato di cui trattasi, in contrasto con l’articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011. Inoltre, la disposizione introduce un consistente vincolo al libero svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio nelle zone produttive, in quanto opera una sorta di “congelamento” delle attività in corso, andando ad incidere sulle prospettive di sviluppo delle imprese commerciali, che trovano un limite alla possibilità di adeguare le proprie aziende alle esigenze del mercato.
La disposizione censurata, infine, ammette nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio senza limitazioni di superficie per le merci che, per volume e ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali (cfr. comma 5, art. 44, l.p. 13/1997). La disposizione sostanzialmente riproduce l’articolo 5, comma 2, della legge provinciale n. 7/2012, dichiarato illegittimo con sentenza n. 38/2013, già reiterate dalla Provincia con l.p. n. 3/2013 e, di nuovo, oggetto di impugnativa da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

2) L’articolo 12, comma 2, dispone che la decisione dell’autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce “qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16” (“Tutela del paesaggio”). Poiché gli articoli 8 e 9 della l.p. 16/1970 disciplinano l’autorizzazione paesaggistica, per effetto della disposizione impugnata la decisione dell’autorità forestale sostituisce anche l’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.
Dal tenore letterale della norma si evince, quindi, che tale disposizione si applica anche a ipotesi diverse da quelle di esclusione dell’autorizzazione paesaggistica previste dall’art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e, in particolare, ai terreni boschivi protetti da vincolo paesaggistico. Pertanto, la norma contrasta con l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, e con l’art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 42/2004 - che sottopone a vincolo paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - nonché con l’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, che prevede l’autorizzazione paesaggistica per i beni soggetti a vincolo paesaggistico.
Le disposizioni nazionali appena richiamate vincolano anche la Provincia autonoma di Bolzano che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), ha competenza primaria in tema di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori, nonché di tutela del paesaggio. Tale competenza, infatti, va esercitata “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazioni e degli interessi nazionali (…) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. Tra queste ultime, devono essere ricompresi l’art. 142, comma 1, lettera g) e l’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si tratta di norme volte a stabilire standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, sussistendo esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica (Corte cost., sentenze n. 164 del 2009, n. 101 del 2010 e n. 164 del 2012; sul punto, anche la sentenza n. 238 del 2013, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale n. 27/2012 della Valle d’Aosta, che ampliavano il numero degli interventi per i quali non era richiesta l’autorizzazione paesaggistica, in quanto tali interventi non rientravano nella tipologia stabilita dal legislatore statale con l’art. 149 del Codice. In quest’ultima pronuncia la Corte costituzionale ha ribadito “che il legislatore statale, tramite l’emanazione di tali norme, conserva il potere...di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme qualificabili come «riforme economico-sociali» si impongono al legislatore di queste ultime”).

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