Dettaglio Legge Regionale

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. (1-8-2014)
Piemonte
Legge n.6 del 1-8-2014
n.32 del 7-8-2014
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE ALL’IMPUGNATIVA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Piemonte n. 6 del 01/08/2014 recante " Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.
Detta impugnativa riguardava quella parte della legge della Regione Piemonte laddove prevedeva la contabilizzazione di somme percepite a titolo di anticipazioni di liquidità, nell’ambito dei debiti sanitari, quali entrate da iscrivere nel bilancio regionale per l’anno 2014 del tutto anomale.
A fronte di tale entrata, si registrava per l'esercizio 2014 un aumento di spesa di euro 345.163.261,23 sul capitolo "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente". Tale metodo di contabilizzazione risultava in contrasto con la necessità di sterilizzare tale quota di 345,2 milioni di euro dell'anticipazione di liquidità in questione, in maniera tale che non ne derivi un aumento della capacità di spesa del bilancio regionale, come previsto dalla legislazione vigente.
Inoltre, nell'allegato B della legge, la copertura degli oneri di ammortamento dell’anticipazione di liquidità per gli anni 2015 e 2016 veniva individuata a valere sul capitolo di spesa "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente", che viene ridotto rispettivamente di 12 milioni e di 18 milioni di euro. Tale variazione in diminuzione interveniva su una dotazione del fondo residui perenti che già in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 non era tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, così come sostenuto dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte.
Successivamente in relazione a quanto previsto dalla legge n.190 del 2014,( recante:” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), che ha introdotto una normativa speciale per il tempestivo pagamento dei debiti della Regione Piemonte si ritengono superati i motivi alla base dell’impugnativa medesima, tali valutazioni sono state condivise anche dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato , con nota del 03.06.2015 n.45870.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa delle disposizioni considerate illegittime, si ritiene che vi siano i presupposti per la rinuncia al ricorso in questio.
30-9-2014 / Impugnata
La legge della Regione Piemonte n. 6 pubblicata sul B.U.R. n.32 del 07/08/2014 recante: Variazione al bilancio di previsione per Panno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati:

L’articolo 1 che dispone l’integrazione dell’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 35/2013 registra in entrata per l'esercizio 2014 l'anticipazione di liquidità ex articolo 3 del medesimo DL 35/2013 relativa a debiti sanitari per euro 779.276.710,31 di cui all’allegato A) della legge, a completamento dell'iscrizione della medesima anticipazione prevista per l'anno 2014 per complessivi euro 1.409.653.800,00. A fronte di tale entrata si registra per l'esercizio 2014 un aumento di spesa di euro 345.163.261,23 sul capitolo "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente". Tale metodo di contabilizzazione si pone in contrasto con la necessità di sterilizzare tale quota di 345,2 milioni di euro dell'anticipazione di liquidità in questione, in maniera tale che non ne derivi un aumento della capacità di spesa del bilancio regionale, come previsto dalla legislazione vigente.
Inoltre, nell'allegato B della legge, la copertura degli oneri di ammortamento dell’anticipazione di liquidità per gli anni 2015 e 2016 è individuata a valere sul capitolo di spesa "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente", che viene ridotto rispettivamente di 12 milioni e di 18 milioni di euro Al riguardo, si fa presente che la suddetta variazione in diminuzione interviene su una dotazione del fondo residui perenti che già in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 non era tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, così come sostenuto dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte.

Per le suesposte considerazioni la legge regionale deve essere l'impugnata a norma dell’art. 127 della Costituzione per la violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 119 della Costituzione.

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