Dettaglio Legge Regionale

Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria. (23-4-2013)
Veneto
Legge n.6 del 23-4-2013
n.37 del 26-4-2013
Politiche infrastrutturali
6-6-2013 / Impugnata
La legge regionale in esame, che detta disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria, presenta aspetti di illegittimità costituzionale, relativamente a quanto disposto dall’articolo 2 che, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

In particolare:

1) Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che “I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”
Tale previsione, nel disporre che i piani di controllo della fauna selvatica con l’utilizzo di metodi ecologici ed eventualmente i piani di abbattimento siano adottati "sentito l’Ispra", non specifica tuttavia che l’inefficacia dei predetti metodi ecologici debba necessariamente essere accertata dall’medesimo Istituto, come invece esplicitamente previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

A tal proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza 278 del 2012, nel dichiarare l'illegittimità di una norma provinciale che delineava una procedura di abbattimento delle nutrie non subordinata alla previa valutazione tecnica dell'ISPRA, ha ribadito che “L’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 consente alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di migliorare la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per quella delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche. Tuttavia tale controllo, esercitato selettivamente, può essere praticato di norma attraverso metodi ecologici, sentito l’ISPRA.
Solo nel caso in cui tale Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Questi ultimi devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, insieme ad una serie di altri soggetti abilitati da detta normativa statale interposta”.

Per le ragioni richiamate, la disposizione censurata si pone in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e conseguentemente viola l'art. 117, comma 2, lett s), della Costituzione.

2) Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che: “agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva”

E’ prevista, quindi, una procedura sostitutiva anche per gli Enti di gestione delle aree naturali protette, unici titolari delle competenze in tema di “eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici” (artt. 11, comma 4°, e 22, comma 6°, della legge n. 394/1991 e s.m.i.).

Il divieto di caccia in tutte le aree naturali protette nazionali e regionali è previsto dagli artt. 11, comma 3°, lettera a (primo periodo), e 22, comma 6°, della legge n. 394/1991 e s.m.i., nonché dall’art. 21, comma 1°, lettera b, della legge n. 157/1992 e s.m.i., mentre gli “eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici … devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente” (artt. 11, comma 3°, lettera a (primo periodo), e 22, comma 6°, della legge n. 394/1991 e s.m.i.).

La disposizione regionale censurata amplia le ipotesi di “piani di abbattimento” della fauna selvatica all’interno dei “territori preclusi all’esercizio della attività venatoria”, comprese (in quanto non esplicitamente escluse) le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394/1991 e s.m.i.; ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sopra richiamata, la disposizione viola l’art. 117, comma 2°, lettera s, della Costituzione.

3) il comma 3 dell'articolo 2 individua i soggetti abilitati all’attuazione dei piani di abbattimento. Il citato articolo 19 della legge n. 157/92 affida tale incombenza alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali eventualmente affiancate dai proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. La disposizione regionale non solo amplia i soggetti abilitati comprendendo anche i cacciatori residenti ma non subordina il loro operato alla presenza e al coordinamento del personale provinciale.

Tale norma, ponendosi in contrasto con l'art. 19 della legge n. 157/1992, espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Corte Costituzionale 25 Novembre 2008, sentenza n. 387), viola l'art. 117, comma 2, lett s), della Costituzione.

Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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