Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014. (2-4-2014)
Veneto
Legge n.11 del 2-4-2014
n.36 del 3-4-2014
Politiche economiche e finanziarie
22-5-2014 / Impugnata
La legge della Regione Veneto n. 11 del 2/4/2014 “Legge Finanziaria regionale 2014” presenta profili illegittimi in relazione agli articoli 65, 19 e 56 per gli aspetti di seguito evidenziati:

1)La disposizione dell’articolo 65 “Tutela della rete ecologica regionale “Natura 2000”, al comma 1, stabilisce che, in attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, siano previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 65 prevede per gli interventi considerati per le loro caratteristiche intrinseche di “rilevante interesse pubblico” ed elencati ai punti a) b), c), d), e), f), specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale (definite dalla Giunta regionale) e contenenti i criteri affinché l’attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VIncA).
In relazione alla previsione di cui al comma 2, del citato articolo 65, l’esclusione della valutazione di incidenza ambientale, previa coerenza alle linee guida sopra richiamate, è illegittima in quanto contrasta con l’art. 5 del DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”, modificato dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, che prevede l’assoggettamento alla Valutazione di Incidenza Ambientale per ogni piano/progetto/intervento che possa incidere sullo stato di conservazione dell’equilibrio ambientale.
L’articolo 65 pertanto contrastando con le previsioni dell’art. 5 del DPR 357/97 modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 (art. 6) concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE, viola l’art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) della Costituzione sotto il profilo della tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

2) L’articolo 19 della legge regionale in esame dispone che “Nell'esecuzione delle opere di ripristino dell'officiosità e di manutenzione dei corsi d'acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche", è autorizzata a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti”.
L’articolo 19 operando la previsione della cessione del materiale estratto dai corsi d’acqua e la riutilizzazione dello stesso, senza alcun controllo circa le sue caratteristiche, e non operando alcun richiamo della normativa statale di settore regolatrice della materia, rappresentata dall’art. 1 4 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, è pertanto illegittimo.
L’art. 4 del citato D.M. dispone che il materiale da scavo che risponde a determinati requisiti elencati nello stesso art. 4 “In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo.”
L’assenza del rispetto dei requisiti elencati nel predetto art. 4, che devono sussistere contemporaneamente e cumulativamente, e il mancato richiamo di tale normativa statale di settore nell’art. 19 esaminato, fa si che il materiale litoide sia da considerarsi un rifiuto e non un sottoprodotto e pertanto da assoggettare alla normativa vigente sui rifiuti.
La Corte Costituzionale, peraltro, ha più volte affermato, da ultimo con la sentenza n. 70/2014, che è riservata chiaramente allo Stato la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce di scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole – in capo alle Regioni e Province autonome.
Conseguentemente l’art. 19 è in contrasto con l’art, 4 del Decreto 10 agosto 2012, n. 161 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare e con le disposizioni in esso richiamate dell’art. 184-bis, comma 1, e dell’art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

3) L’articolo 56 della norma in esame “Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali” al comma 1, consente “la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini”. Al successivo comma 4, dispone altresì che, “Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita”.
La norma esaminata, nel consentire la combustione controllata sui siti di produzione di materiale vegetale residuale naturale delle attività agricole o proveniente da altre attività di manutenzione di orti e giardini, confligge con le previsioni dell’articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, norma che ha recepito la previsione di cui all’art. 2 lettera f) , della direttiva 2008/98/CEE, che esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti “…paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Tali materiali vegetali, infatti, per poter essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 (Rifiuti e bonifica dei siti inquinanti) dovranno essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas e soddisfare le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2008/98/CE. L’articolo 185 D.lgs. da ultimo citato richiede, inoltre, l’utilizzo di processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
Ne consegue che i residui in esame rientrano nella nozione di sottoprodotto, e come tali esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell’art. 184-bis sopracitato, secondo una valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto.
Conclusivamente, l’art. 56, commi 1 e 4, operando a priori ed in via generale un’esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi viola l’art. 117, primo comma e secondo comma , lettera s) della Costituzione.
Si aggiunge che il Governo nel Consiglio dei Ministri del 16 maggio u.s. ha impugnato analoga norma contenuta nella l.r. Marche n. 3 del 18/03/2014.

In conclusione e per le motivazioni esposte le norme di cui all’art. 65, 19, e 56, I e IV comma della legge Veneto n. 11 / 2014 devono essere impugnate innanzi alla Corte Costituzionale a norma dell’art. 127 della Costituzion

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