Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (28-3-2014)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.5 del 28-3-2014
n.7 del 31-3-2014
Politiche infrastrutturali
22-5-2014 / Impugnata
Con la legge regionale 28 marzo 2014, n. 5, recante: “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)” la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede ad introdurre una moratoria alla semina nel proprio territorio di OGM e a modificare la legge regionale n. 9/2007 in materia di risorse forestali.

Si premette che l’art. 4 dello Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni) attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di agricoltura e foreste. Tuttavia detta competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali.

Ciò posto, la legge regionale de qua presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 2 , che modifica l’art. 16 della legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007. Tale norma infatti , inserendo il comma 3-ter, stabilisce che “Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.".
Al riguardo, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale. e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 185, comma 1, lettera f) prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti “…paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Dunque, tali materiali vegetali per poter essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del citato d.lgs. n. 152/2006 dovranno essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas e soddisfare le condizioni previste dall’art. 184-bis del citato d.lgs. n. 152/2006, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2008/98/CE.
Sempre l’art. 185 del d.lgs. 152/2006, prevede l’utilizzo di processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
Tuttavia la legge regionale de qua si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento in materia di ambiente in quanto esclude i residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale.
Appare opportuno sottolineare che i residui in esame rientreranno nella nozione di sottoprodotto, e, come tali, esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell’art. 184-bis sopracitato, secondo una valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto.

In conclusione, la disposizione censurata, operando una esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi eccede dalle Competenze statutarie in quanto viola l’art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.

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